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11.2021.112 • TRAC TI 11.2021.112 Generato dall'IA

Appellant Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Measures Denied

Numero d'incarto 11.2021.112
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's refusal to grant provisional measures that would have prevented an association from convening a general assembly until a final judgment resolved the appellant's demand to include specific items on the agenda; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, which the appellate court treated as a formal withdrawal (desistenza), obligating the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, resulting in the dismissal of the case from the roll with a stipulated fee assessed against the withdrawing party.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appellant Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Measures Denied: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

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provvedimenti provvisori ritiro dell'istanza giudiziaria eccezione di incostituzionalità revoca della decisione amministrativa procedimento pregiudiziale d'urgenza legittimazione a ricorrere Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The court acknowledged the withdrawal of the appeal as a desistment, citing this provision in the reasoning which underpins the operative order.

art. 241 cpv. 3 CPC

The court based its order to strike the case from the roll on this procedural rule concerning desistment.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

This provision governs the assumption of court costs following desistment, justifying the order regarding costs.

art. 21 LTG

This provision justifies the imposition of a limited court fee for handling the appeal withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.112 · Lugano, 14 settembre 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2021.186 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istan­za del 15 giugno 2021 dall'

AP 1 contro

AO 1 (rappresentato dal presidente , e patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 17 agosto 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 5 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 ha inoltrato il 15 giugno 2021 un'istanza cautelare e “supercautelare” al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 2, perché fosse vietato al comitato del AO 1 di convocare un'assemblea generale ordinaria fino al momento in cui non fosse intervenuta una sentenza definitiva sulla sua richiesta di inserire la trattazione di determinati argomenti all'ordine del giorno. L'istanza “supercautelare” è stata respinta con decreto del 16 giugno 2021 dal Pretore aggiunto. Ripresentata il 18 giugno 2021, essa è stata nuovamente respinta dal Pretore aggiunto il 21 giugno successivo. Statuendo con decreto del 5 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha poi respinto anche l'istanza cautelare. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere al AO 1 fr. 600.– per ripetibili.

B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 17 agosto 2021 a questa Camera per ottenere che il giudizio in questione fosse riformato vietando al AO 1 la convocazione di un'assemblea generale ordinaria finché non fosse intervenuta una pronuncia definitiva sulla sua domanda volta a introdurre la trattazione dei citati oggetti all'ordine del giorno. Previamente egli ha postulato l'emanazione di provvedimenti “supercautelari” perché fosse proibito all'associazione – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di convocare un'assemblea generale ordinaria fino alla sentenza della Camera, subordinatamente di convocare un'assemblea generale ordinaria senza gli oggetti da lui proposti all'ordine del giorno. La richiesta di provvedimenti “supercautelari” è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 26 agosto 2021.

C. L'8 settembre 2021 AP

1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, divenuto a suo avviso senza interesse giuridico.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante va tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, fermo restando che per l'emanazione del decreto “supercautelare” sono già stati riscossi fr. 500.–. Nelle circostanze descritte rimane da prelevare unicamente una tassa di giustizia limitata all'apertura dell'incarto e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art.

21 LTG). Quanto a eventuali ripetibili, il AO 1 non è stato chiamato dalla Camera a formulare osservazioni.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).