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11.2021.134 • TRAC TI 11.2021.134 Generato dall'IA

Divorce Appeal Legal Aid Denial Based on Spouse's Means

Numero d'incarto 11.2021.134
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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A party appealing a divorce decree, who had previously been denied state legal aid, requested renewed financial assistance for the appeal proceedings, arguing their inability to cover costs. The appellate court denied the request for state legal aid because it is subsidiary to obtaining an adequate subsidy (*provvigione ad litem*) from the opposing spouse; given the court's prior finding that the husband possessed substantial savings and had previously been ordered to pay a legal aid advance, the appellant failed to demonstrate that seeking such a subsidy from the husband would be futile or that the husband lacked the means to provide it.

Regesto Legislator

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Art. 117 lett. a CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 93 LTF; Divorce Appeal Legal Aid Denial Based on Spouse's Means: The appellate court denied the request for state legal aid because it is subsidiary to obtaining an adequate subsidy (*provvigione ad litem*) from the opposing spouse; given the court's prior finding that the husband possessed substantial savings and had previously been ordered to pay a legal aid advance, the appellant failed to demonstrate that seeking such a subsidy from the husband would be futile or that the husband lacked the means to provide it.

Parole chiave

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causa di divorzio gratuito patrocinio coniuge anticipo delle spese aiuti concessi dagli Stati mezzi finanziari Richiesta di gratuito patrocinio vs provvigione ad litem

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 138 III 673
L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid.
DTF 146 III 212
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 117 lett. a CPC

The rejection of the request for free legal aid was based on the applicant's failure to meet the requirements established by this procedural provision.

art. 93 LTF

This provision is cited in the section describing the legal remedies available against the decision (admissibility of appeals to the Federal Tribunal).

art. 90 a 98 LTF

These provisions are cited in the section describing the legal remedies available against the decision (grounds for appeal to the Federal Tribunal).

art. 74 LTF

This provision is cited in the section describing the admissibility of appeals in pecuniary matters to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

This provision is cited in the section describing the admissibility of the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

This provision is cited in the section describing the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 2 LTF

This provision is cited in the section describing the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.134 · Lugano 20 ottobre 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Fiscalini

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 29 settembre 2021 da

IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contenuta nell'appello del 29 settembre 2021da lei introdotto nei confronti della senten­za emessa dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il 20 agosto 2021 nella causa DM.2019.52 (divorzio su azione di un coniuge) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 febbraio 2019 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 agosto 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1972) e IS 1 (1969), cittadini italiani, ha disposto la custodia alternata delle figlie M__________ (23 febbraio 2008) e I__________ (4 agosto 2009) con domiciliazione presso la madre, ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 46 540.– con interessi in liquidazione del regime dei beni e ha diviso a metà la previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio, accertando un conguaglio di fr. 1275.– in favore della moglie. Inoltre egli ha obbligato CO 1 a versare un contributo alimentare per quest'ultima di fr. 510.– mensili fino al 3 agosto 2025 e uno scalare per ogni figlia tra fr. 610.– e fr. 770.– mensili, più il pagamento dei loro premi della cassa malati. Infine egli ha dichiarato priva d'oggetto una richiesta 19 febbraio 2021 della moglie intesa a ottenere una seconda provvigione *ad litem*, respingendo una richiesta di gratuito patrocinio formulata in subordine dalla medesima. Le spese processuali di fr. 6500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 settembre 2021

nel qua­le postula, in riforma del giudizio impugnato, l'affidamento esclusivo delle figlie (riservato il diritto di

visita paterno), il versamento di altri fr. 87 393.– in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare per sé di fr. 4200.– mensili, uno per M__________ di fr. 1482.– mensili e uno per I__________ di 1322.40 mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o fino al termine di una formazione scolastica o

professionale adeguata. Essa insta altresì per il pagamento di fr. 20 203.75 destinati a coprire gli onorari maturati

dalla sua patrocinatrice, come pure il versamento di fr. 1000.– a sal­do di una provvigio­ne *ad litem* in suo favore di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio. Contestualmente essa sollecita il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Su quest'ultima richiesta statuire senza indugio.

Considerando

in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione *ad litem*). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 10).

2. Nella fattispecie IS

1 fa valere di trovarsi in ristrettezze tali che non le consentono di far fronte alle spese

della procedura d'appello e all'onorario della sua patrocinatrice (art. 117 lett. a CPC). Essa non pretende tuttavia che sarebbe vano chiedere al marito una provvigione *ad litem* per la relativa causa, né che il marito non abbia mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Del resto, la seconda richiesta di provvigione *ad litem* da lei formulata davanti al Pretore non è stata respinta perché mancassero i presupposti per una concessione in capo al marito, ma è stata dichiarata senza oggetto perché la causa in Pretura era ormai terminata. Quanto alla prima richiesta di provvigione *ad litem* di fr. 5000.–, essa era stata accolta con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore definendo finanche pacifico che il marito “continui a disporre di consistenti risparmi (…) senza pretendere di averli nel frattempo esauriti” (pag. 3).

Non può dirsi dunque, di primo acchito, che in concreto una richiesta di provvigione *ad litem* appaia destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non abbia modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarà imputata – per

principio – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime dei beni, a meno eventualmente che ciò appaia iniquo (DTF 146 III

212 consid. 6.3 con rinvii; RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dall'altro coniuge (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.113 del 5 ottobre 2018 consid. 2).

Per questi motivi,

decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

2. IS 1 sarà invitata a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili correlate all'introduzione del suo appello.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione a:

– avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).