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11.2020.64 • TRAC TI 11.2020.64 Generato dall'IA

Rectification of Appellate Decision on Window Alterations Denied

Numero d'incarto 11.2020.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a neighborhood dispute, one party sought to rectify a prior appellate decision that prohibited them from opening or enlarging "existing windows" (specifically identified by numbers 1, 5, 6, and 7 on an architectural plan) on the east facade of their building. The court dismissed the request to change the reasoning sections of the prior decision as inadmissible because rectification only applies to manifest formal errors in the operative part, not the reasoning, and noted that the party was already challenging the merits before the Federal Tribunal. Applying the law, the court interpreted the operative part's term "existing windows" to refer to the specific alterations (new opening, enlargements, and relocation) marked in red on the 2006 plan pertaining to windows 1, 5, 6, and 7, thereby clarifying the prohibition without altering the substantive outcome, and denied costs due to the unnecessary nature of the request.

Regesto Legislator

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Art. 334 con, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 334 cpv. 1 CPC; Rectification of Appellate Decision on Window Alterations Denied: The court dismissed the request to change the reasoning sections of the prior decision as inadmissible because rectification only applies to manifest formal errors in the operative part, not the reasoning, and noted that the party was already challenging the merits before the Federal Tribunal. Applying the law, the court interpreted the operative part's term "existing windows" to refer to the specific alterations (new opening, enlargements, and relocation) marked in red on the 2006 plan pertaining to windows 1, 5, 6, and 7, thereby clarifying the prohibition without altering the substantive outcome, and denied costs due to the unnecessary nature of the request.

Parole chiave

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rettificazione della decisione modifica della licenza edilizia piano di costruzione motivazione nel merito eccezioni processuali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 522
Essa non deve comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 334 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis allowing the judge to interpret or rectify the dispositive of a judgment if it is unclear, ambiguous, or incomplete.

art. 116 LTF

Cited as the basis for the subsidiary appeal in matters of constitutional law, although the decision does not conclude with such an appeal.

art. 90 a 93 LTF

Cited to define which decisions are subject to appeal to the Federal Tribunal, although no such appeal was lodged against this specific decision.

art. 95 a 98 LTF

Cited to define the grounds for appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited to define the admissibility criteria (litigation value) for appeals in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited as the basis for the subsidiary appeal in constitutional matters if the civil appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of appeal deadlines during judicial recess.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision, related to costs, is often implicitly applied when costs are ruled upon, but it is not explicitly cited in the operative part (Dispositive No. 2) which only states 'Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.'

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Testo completo

Incarto n. 11.2020.64 · Lugano, 29 marzo 2021/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OA.2008.840 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 30 dicembre 2008 da

CO 2 e CO 1 (patrocinati dall'avv. PA 2 ) contro

IS 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 ), giudicando sull'istanza di rettifica presentata dalla IS 1 riguardante ‟la motivazione

di cui ai consid. 9 e 10ˮ e il dispositivo n. 1/II/3.4 della sentenza emessa da questa

Camera l'8 maggio 2020 (inc. 11.2019.56);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'8 maggio 2020, emessa in una causa di vicinato che oppone CO 2 e CO 1 all'immobiliare IS 1, proprietaria della particella n. 68 RFD di __________, questa Camera ha così deciso:

II. L'appello di CO 2 e CO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza emanata il 23 maggio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformata come segue:

(…)

3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le finestre esistenti indicate nel piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale sentenza.

La planimetria menzionata nel dispositivo è la seguente:

B. Il 5 giugno 2020 la IS 1 ha introdotto a questa Camera

un'istanza di rettifica in cui chiede di sostituire nei considerandi 9 e 10 della sentenza il termine “finestre esistenti” con il termine “nuove finestre”, modificando alla stessa stregua il dispositivo come segue:

II. (…)

3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le nuove finestre indicate nel piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale sentenza.

Invitati a presentare osservazioni, CO 2 e CO 1 hanno comunicato il 9 luglio 2020 che, quantunque il dispositivo citato sia chiaro, per evitare fraintendimenti, potrebbe essere opportuno limitarsi a usare il termine di ‟finestreˮ, senza indicare se esisten­ti o nuove. Nel frattempo, il 10 giugno 2020, la IS 1 ha impugnato la sentenza di questa Camera con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, tuttora pendente (causa 5A_476/2020).

