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11.2020.31 • TRAC TI 11.2020.31 Generato dall'IA

Appeal Moot Due to Employment Termination and Subsequent Garnishment Order

Numero d'incarto 11.2020.31
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court order that mandated their employer to withhold CHF 2379.50 monthly from their salary for spousal and child support payments, a measure that followed prior rulings regarding temporary spousal support. The appellate court declared the appeal moot because the appellant had been terminated from their employment effective June 30, 2020, and was consequently receiving only unemployment benefits, leading the lower court to issue a subsequent order to withhold amounts from those benefits instead, thus rendering the challenge to the original salary garnishment instruction without object; consequently, the court struck the case from the roll without allocating court costs due to the exceptional circumstances and lack of notification to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 106 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Moot Due to Employment Termination and Subsequent Garnishment Order: The appellate court declared the appeal moot because the appellant had been terminated from their employment effective June 30, 2020, and was consequently receiving only unemployment benefits, leading the lower court to issue a subsequent order to withhold amounts from those benefits instead, thus rendering the challenge to the original salary garnishment instruction without object; consequently, the court struck the case from the roll without allocating court costs due to the exceptional circumstances and lack of notification to the opposing party.

Parole chiave

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cessazione d'impiego mantenimento del figlio pagamento delle prestazioni pignoramento del salario ordine di pagamento circostanze eccezionali Stralcio dal ruolo di un appello senza interesse pratico e attuale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Cited as the primary basis for declaring the appeal without interest and striking the case from the roll.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited regarding the court's power to rule only on costs and indemnities when a case becomes moot.

art. 106 CPC

Mentioned in relation to the principles of cost apportionment that can be set aside by equity when a case becomes moot.

art. 90 a 93 LTF

Listed as provisions concerning the admissibility of appeals to the Federal Tribunal, though not directly applied in the dispositive orders except as context for remedies.

art. 95 a 98 LTF

Listed as provisions concerning the grounds for appeal to the Federal Tribunal, though not directly applied in the dispositive orders except as context for remedies.

art. 74 LTF

Cited regarding the admissibility requirements for appeals in pecuniary matters to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited as the provision defining the grounds for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

Cited as the provision allowing for a subsidiary constitutional appeal when the ordinary appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of appeal deadlines during judicial recesses.

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Testo completo

Incarto n. 11.2020.31 · Lugano 6 novembre 2020/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2020.17 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 15 gennaio 2020 da

AO 1 contro

AP 1

giudicando sull'appello del 5 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

24 aprile 2020;

Ritenuto

In fatto: A. Nell'ambito

di una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 9 ottobre 2019 da AO 1 (1970), con decreto cautelare “nelle more

istruttorie” del 4 novembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP

1 (1967) a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per la moglie, uno di fr. 958.– mensili per la figlia N__________ (22 ottobre 2002) e uno di fr. 1135.– mensili per la figlia G__________ (30 settembre 2005), assegni familiari non compresi (inc. CA.2019.68). Con decisione del 28 novembre 2019 questa Camera ha annullato il decreto appena citato per quanto riguarda il contributo alimentare in favore della moglie e ha rinviato gli atti al Pretore perché emanasse su tal punto un giudizio motivato (inc. 11.2019.129). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto dal Tribunale federale nella misura in cui era ammissibile con sentenza 5A_1060/109 dell'8 gennaio 2020.

B. Statuendo sul rinvio, con decreto cautelare emesso l'11 dicembre 2019, sempre “nelle more istruttorie”, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 286.50 mensili entro il 10 di ogni mese, la prima volta entro il 10 gennaio 2020. Con sentenza del 2 aprile 2020 questa Camera ha respinto un appello presentato il 16 dicembre 2019 dal marito contro il decreto appena citato (inc. 11.2019.145).

C. Nel frattempo, con istanza del 15 gennaio 2020, AO 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse già in “via cautelare e supercautelare” alla __________ SA, __________, di trattenere dallo stipendio di AP 1 complessivi fr. 2379.50 mensili, oltre gli assegni familiari, quali contributi alimentari per sé e le figlie, e di riversarle direttamente la somma. Con decreto di quello stesso giorno il Pretore ha ordinato la trattenuta richiesta (inc. CA.2020.3). Un appello presentato il 21 gennaio 2020 dal marito contro il decreto cautelare appena citato è stato dichiarato irricevibile da questa Camera, con sentenza del 28 gennaio 2020 (inc. 11.2020.5). Statuendo con sentenza del 24 aprile 2020 il Pretore ha confermato la diffida ai debitori ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili (inc. SO.2020.17).

D. Contro la decisione appena menzionata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 maggio 2020 in cui propone l'annullamento del giudizio impugnato. Il memoriale non è stato comunicato a AO

1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ordinato alla __________ SA, __________ una trattenuta di stipendio a carico di AP 1 di fr. 2379.50 mensili, oltre gli assegni familiari. Se non che, con l'appello AP 1 ha documentato di essere stato licenziato da quella società per il 30 giugno 2020. Da tale data, pertanto, egli non percepisce più alcun stipendio ma riscuote solo indennità di disoccupazione, tant'è che con decisione supercautelare del 20 luglio 2020, confermata dopo contraddittorio il 21 agosto 2020, il Pretore ha __________ di trattenere dalle indennità di disoccupazione di AP 1 l'importo dovuto come contributo alimentare in favore della famiglia e di riversarlo direttamente a AO 1. Nelle circostanze descritte, il licenziamento intervenuto in pendenza di appello rende senza oggetto la diffida litigiosa (analogamente: RtiD I-2016 pag. 602 consid. 10).

2. Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Tale norma applicabile per analogia, alle procedure divenute senza interesse prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Nella fattispecie, data la particolarità del caso si rinuncia per equità a prelevare oneri. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni a AO 1.

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si prelevano spese.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).