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11.2020.87 • TRAC TI 11.2020.87 Generato dall'IA

Improper Filing of Complaint Instead of Appeal Regarding Inheritance Certificate Denial

Numero d'incarto 11.2020.87
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the issuance of an inheritance certificate for a deceased individual, but the lower court declared the application inadmissible because the appellant did not appear to be an heir. On appeal, the court first determined that the decision was appealable as the estate value exceeded the minimum threshold, but the appellant mistakenly filed a "reclamo" (complaint) instead of an appeal, which is impermissible when an appeal is available. The court refused to convert the mislabeled filing into an appeal because the appellant, represented by counsel, knowingly submitted the incorrect remedy, as the ineligibility of the complaint was evident under civil procedure rules, and further noted that the documentation provided did not substantiate the appellant's claim to heir status.

Regesto Legislator

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Art. 559 cpv. 1 CC, Art. 248 lett. e CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 559 con, Art. 255 lett. b CPC; Improper Filing of Complaint Instead of Appeal Regarding Inheritance Certificate Denial: On appeal, the court first determined that the decision was appealable as the estate value exceeded the minimum threshold, but the appellant mistakenly filed a "reclamo" (complaint) instead of an appeal, which is impermissible when an appeal is available. The court refused to convert the mislabeled filing into an appeal because the appellant, represented by counsel, knowingly submitted the incorrect remedy, as the ineligibility of the complaint was evident under civil procedure rules, and further noted that the documentation provided did not substantiate the appellant's claim to heir status.

Parole chiave

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certificato ereditario insinuazione del credito atto dello stato civile regolamento interno motivazione inadeguata delle censure costituzionali de cujus Certificato ereditario: legittimazione per chiederne il rilascio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 141 III 273
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 319 lett. a CPC

Cited as the reason why the improperly filed 'reclamo' could not be converted into an appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that costs follow the event (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 11.2020.87 · Lugano, 3 agosto 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2018.187 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza

del 30 agosto 2018 da

RE 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1 ) per ottenere il certificato ereditario fu C__________ (1935-2018), già domiciliata nel Comune di __________, giudicando sul reclamo del 6 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione del 25 giugno 2020 con cui il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile;

Ritenuto

in fatto A. C__________ (1935), vedova fu E__________, domiciliata nel Comune di __________, è deceduta a __________ il 26 maggio 2018, senza lasciare discendenti. Non constano sue disposizioni per causa di morte. Il 28 agosto 2018 RE 1, qualificandosi come erede della defunta, ha chiesto al Pretore del Distretto di Riviera il rilascio del certificato ereditario. Il Pretore lo ha invitato a produrre il certificato relativo allo stato di famiglia registrato dei genitori di C__________. L'istante ha ottemperato all'invito. Statuendo poi il 25 giugno 2020, il Pretore ha dichiarato

l'istan­za irricevibile, RE 1 non risultandogli erede della *de cuius*. Non sono state riscosse spese processuali.

B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 luglio 2020 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e che il Pretore sia tenuto a emettere “il certificato ereditario sul nome di C__________”. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017, consid. 1 con richia­mi), disciplinato come tale dalla procedura sommaria (art.

248 lett. e CPC). Il certificato è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il valo­re del compendio successorio raggiungesse almeno fr. 10 000.– al momento del rilascio del­l'atto (art. 308 cpv. 2 CPC). Analogo principio vale nel caso in cui l'autorità rifiuti il rilascio di un certificato ereditario.

2. In concreto il presupposto del valore litigioso può ritenersi dato, RE 1 dichiarando un asse ereditario di fr. 41 898.20 (doc. D di appello, 2° foglio). La decisione emanata dal Pretore era dunque appellabile. Quanto alla tempestività del ricorso, la

sentenza impugnata è giunta a RE 1 il 26 giugno 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti), sicché il termine di 10 gior­ni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto lunedì 6 luglio 2020. Depositato l'ultimo gior­no utile, il rimedio giuridico in esame è di per sé tempestivo. Il problema è che contro la decisione del Pretore l'istante non ha presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è proponibile ove sia esperibile appello (art. 319 lett. a CPC). Occorre esaminare così se, nel caso specifico, il reclamo possa essere trattato come appello.

