Financial Institution Accounting Dispute Settled on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe initial action sought an accounting and documentation from a financial institution regarding mandates given by the deceased father of one party. The lower court had ordered the institution to render an account and produce documents, apportioning costs between the institution and the deceased's widow. Both the financial institution and the widow appealed this decision, seeking dismissal of the primary claim. However, the parties subsequently reached an out-of-court settlement where the initial claimant withdrew the petition against the first defendant and agreed to divide the first-instance costs equally with the widow, leading the appellate court to strike the main case due to withdrawal and declare the appeals moot, applying the parties' cost-sharing agreement for both trial and appeal expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 2 CPC, Art. 109 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 241 con, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Financial Institution Accounting Dispute Settled on Appeal: The lower court had ordered the institution to render an account and produce documents, apportioning costs between the institution and the deceased's widow. Both the financial institution and the widow appealed this decision, seeking dismissal of the primary claim. However, the parties subsequently reached an out-of-court settlement where the initial claimant withdrew the petition against the first defendant and agreed to divide the first-instance costs equally with the widow, leading the appellate court to strike the main case due to withdrawal and declare the appeals moot, applying the parties' cost-sharing agreement for both trial and appeal expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to declare the appeals without object in order 3.
Used to justify the substantial moderation of court fees in the reasoning, implying application to the final orders regarding costs.
Testo completo
Incarti n. 11.2021.10 11.2021.11 · Lugano, 23 settembre 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2018.153 (azione di rendiconto e di informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 30 luglio 2018 da
AO 1 (New York, USA) (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 ) contro
PI
(patrocinata dall'avv. PA 3 )
processo nel quale è intervenuta come denunciata in lite
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 25 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 dicembre 2020 (inc. 11.2021.10)
e sull'appello del 28 gennaio 2021 presentato dalla PI 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2021.11);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 dicembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano,
sezione 1, ha condannato la PI 1 a rendere conto del suo operato a AO 1 nel-l'ambito di ogni mandato conferitole dal padre di
lei, C__________ __________ __________ (1926-2016), cittadino tedesco domiciliato a __________, come pure a esibire tutta una serie di documenti relativi a relazioni d'affari intrattenute dalla banca con il cliente. Le spese processuali di fr. 23 200.– (comprese quelle della procedura di conciliazione) sono state poste per 4/5 solidalmente a carico della PI 1 e della vedova AP 1, denunciata in lite dalla banca, e per il
resto a carico di AO 1, cui la PI 1 e AP 1 sono stati tenuti a rifondere, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5200.–
per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 gennaio 2021 per ottenere che la decisione del Pretore aggiunto fosse riformata nel senso di respingere la petizione di AO 1. Nelle sue osservazioni del 24 marzo 2021 AO 1 ha proposto di respingere l'appello in quanto ricevibile.
C. Contro la sentenza del Pretore aggiunto è insorta a questa Camera anche la PI 1 con un appello del
28 gennaio 2021 per ottenere, a sua volta, che la decisione del Pretore aggiunto fosse riformata nel senso di respingere la petizione di AO 1. Nelle sue osservazioni del 24 marzo 2021 AO 1 ha proposto di respingere anche tale appello in quanto ricevibile.
D. AP 1 ha chiesto il
6 aprile 2021 alla Camera di sospendere la procedura di appello fino al
30 settembre 2021 in vista di trattative. Altrettanto ha fatto la PI 1 il
7 aprile successivo. Con decreto del 13 aprile 2021 il presidente della Camera ha accolto la richiesta e ha sospeso la procedura fino al 30 settembre 2021, avvertendo le parti che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato la riassunzione della causa d'ufficio.
E. Il 20 settembre 2021 AO
1 ha scritto alla Camera di avere raggiunto un accordo con la denunciata in lite in virtù del quale essa dichiara di ritirare la petizione introdotta contro la PI 1. Quanto alle spese processuali di primo e di secondo grado, essa precisa di essersi accordata con AP 1 nel senso di “suddividere i costi (…) equamente tra di loro”, rinunciando a ripetibili. La PI 1 ha comunicato il 21 settembre 2021 di rinunciare anch'essa a ripetibili, a condizione di non dover rifondere indennità all'attrice o alla denunciata in lite.
Considerando
in diritto: 1. Una transazione ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), di modo che il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). “Transazione” nel senso dell'art. 241 cpv. 2 CPC significa tuttavia transazione giudiziale, sottoposta al giudice per essere registrata a verbale. Ed essa vincola il giudice in materia di spese (art. 109 cpv. 1 CPC), intendendosi con ciò le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC).
2. Una transazione *stragiudiziale* invece rimane un contratto di diritto privato. Dandosi una transazione stragiudiziale, pertanto, il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 12 ad art. 109; Naegeli/Richers in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2ª edizione, n. 26 ad art. 241; Kriech in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 5 ad art. 241 con rinvii; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 9 ad art. 241). Sulle spese egli applica così l'art. 106 cpv. 1 seconda frase (eventualmente in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), a meno che le parti dichiarino quanto la transazione stragiudiziale prevede in materia di spese, nel qual caso l'accordo equivale su tal punto a una transazione giudiziale (Tappy, loc. cit.).
3. Nella fattispecie l'attrice comunica di ritirare la petizione contro la PI 1 in seguito a una transazione stragiudiziale raggiunta con la denunciata in lite. L'azione va quindi stralciata dal ruolo per desistenza, non per transazione. Sulle spese processuali e le ripetibili non si applica tuttavia l'art. 106 cpv. 1 CPC, giacché le parti rendono noto il riparto da loro stipulato in sede stragiudiziale, ciò che vincola il giudice. A tale accordo occorre attenersi. Quanto agli appelli della convenuta e della denunciata in lite, essi vanno dichiarati senza oggetto (art.
242 CPC). Le relative spese giudiziarie seguono, una volta ancora, quanto le parti hanno pattuito nella transazione stragiudiziale. Le tasse di giustizia vanno in ogni modo sensibilmente moderate, le due procedure di ricorso terminando senza sentenza (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro della petizione. La causa OR.2018.153 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di primo grado, di complessivi fr. 23 200.– (comprese quelle della procedura di conciliazione), sono poste solidalmente per metà a carico di AO 1 e per l'altra metà a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Gli appelli di AP 1 e della PI 1 sono dichiarati senza oggetto e le due cause sono stralciate dal ruolo.
4. Le spese processuali di secondo grado, ridotte a complessivi fr. 500.–, sono poste solidalmente per metà a carico di AO 1 e per l'altra metà a carico di AP 1. Non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione:
– avv. dott. ; – avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).