Considerando

in diritto: 1. Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una *rettifica* come quel­la chiesta dalla IS 1 con l'istanza del 5 giugno 2020 mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di compu­to, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisio­ne. Essa non deve comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I 57).

2. Oggetto di un'istanza di rettifica può essere unicamente, per sua natura, il dispositivo di una decisione. I considerandi servono per capire se il dispositivo denoti una svista suscettibile di essere rettificata, ma non passano in giudicato, a meno che il dispositivo rinvii esplicitamente ai medesimi (Bastons Buletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 334 con riferimenti; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 334; Carcagni Roesler in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO,

Berna 2010, n. 5 ad art. 334). Nella fattispecie il dispositivo n. II/3.4 della sentenza non rinvia ai considerandi. Nella misura in cui pretende di sostituire il termine “finestre esistenti” con quello di “nuove finestre” nei considerandi 9 e 10 della decisione, l'istante formula pertanto una richiesta irricevibile.

3. Riguardo al dispositivo in sé, l'istante non accenna a manifeste sviste di redazione, di battuta, di compu­to o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Né essa pretende che l'aggettivo “esistenti” riferito alle finestre sia stato adoperato dalla Camera per disattenzione, per distrazione o per abbaglio, tanto ch'essa medesima adombra meri “errori di designazioneˮ. Quanto l'impresa chiede è di conseguenza, in realtà, un'*interpretazione* del termi­ne “finestre esistenti” usato dalla Camera. Da un'allegazione ad ogni modo va subito sgombrato il campo, in particolare laddove l'istante sembra affermare che la sentenza di questa Camera non è conforme alle indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale federale 5A_45/2017 del 14 gennaio 2019 in seguito alla quale è stata presa la decisione di appello. Un'interpretazione non è destinata invero – e nemmeno una rettifica, del resto – a ridiscutere il merito della controversia. Tale appannaggio spetta unicamente al Tribunale federale, che la IS 1 ha adito con ricorso in materia civile il 10 giugno 2020 (sopra, lett. B in fine).

4. Per quel che attiene all'interpretazione del termine “finestre esistenti” nella facciata est dello stabile in proprietà della convenu­ta, si evince senza equivoco dai considerandi della sentenza emessa da questa Camera che le contestazioni di CO 2 e CO 1 concernono le finestre raffigurate nel piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dall'allora Municipio di __________, finestre che sono contrassegnate con i numeri 1, 5,

6 e 7 sulla planimetria (sopra riprodotta alla lett. A). Le finestre n. 2, 3 e 4 preesistevano all'intervento del progettista, sicché non sono in discussione, così come non sono in discussione le due piccole finestre preesistenti (senza numero) al­le estremità del-

­l'edificio, delle quali è prevista la chiusura. Ora, la finestra n. 1 risulta completamente nuova, mentre le finestre n. 5 e 6 si presentano ampliate. Quanto alla finestra n. 7, essa è spostata a una quota più bassa rispetto all'apertu­ra originale. L'entità delle modifiche è stata colorata in rosso dal progettista. A tali cambiamenti si riferisce il divieto pronunciato nel dispositivo di questa Camera.

5. Volendo fugare possibili malintesi, si giustifica così di interpretare il termine di “finestre esistenti” adoperato dalla Camera nel dispositivo n. 1/II/3.4 come segue:

È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il

28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.

6. Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. La IS

1 postula la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato seguito. Intanto perché l'istanza non è ricevibile nella misu­ra in cui tende alla riformulazione dei considerandi 9 e 10 della sentenza. Inoltre perché il termi­ne “nuo­ve finestre” prospettato dall'istante è meno chiaro di quello usato dalla Camera, mal com­prendendosi quali sarebbero le “nuove finestre” suscettive di apertura o ampliamento. Infine perché l'istanza di rettifica, inutilmente ridondante, si sarebbe potuta limitare a un breve esposto, il quale non avrebbe richiesto apprezzabile dispendio di tempo o di costi.

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. 1/II/3.4 della sentenza emessa da questa Camera l'8 maggio 2020 è interpretato come segue:

È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, ogget­to della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;

– Tribunale federale (causa 5A_476/2020).

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).