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11.2020.99 • TRAC TI 11.2020.99 Generato dall'IA

Mother and Father Interim Measures Appeals

Numero d'incarto 11.2020.99
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The reviewing court addressed two appeals concerning interim measures in marital proceedings: one appeal by the mother against a decision granting the father seven consecutive days of vacation time with their child, which was declared moot because the specified dates had passed, leading to the case being struck from the roll as the issue was contingent and lacked fundamental legal importance; and a second appeal by the father against a decision revoking a specialist's mandate and reassigning the evaluation to a different psychologist, which was deemed inadmissible because the original order to provide observations preceded the decision, rendering the appealed measure a non-appealable provisional ruling issued without full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 248 lett. d CPC, Art. 265 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 106 CPC; Mother and Father Interim Measures Appeals: Nel decreto impugnato il Pretore ha autorizzato AO 1 “un periodo di vacanza di almeno sette giorni consecutivi dal 1° al 16 agosto 2020”. Nell'appello AP 1 chiede di respingere l'autorizzazione chiesta da AO 1. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 1° agosto e il 16 agosto 2020 è decorso in pendenza di procedura. Ciò fa decadere l'interesse degno di protezione dell'interessata, la sua istanza cautelare non potendo più essere né respinta né accolta. In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con rinvii; Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 242; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art. 242).

Parole chiave

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misura cautelare procedura di affidamento genitoriale procedimento pregiudiziale d'urgenza procedura direttrice impugnabilità della decisione di rinvio congedo parentale o per motivi familiari

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 I 143
242 CPC; DTF 142 I 143 consid.
DTF 137 III 417
Superprovisional Measures Not Appealable to Federal Supreme Court Without Exhausting Cantonal Instances
DTF 139 III 88
1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal without object and striking the case from the roll in Order 1.

art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the timeliness of appeals against interim orders in summary proceedings (though not explicitly used in the final dispositive orders, it is referenced contextually regarding appeal deadlines which informs the ruling on admissibility).

art. 265 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to determine that the appeal by AO 1 was directed against an unappealable supervisional decree, leading to its inadmissibility in Order 3.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited in the reasoning regarding the taxation of costs when a case becomes without object, relevant for the decision on costs in Order 2.

art. 107 cpv. 1 lett. c CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of equity-based cost decisions in family law matters, informing the cost decisions in Orders 2 and 4.

art. 106 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of legal costs based on who loses (soccombenza), which informs the cost decisions in Orders 2 and 4.

art. 98 LTF

Cited in the reasoning to establish the grounds for appealing a decision concerning an interim order (cautelare) to the Federal Supreme Court, relevant for indicating possible federal remedies.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 248 lett. d CPC

Cited in the reasoning to establish that interim orders in marital protection procedures are issued using the summary procedure.

art. 265 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the timing and appealability of interim orders issued after the counterparty has commented.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the basis for allocating costs based on losing party, relevant for cost decisions in Orders 2 and 4.

art. 116 LTF

Cited in the reasoning regarding the grounds for a subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is inadmissible.

art. 113 LTF

Cited in the reasoning regarding the availability of a subsidiary constitutional appeal when the civil appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the suspension of appeal deadlines during judicial recess, noting it does not apply to provisional measures.

art. 74 LTF

Cited in the reasoning regarding the monetary threshold for admissibility of a civil appeal.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the reasoning regarding the grounds for appeal to the Federal Supreme Court against final, partial, prejudicial, and incidental decisions.

art. 90 a 93 LTF

Cited in the reasoning regarding the types of decisions appealable to the Federal Supreme Court.

art. 66 cpv. 1 LTF

While costs are awarded in Order 2, the specific provision Art. 66 al. 1 LTF is not explicitly cited in the dispositive section (Orders 1-4). The court cites Art. 107 and Art. 106 CPC for costs.

art. 64 LTF

Legal aid provisions are not mentioned in the dispositive orders (1-4).

art. 93 LTF

Cited in the reasoning for appealable decisions, but not explicitly in the dispositive.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Not present in the text.

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Testo completo

Incarto n. 11.2020.99 11.2020.106 · Lugano 31 agosto 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2019.4157 (misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 settembre 2019 da

AP 1 (già patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro

AO 1 ,

giudicando sull'appello del 28 luglio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 24 luglio 2020;

come pure sull'appello presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 agosto 2020;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1971), cittadino

italiano, e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 12 marzo 2010. Dal matrimonio è nata la figlia A__________,

il 5 luglio 2011. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 3 settembre 2019 dalla moglie davanti al Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 6, con decreto supercautelare del giorno successivo il Pretore ha incaricato l'educatrice e psicomotricista A__________ __________ __________ di seguire la famiglia e in particolare di verificare le condizioni di A__________. Al dibattimento del 6 novembre 2019 le parti hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore seduta stante, in virtù del quale, in particolare, A__________ è stata affidata alla madre mentre AO 1 avrebbe esercitato il

diritto di visita in “un giorno completo sul WE alternativamente il sabato o la domenica dalle 10.00 alle 20.30”.

