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11.2021.107 • TRAC TI 11.2021.107 Generato dall'IA

Heirs' Appeal Withdrawn Following Property Measure Clarification

Numero d'incarto 11.2021.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an action for reduction brought by some heirs against others who had renounced the succession, the court was asked to rule on an appeal regarding a denial of justice concerning a prior super-provisional measure that had prohibited the appealing parties from altering a property; however, the appeal itself was subsequently withdrawn by the appellants following clarification with the lower court judge, leading the appellate court to strike the case from the roll due to desistment and waive court costs based on the specific circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC; Heirs' Appeal Withdrawn Following Property Measure Clarification: rilevato che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare ad ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Parole chiave

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erede riduzione delle spese giudiziarie azione di riduzione successoria divisione ereditaria distrazione di valori patrimoniali legittimazione a ricorrere Stralcio di un reclamo dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Used to justify the decision to waive the collection of court costs due to the specific circumstances of the case (withdrawal of the appeal).

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited as the general rule that costs usually follow the event, which the court opted not to apply based on Art. 107 CPC.

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Testo completo

Incarto n. 11.2021.107 · Lugano 2 agosto 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2021.22 (azione di riduzione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 19 gennaio 2021 da

CO 1 CO 2 e CO 3 (patrocinati dall'avv. PA 2 ) contro

RE 1 e RE 2 (patrocinati dall'avv. PA 1 ),

*giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia* del 23 luglio 2021presentato da RE 1 e RE 2 nei confronti del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

premesso che nell'ambito di un'azione di riduzione promossa il 19 gennaio 2021 da CO 1, CO

2 e CO 3, unici eredi con la madre H__________ nata __________ di G__________ __________ deceduto a Lugano il 14 giugno 2019, con decreto del 21 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha vietato inaudita parte a RE 1 e RE 2, figli nati dal primo matrimonio dello stesso G__________ __________ e rinuncianti alla successione, di “mettere in atto ogni e qualsiasi azione volta a modificare lo stato della costruzione posta sulla particella n. 570 RFD __________, nulla escluso (trasformazioni, demolizioni, migliorie)”;

ricordato che nelle osservazioni del 29 gennaio 2021 i convenuti hanno avversato l'istanza cautelare proponendo la revoca del provvedimento supercautelare;

rammentato che al contraddittorio cautelare del 4 marzo 2021 le parti hanno mantenuto le loro posizioni, riconfermate alla discussione finale tenutasi lo stesso giorno;

preso atto che, dopo vari solleciti, con reclamo

per “denegata/ritardata giustizia” del 23 luglio 2021 RE 1 e RE 2 hanno chiesto a questa Camera di revocare il decreto supercautelare del

21 gennaio 2021;

osservato che il 27 luglio 2021 RE 1 e RE 2 hanno comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo “per intervenuto chiarimento con il Pretore”;

considerato che nelle circostanze descritte il reclamo va tolto dai ruoli per desistenza;

rilevato che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare ad ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).