Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2020.93 • TRAC TI 11.2020.93 Generato dall'IA

Appellant withdraws motion to modify protection order; appeals rendered moot.

Numero d'incarto 11.2020.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged two interlocutory decisions made by the lower court regarding modifications to marital protection measures, specifically seeking unrestricted visitation rights, the right to speak Russian during supervised visits with their child, and the inclusion of extended family in visits, along with appealing related requests for legal aid. The Court of Appeal declared both appeals moot and struck the cases from the roll because the appellant unilaterally withdrew the underlying motion to modify the measures during a hearing, thereby terminating the main proceeding, and consequently, the requests for legal aid were also rendered moot; however, due to the particular circumstances and the appellant's precarious financial situation, no court costs were assessed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 242 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 107 cpv. 1 lett. e CPC; Appellant withdraws motion to modify protection order; appeals rendered moot: The Court of Appeal declared both appeals moot and struck the cases from the roll because the appellant unilaterally withdrew the underlying motion to modify the measures during a hearing, thereby terminating the main proceeding, and consequently, the requests for legal aid were also rendered moot; however, due to the particular circumstances and the appellant's precarious financial situation, no court costs were assessed.

Parole chiave

Generato dall'IA
modifica del diritto di visita decisione incidentale misure a protezione dell'unione decisione parziale ritiro dell'azione di divorzio domanda di ricusazione Appelli diventati senza interesse in seguito al ritiro dell'istanza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 242 CPC

Cited as the legal basis for striking the proceedings from the roll when a case becomes moot (without object).

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited regarding the court's power to rule on procedural costs when the proceeding is struck from the roll.

art. 90 a 93 LTF

Mentioned in the section detailing the admissibility of appeals to the Federal Tribunal against final, partial, prejudicial, and incidental decisions.

art. 95 a 98 LTF

Mentioned as the grounds for admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Mentioned regarding the admissibility thresholds for appeals in civil matters with pecuniary value before the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Mentioned as the basis for filing a subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal when a civil appeal is inadmissible.

art. 113 LTF

Mentioned as the provision governing the subsidiary appeal in constitutional matters to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Mentioned concerning the suspension of the appeal deadline during judicial holidays, except for proceedings concerning suspensive effect or provisional measures.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2020.93 11.2020.94 11.2020.140 11.2020.141 · Lugano 9 novembre 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2019.4008 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 23 agosto 2019 da

AP 1 contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 14 luglio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 luglio 2020 (inc. 11.2020.93) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.94);

cosi come sull'appello dell'8 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 settembre 2020 (inc. 11.2020.140) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.141);

Ritenuto

In fatto: A. Con sentenza emanata il 26 marzo 2018 a protezione del­l'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1992), cittadino italiano, e IS 1 (1989), cittadina lituana, a vivere separati, ha affidato il figlio N__________ (nato l'11 ottobre 2013) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha privato la madre di tale autorità ordinandole di riportare immediatamente il figlio in Svizzera e ha disciplinato il diritto di visita materno (contatti telefonici o internet (Skype) senza limitazioni e diritti di visita sorvegliati presso il Punto d'Incontro di __________), rinunciando a fissare contributi alimentari per la moglie e il figlio. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state poste a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili. Un appello del 1° aprile 2018 presentato da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con decisione del'11 giugno 2018 (inc. 11.2018.42).

B. Il 23 agosto 2019 AP

1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere l'affidamento del figlio, così come l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, la determinazione della scuola dell'infanzia del figlio, un contributo alimentare per sé e uno in favore del figlio. Essa ha instato inoltre per il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del 12 settembre 2019, indetta per il contraddittorio, il Pretore ha proposto alle parti di riattivare le relazioni personali materne con una cadenza settimanale, in regime accompagnato con l'invito all'operatore del Punto d'Incontro di presentare un breve rapporto sull'andamento delle visite indicativamente dopo 5 incontri. Accettata dalle parti, l'accordo è stato omologato seduta stante.

C. Il 7 maggio 2020 AP 1 ha chiesto *inaudita parte* di poter parlare russo alla presenza di un interprete durante le visite sorvegliate con il figlio. Avversata dal marito, con decisione del con decreto 3 luglio 2020 la richiesta è stata respinta dal Pretore. Contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 luglio 2020 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di poter esercitare liberamente i diritti di visita con il figlio o se svolti in forma sorvegliata, di poter esprimersi con lui in russo (inc. 11.2020.93 e 11.2020.94). L'appello non ha formato oggetto di notificazione.

D. Il 21 luglio 2020 AP

1 ha presentato al Pretore ulteriori richieste cautelari volte a poter esercitare liberamente il diritto di visita, aumentando inoltre la frequenza, o quanto meno di sostituire la sorveglianza dei diritti di visita con altre misure, ad autorizzare ogni tre mesi una visita dei nonni materni e così come il padrino, la madrina e uno zio a incontrare N__________ ad inizio settembre 2020 per consegnargli il regalo di compleanno personalmente. Nelle sue osservazioni del

31 agosto 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 18 settembre 2020 il Pretore ha respinto l'istanza, nella misura in cui non era diventata senza oggetto. Le spese processuali sono state rinviate alla decisione finale. AP 1 è stata tenuta a rifondere al marito fr. 750.– per ripetibili.

E. Contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'8 ottobre 2020 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di poter esercitare liberamente i diritti di visita con il figlio o se svolti in forma sorvegliata, di poter esprimersi con lui in russo e di autorizzare i nonni, il fratello, il padrino e la madrina a partecipare una volta ogni tanto ai diritti di visita (inc. 11.2020.140 e 11.2020.141). L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

F. Il contraddittorio sulla modifica delle misure protettrici è continuato quello stesso 8 ottobre 2020. L'istante ha confermato le sue domande, mentre il convenuto ha proposto di respingerle. In coda all'udienza, AP 1 ha poi comunicato di ritirare l'istanza. Statuendo seduta stante, il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza, ha dichiarato senza interesse la richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante e ha posto le spese processuali di fr. 1900.– a carico della medesima compensando le ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. Con la dichiarazione rilasciata l'8 ottobre 2020 davanti al Pretore AP 1 ha ritirato l'istanza di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale. Essa ha pertanto rinunciato unilateralmente alle proprie richieste di giudizio ciò che configura un atto di desistenza che pone fine alla lite. In tali circostanze non vi più alcun senso adottare provvedimenti cautelari in un procedimento ormai terminato. Ne segue che gli appelli sono diventati senza oggetto e vanno dunque stralciati dai ruoli.

2. Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Lo stralcio delle procedure dal ruolo si riconduce al fatto che AP 1 ha ritirato l'istanza di modifica di misure a protezione dell'unione coniugale di modo che le spese andrebbero a suo carico. Data nondimeno la particolarità del caso, e la precaria situazione finanziaria dell'interessata, si rinuncia per equità a prelevare oneri. Ciò rende senza oggetto le richieste di gratuito patrocinio formulate dall'appellante. Non si pone problema di ripetibili, gli appelli non essendo stato notificati per osservazioni a AO 1.

Per questi motivi,

decreta: 1. Gli appelli sono dichiarati senza interesse e le cause sono stralciata dal ruolo.

2. Non si prelevano spese.

3. Le richieste di gratuito patrocinio formulate da AP 1 sono dichiarate senza oggetto.

4. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).