B. Il 2 marzo 2020 A__________ __________ __________ ha rilasciato un rapporto sulla situazione della famiglia con riserva di presentare un complemento entro 15 giorni. Nulla essendo intervento, il 5 giugno 2020 il Pretore ha invitato la specialista ad aggiornare il rapporto entro 20 giorni. Il 12 giugno 2020 AO 1 ha chiesto di poter trascorre con la figlia “almeno 7 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 1° e il

7 agosto 2020”. Invitata a presentare le proprie osservazioni, AP 1 ha proposto il 26 giugno 2020 di respingere l'istanza. In una replica spontanea del 7 luglio 2020 AO 1 ha reiterato nella sua richiesta. Il 9 luglio 2020 il Pretore ha assegnato ad A__________ __________ __________ un termine di 10 giorni per “indicare i suoi intendimenti e il motivo per il quale non ha rispettato il termine assegnatole [il 5 giugno 2020]” e ha incaricato la psicologa M__________ __________ __________ __________ di sentire A__________. Il 17 luglio 2020 A__________ __________ __________ ha dato seguito all'ingiunzione del Pretore e il 21 luglio successivo quest'ultimo ha annullato l'incarico conferito alla psicologa M__________ __________ __________ __________. Il 22 luglio 2020 AP 1 ha fatto presente le Pretore le sue rimostranze chiedendo di revocare il mandato ad A__________ __________ __________.

C. Statuendo con decreto cautelare del 24 luglio 2020, il Pretore ha autorizzato AO 1 a trascorrere insieme con la figlia A__________ “un periodo di vacanza di almeno sette giorni consecutivi dal 1° al 16 agosto 2020”. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di AP 1. Contro il decreto cautelare appena citato quest'ultima è insor­ta a questa Camera con un appello del 28 luglio 2020 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere l'autorizzazione chiesta da AO 1 e di ordinare l'audizione immediata della figlia, da commissionare alla psicologa M__________ __________ __________ __________. Con decreto del 3 agosto 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato oggetto di notificazione a AO 1 (inc. 11.2020.99).

D. Nel frattempo, il 28 luglio 2020 il Pretore ha assegnato a AO 1 e ad A__________ __________ __________ un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni

sull'istanza di AP 1 intesa alla revoca del mandato ad A__________ __________ __________. Quest'ultima ha preso posizione il 1° agosto 2020.

Il 5 agosto 2020 AP 1 ha reiterato nella sua richiesta di revoca del mandato alla specialista. Statuendo con decreto cautelare del 7 agosto 2020 il Pretore ha revocato il mandato e ha nuovamente incaricato la psicologa M__________ __________ __________ __________ di sentire A__________. Contro il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 agosto 2020 per ottenere in riforma del giudizio impugnato di respingere l'istanza di revoca. Non sono state chieste osservazioni al rimedio (inc. 11.2020.106).

Considerando

in

diritto: I. Sull'appello di AP 1

1. Nel decreto impugnato il Pretore ha autorizzato AO 1 “un periodo di vacanza di almeno sette giorni consecutivi dal 1° al 16 agosto 2020”. Nell'appello AP 1 chiede di respingere l'autorizzazione chiesta da AO 1. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 1° agosto e il 16 agosto 2020 è decorso in pendenza di procedura. Ciò fa decadere l'interesse degno di protezione dell'interessata, la sua istanza cautelare non potendo più essere né respinta né accolta. In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con rinvii; Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 242; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art. 242).

Né, in concreto, sussistono i presupposti per un giudizio “a posteriori” sul decreto cautelare. Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 242). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio di un diritto di visi­ta dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano que­stio­ni giuridiche di principio la cui soluzione si giustifichi alla luce del pubblico interesse (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2019.50 del 18 luglio 2019 consid. 2 con rinvii). Ne segue che nulla giustifica di statuire sull'appello nonostante l'intervenuta caducità del litigio. Ciò vale analogamente sulla richiesta di far sentire A__________ da M__________ __________ __________ __________. In proposito la causa va dunque tolta dai ruoli.

II. Sull'appello di AO 1

2. I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art.

265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decre­to cautelare, provvisto di motivazione, che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1).

Nella fattispecie, come si è detto, il 28 luglio 2020 il Pretore ha assegnato a AO 1 e ad A__________ __________ __________ un termine di 20 giorni per presentare le loro osservazioni sull'istanza di AP 1 intesa alla revoca del mandato alla specialista. Se non che prima ancora della scadenza di tale termine, al più presto il 18 agosto 2020, il primo giudice ha statuito con il decreto cautelare del 7 agosto 2020 ora impugnato in appello. In circostanze siffatte la decisione in questione è stata manifestamente emessa senza contraddittorio. L'istanza della moglie non è infatti stata oggetto di discussione, tanto che l'appellante si duole di non essersi potuto esprimere al riguardo. Che in calce al decreto figuri l'appello come rimedio giuridico esperibile poco giova, tale indicazione non potendo creare una via di ricor­so inesisten­te. Se ne conclude che, diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv.

1 CPC) non impugnabile, l'appello va dichiarato irricevibile.

III. Sulle spese processuali e le ripetibili

3. Per quel che è dell'appello di AP 1, qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ora, vista la particolarità del caso si giustifica di prelevare unicamente una tassa di giustizia ridotta correlata al giudizio sulla richiesta di effetto sospensivo, emanato senza contraddittorio. Per il resto si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili protestate dall'appellante, AO 1 non era ancora stata interpellato al momento in cui l'appello è divenuto senza interesse e non ha proposto di respingerlo. Non può dunque considerarsi “soccombente” nel senso dell'art. 106 CPC e non può essere tenuto alla rifusione di ripetibili.

Quanto all'appello di AO 1, gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.

IV. Sui rimedi giuridici a livello federale

4. Circa i rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, entrambe le decisioni sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile gli interessati possono far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello di AP 1 è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese processuali di tale appello, ridotte a fr. 250.–, sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. L'appello di AO 1 è dichiarato irricevibile.

4. Non si riscuotono spese per tale appello.

5. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).