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11.2020.175 • TRAC TI 11.2020.175 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Estate Administration Closure

Numero d'incarto 11.2020.175
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that closed the administration of two estates, declared missing decades prior, and confirmed the previously identified heirs, arguing that the individuals who responded to the heir search notices should be recognized as the legitimate heirs. The Appellate Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to articulate specific requests for judgment that indicated how the appealed decision, which closed the administration and approved the administrator's final fees, should be modified, rendering the appeal insufficiently motivated according to procedural rules governing voluntary jurisdiction matters.

Regesto Legislator

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Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 255 lett. b CPC, Art. 3111 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation in Estate Administration Closure: The Appellate Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to articulate specific requests for judgment that indicated how the appealed decision, which closed the administration and approved the administrator's final fees, should be modified, rendering the appeal insufficiently motivated according to procedural rules governing voluntary jurisdiction matters.

Parole chiave

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amministratore dell'eredità erede revoca dell'esecutore testamentario revoca della decisione amministrativa legittimazione a ricorrere perdita dell'interesse giuridico Chiusura dell'amministrazione dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was insufficiently motivated according to this provision.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article would govern the imposition of costs for the current judgment, but the court decided not to collect them in the end.

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Testo completo

Incarto n. 11.2020.175 · Lugano 26 febbraio 2021/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.136 (amministrazione dell'eredità) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa

con istanza del 12 giugno 2019 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) per ottenere l'amministrazione delle eredità fu

(1867-1944), già nella USA) e fu (1870-1933), già in USA), giudicando sull'appello del 7 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione del 27 novembre 2020 con cui il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità;

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 4 dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato scomparsi dal 1° gennaio 1950 N__________ __________, nato a __________ il 25 dicembre 1867, e il fratello C__________ __________, nato ad __________ il 26 aprile 1870, entrambi emigrati negli Stati Uniti e di cui non si avevano più notizie da oltre venti an-ni. Il 9 febbraio 1971 il Pretore ha poi emanato un certificato ere-ditario in cui figurano quali uniche eredi fu N__________ e C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ (1864-1932) e __________ G__________ __________ nata __________ (1866-1944) “e ora gli eredi legittimi”.

B. Il

12 giugno 2019 AP 1, dichiarandosi erede di __________ C__________ __________, si è rivolta al Pretore affinché pubblicasse una grida per la ricerca degli “eredi legittimi” fu N__________ e C__________ __________, questi ultimi essendo tuttora iscritti nel registro fondiario quali comproprietari di alcuni immobili nel Comune di __________. Con decisione del 12 settembre 2019 il Pretore ha ordinato l'amministrazione delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. PI

1. Le spese processuali di fr. 141.60 sono state poste a carico delle successioni.

C. Esperite le gride nel Cantone Ticino e negli Stati Uniti, il 10 novembre 2020 l'avv. __________ __________ ha trasmesso al Pretore un rapporto finale in cui ha proposto di “confermare il certificato ereditario del 9 febbraio 1971 e se del caso aggiornato con l'indicazione degli attuali eredi legali viventi a __________”. Contestualmente egli ha accluso la sua nota professionale di complessivi fr. 3361.05 (onorario fr. 2249.–, spese fr. 241.–, IVA fr. 191.84, esborsi fr. 677.85).

D. Il

27 novembre 2020 il Pretore ha emesso due certificati ereditari in cui, confermando quelli precedenti del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ e __________ G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e SO.2020.190). Con decisione del medesimo giorno egli ha chiuso l'amministrazione delle eredità, approvando la nota professionale dell'avv. PI 1. Le spese processuali di quest'ultima sentenza, di complessivi fr. 3872.25, sono state poste a carico delle successioni. La decisione è stata notificata all'attrice, all'amministratore dell'eredità e al “discendente M__________ __________”, annunciatosi come erede fu N__________ e fu C__________ __________ (inc. SO.2019.136).

E. Contro le decisioni appena citate AP 1 è insorta il dicembre 2020 a questa Camera con un appello unico per ottenere che “gli eredi di N__________ __________ rispettivamente di C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati alle grida per ricerca erede”. Sulla chiusura dell'amministrazione delle eredità non sono state chieste osservazioni all'appello.

F. Con sentenza di data odierna questa Camera ha annullato i due certificati ereditari in questione e ha ritornato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.20102.176 e 11.2020.177). Ciò premesso, rimane da statuire sulla chiusura dell'amministrazione delle eredità.

Considerando

in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore della successione (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giu-risdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Alla nomina di un amministratore è assimilabile la dimissione del medesimo, in concreto per assolvimento del mandato. La relativa sentenza è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art.

248 lett. e in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secon­do l'ultima conclusio­ne riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che dalla perizia commissionata dall'amministratore delle eredità risulta un immobile appartenente in

comproprietà a N__________ e C__________ __________ dal valore venale di fr. 30 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante – come rileva il legale medesimo – il 30 novembre 2020. Introdotto il 7 dicembre seguente, l'appello in oggetto è pertanto tempestivo.

2. Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato come l'amministratore della successione avesse assolto tutti i compiti assegnatigli, di modo che ha ritenuto il mandato concluso e ha approvato la nota professionale. Nell'appello AP 1 formula la seguente richiesta di giudizio: “Gli eredi di N__________ rispettivamente di C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati alle grida per ricerca erede”. Un ricorso deve tuttavia rispettare determinate esigenze di forma; deve contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio (“domande” o “conclusioni”) da cui desumere quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2020.88 del 21 luglio 2020 consid. 5). Domande generiche o indeterminate sono inammissibili.

3. Per quanto riguarda la chiusura dell'amministrazione delle eredità, in concreto la richiesta di giudizio formulata dall'appellante, pur assistita da un avvocato, non adempie manifestamente i presupposti testé enunciati. Intanto non è dato a divedere in che modo la decisione impugnata andrebbe modificata, nulla desumendosi dal memoriale. Inoltre l'appellante lamenta la carenza e finanche l'inservibilità del rapporto dell'amministratore, al quale rimprovera di avere fatto allestire una perizia non richiesta, causando spese inutili, ma sul perché non bisognerebbe chiudere in concreto l'amministrazione delle eredità non spende una paro­la. In quale sbaglio sarebbe incorso il Pretore non è dato di comprendere. Ne segue che al proposito l'appello, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 3111 cpv. 1 CPC), va dichiarato irricevibile.

4. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a prescindere da ogni prelievo.

5. Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Emmel: in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 12c alle note preliminari degli art. 551 segg. CC con numerosi riferimenti; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione a:

– avv.

– Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).