3. La giurisprudenza recente del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da introdurre non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

4. Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a mera svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoria­le è espressamente intestato come reclamo, ma nella motivazio­ne l'istante reputa esplicitamente impugnabile la decisione del Pretore con tale rimedio giuridico (pag. 2, punto B) e nella richiesta di giudizio propone che “il reclamo” sia accolto (pag. 5). RE 1 ha quindi inoltrato recla­mo con l'intenzione di presenta­re reclamo, non di presentare appello. D'altro lato, l'improponibilità

del reclamo nel caso specifico era evidente, se non altro per un legale. Il valore litigio­so eccede, secondo lo stesso

istante, fr. 10 000.– (sopra, consid. 2) e una decisione in materia di certificato ereditario non è, già a prima vista, un'“altra decisione” (cioè una decisione d'ordine procedurale) nel senso del­l'art. 319 lett. b CPC, né – tanto meno – una “disposizione ordinatoria processuale di prima istanza”. Ciò non poteva lasciare spazio al dubbio sul rimedio giuridico esperibile.

5. È vero che l'istante può essere stato indotto in errore dall'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata, stan­do alla quale contro la decisione poteva “essere interposto reclamo scritto e motivato in italiano”. E per principio una fallace indicazione dei mezzi d'impugnazione non deve recare pregiudizio alle parti. Chi può accorger­si tuttavia dell'errore in una simile indicazione prestando la dovuta attenzione non può invocare la tutela della buona fede. Così, secondo giurisprudenza, un avvocato non può lamentare un pregiudizio se consultando semplicemente i testi di legge avrebbe potuto avvedersi dello sbaglio (DTF 141 III

273 consid. 3.3; 138 I 54 consid. 8.3.2 con rinvii). Nella fattispecie l'errore nell'indicazione dei rimedi giuridici poteva passare inosservato a una persona senza formazione giuridica. Non a un avvocato, al quale sarebbe bastato interpretare correttamente il Codice di procedura civile. Nelle circostanze descritte il reclamo non può dunque essere convertito in appello e va dichiarato irricevibile.

6. Si aggiunga ad ogni buon conto che in concreto, si volesse anche fare astrazione dal­l'inammissibilità del reclamo, la documentazione agli atti non suffraga la qualifica di erede vantata dal­l'istante. Il Pretore ha respinto l'emanazione del certificato ereditario con l'argomento che RE 1 non è erede di C__________ perché è soltanto “nipote del marito premorto della defunta”, “sicché è esclu­so dalla successione del­la zia”. L'interessato obietta che “erede del defunto zio N__________ B__________ sono la moglie C__________ (ora defunta) e i nipoti fra i qua­li il qui reclamante” (memoriale, pag. 3 in basso). Ora, l'istan­te non contesta che per ottenere il rilascio del certificato ereditario gli occor­ra veste di erede, non essendo egli amministratore né liquidatore della successione (sulla legittimazione attiva: Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizio­ne, n. 5 a 9 ad art. 559 con rimandi). Gli atti non documentano tuttavia alcun N__________ B__________. Certifica­no se mai che N__________ C__________ (1898-1965) era sposato in pri­me nozze con Ca__________ (1903), la quale è a lui premorta nel 1935. La loro figlia C__________, della quale è chiesto il certificato ereditario, era sposata con E__________ B__________, deceduto nel 1993. La qualifica di erede prospettata dall'istante è quindi tutt'altro che resa verosimile.

7. Al reclamo RE 1 acclude invero lo schizzo di un albero genealogico in capo a N__________ C__________ (doc. D). Lo schema però è poco chiaro, i nomi degli eredi sono parzialmente illeggibili e i discendenti non recano alcuna data di nascita né di morte. L'abbozzo non giova pertan­to alla tesi dell'istante e nemmeno aiuta a individua­re la pretesa posizione di lui nella stirpe. Comunque sia, un provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può sempre essere revocato o modificato d'ufficio o a istanza di par­te, eccet­to che la legge o la certezza del

diritto vi si oppongano (art. 256 cpv. 2 CPC). Dovesse risultare perciò da adeguata documentazione che egli è erede di C__________, RE 1 potrà nuovamente chiedere al Pretore il rilascio del certificato ereditario. Il principio inquisitorio “attenuato” che regge i procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC) non lo esonera in ogni modo dall'allegare e dal sostanzia­re, per quanto possibile, le circostanze a lui note. La questione è rimessa di conseguenza alle sue responsabilità.

8. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9. Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551­–559 CC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).