Spousal Support Appeal Procedural Error
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case concerning spousal protection measures where the lower court authorized separation and set alimony payments, the appellant sought to increase the support amounts by filing an appeal in the form of a "reclamo" (complaint/appeal by specific procedure) instead of the proper appeal, despite the case's financial dispute value clearly exceeding the CHF 10,000 threshold requiring an appeal, and the lower court's ruling explicitly indicating appeal was the correct remedy. The appellate court reasoned that since the appellant, represented by counsel, intentionally filed the measure designated as a "reclamo" despite the clear indication of the correct appellate procedure, the incorrectly chosen remedy could not be converted into a proper appeal and was therefore declared inadmissible, rendering a review of the merits unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 271 lett. a CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 319 lett. a CPC, Art. 92 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Spousal Support Appeal Procedural Error: The appellate court reasoned that since the appellant, represented by counsel, intentionally filed the measure designated as a "reclamo" despite the clear indication of the correct appellate procedure, the incorrectly chosen remedy could not be converted into a proper appeal and was therefore declared inadmissible, rendering a review of the merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited to explain the admissibility of the appeal based on the nature of the dispute, although the actual motion filed was a 'reclamo' instead of an appeal, leading to inadmissibility.
This provision is mentioned as the general rule governing the allocation of costs, although the court ultimately decided not to impose costs due to the case's particularities.
This provision is cited in the context of determining the admissibility of a potential appeal to the Federal Supreme Court regarding the monetary threshold.
This provision is cited to state the limited grounds upon which an appeal can be made to the Federal Supreme Court concerning measures related to marital protection.
This provision is cited regarding the possibility of appealing to the Federal Supreme Court against the current decision.
Testo completo
Incarto n. 11.2020.17 · Lugano 8 aprile 2020/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2016.4619 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 3 ottobre 2016 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ) contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 febbraio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 febbraio 2020, emanata a protezione del-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1978) e RE 1 (1976), cittadini italiani, a vivere separati, ha affidato la figlia S__________ (nata il 1° ottobre 2011) alla madre, riservato il diritto di visita paterno, ha obbligato CO 1 a versare dal 3 ottobre 2016 un contributo alimentare per la moglie variante tra fr. 1150.– e fr. 2030.– mensili, così come uno per la figlia variante tra fr. 1300.– e fr. 1982.– mensili,
assegni familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 12 000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato aumentando il contributo alimentare per sé a importi varianti tra fr. 1480.– e fr. 2555.– mensili secondo i periodi, così come quello per la figlia a importi varianti tra fr. 1313.– e fr. 1906.– mensili, assegni familiari non compresi. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso in cui vertano su questioni meramente patrimoniali, simili misure sono suscettibili di appello se il valore litigioso dell'ultima conclusione formulata davanti al Pretore raggiungeva almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Se il valore litigioso non raggiungeva tale valore, le misure in questione sono impugnabili unicamente con reclamo (art. 319 lett. a CPC). In concreto il valore litigioso è manifestamente superiore alla soglia indicata, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari contesi davanti al Pretore, di durata incerta e il
cui valore è da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11
febbraio 2009, consid. 1.2). La decisione in esame, di conseguenza, era impugnabile con appello, come figurava correttamente nell'indicazione dei rimedi giuridici.
2. Contro la decisione del Pretore RE 1 non ha presentato appello, bensì reclamo, rimedio che tuttavia è dato solo – come si è visto – nell'ipotesi di controversie patrimoniali dal valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Si pone la questione di sapere, in condizioni del genere, se il reclamo possa essere trattato come appello.
a) La giurisprudenza recente ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del
4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).
b) Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come reclamo, ma nella motivazione RE 1 definisce a più riprese il ricorso proprio come “reclamo”, termine che figura anche nella richiesta di giudizio. L'istante ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di presentare reclamo, non di presentrare appello. Né essa è stata indotta in errore, per avventura, da una fallace indicazione dei rimedi giuridici. In calce alla sentenza il Pretore ha chiaramente specificato invero che “contro la presente sentenza è dato il rimedio dell'appello, scritto e motivato, da proporre al Tribunale d'appello entro 10 giorni dalla notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 308 segg. CPC)”. Ne segue che, introdotto volutamente come reclamo, l'atto non può essere trattato come appello e va
dichiarato
irricevibile (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.125 del 4 novembre 2019 consid. 4, inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019 consid. 2, inc.
11.2017.64 del 25 aprile 2019 consid. 3). Ciò esime dal vagliare le argomentazioni esposte nel memoriale.
3. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a esprimersi sull'appello.
4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).