Modification of Spousal Support Dismissed for Procedural Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants sought modification of spousal support obligations previously set by a settlement agreement after they jointly applied for the suppression or alteration of the support due to financial impossibility. The lower court dismissed their request as inadmissible because they failed to pay the required procedural expense advance despite being given a final deadline and warning that non-compliance would lead to the action being struck from the roll. The appellate court upheld the dismissal, ruling the appeal itself inadmissible because it lacked adequate legal reasoning as required by procedural law, although it noted that one appellant's subsequent hospitalization might justify a separate application to the lower court for reinstatement of the procedural deadlines that were missed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 63 CPC, Art. 63 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Modification of Spousal Support Dismissed for Procedural Non-Compliance: The lower court dismissed their request as inadmissible because they failed to pay the required procedural expense advance despite being given a final deadline and warning that non-compliance would lead to the action being struck from the roll. The appellate court upheld the dismissal, ruling the appeal itself inadmissible because it lacked adequate legal reasoning as required by procedural law, although it noted that one appellant's subsequent hospitalization might justify a separate application to the lower court for reinstatement of the procedural deadlines that were missed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was deemed inadmissible because it lacked adequate motivation, as discussed in consideration 1.
This provision sets the general rule for apportioning costs based on the outcome, though the court decided to waive costs in this specific instance (consideration 4).
Testo completo
Incarto n. 11.2020.157 · Lugano 16 novembre 2020/rg · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2020.3075 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza comune del 22 luglio 2020 da
AP 1 e
AP 2 ,
giudicando sull'appello (“ricorso”) del 2 novembre 2020 presentato da AP 1e AP 2 contro il decreto di stralcio emesso il 26 ottobre 2020 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 ottobre 2018, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui AP 1 (1955) e AP 2 (1960), cittadini italiani, si davano atto di vivere separati dal 1° ottobre 2018 e stabilivano che l'abitazione coniugale di __________ sarebbe spettata in uso alla moglie, la quale si impegnava a versare al marito un contributo alimentare di fr. 1675.– mensili fino al 30 giugno 2019, aumentato a fr. 2370.– mensili da allora in poi (inc. SO.2018.3893).
B. Il 22 luglio 2020 AP
1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore con un'istanza comune per ottenere la soppressione o, quanto meno, la modifica del contributo alimentare dovuto dalla moglie “a causa della reale impossibilità di versare quanto convenuto”. Pretore ha convocato le parti il 22 luglio 2020 al dibattimento del 17 novembre successivo, ha fissato ai coniugi un termine di 30 giorni per produrre varia documentazione e ha invitato i medesimi a depositare, entro lo stesso termine, fr. 300.– ognuno a titolo di anticipo per le spese processuali presumibili.
C. I coniugi non avendo ottemperato alla richiesta, il Pretore ha fissato loro il 15 settembre 2020 un termine suppletorio di 20 giorni per completare la documentazione prodotta e versare il citato anticipo. Egli li ha avvertiti inoltre che *“*in caso di silenzio, non si entrerà nel merito della richiesta, l'udienza prevista per martedì
17 novembre 2020 alle ore 14.00 verrà annullata e la procedura verrà stralciata senza ulteriori formalità, ponendo le spese a carico delle parti in ragione ½ ciascuna”. Accertato che l'anticipo in questione non era stato corrisposto, con decisione del 26 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato la richiesta dei coniugi irricevibile e ha annullato l'udienza del
17 novembre 2020. Le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, senza assegnazione di ripetibili.
D. Il 2 novembre 2020 AP
1 e AP 2 hanno “ricorso” a questa Camera, chiedendo “la cancellazione della decisione di annullamento dell'udienza e la riattivazione, previo pagamento di quanto dovuto, dell'udienza prevista per martedì 17 novembre 2020 alle 14.00”.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha respinto in ordine l'istanza comune volta alla modifica di misure a protezione dell'unione coniugale poiché i coniugi avevano “lasciato scadere infruttuoso il termine per provvedere al pagamento
dell'anticipo sulle spese processuali presumibili”. Ora, l'art. 143 cpv. 3 CPC prescrive che un termine di pagamento
è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.119 del 17 dicembre 2019 consid. 4 con rinvio a DTF 139 III 364). In concreto gli appellanti non contestano di avere omesso il deposito dell'anticipo né pretendono di non essere stati informati in modo appropriato dell'importo da versare, del termine loro assegnato per procedere al versamento e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine (DTF 143 V 405 con-sid. 3.3). Anzi, a ben vedere essi non spiegano nemmeno perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o in qualche modo viziata. Nelle circostanze descritte l'appello, privo di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), si rivela già di primo acchito inammissibile.
2. Gli appellanti fanno valere invero che il 27 settembre 2020 AP 1 ha subìto un infarto miocardico acuto, ciò che ha richiesto un intervento coronarico di angioplastica e una degenza ospedaliera. Egli non ha potuto di conseguenza eseguire il pagamento dell'anticipo. Una simile motivazione può giustificare una restituzione del termine a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC. Non compete tuttavia a questa Camera statuire in proposito. Spetta all'autorità chiamata a giudicare sulla ripetizione dell'atto processuale omesso accertare se ricorrano i presupposti per reintegrare l'interessato nella scadenza (I CCA, sentenza inc. 11.2018.80 del 2 agosto 2018 consid. 5 con rinvio a Gozzi in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 149; v. anche Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 37 ad art. 148; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 148). Dovesse tale autorità accogliere l'istanza di restituzione del termine, il processo riprenderà nello stato in cui si trovava prima dell'atto omesso. Dovesse invece tale autorità respingere l'istanza, agli interessati rimarrà la facoltà di impugnare tale decisione (DTF 139 III 481 consid. 6.3).
Sotto l'egida dell'attuale Codice di diritto processuale civile svizzero una richiesta come quella che precede non può più essere trasmessa d'ufficio al giudice competente, ciò che consentiva il vecchio art. 126 cpv. 1 CPC ticinese (Bohnet in: Commentaire romand, op. cit., n. 29 ad art. 63 CPC). Giova avvertire gli interessati perciò che l'art. 63 cpv. 1 CPC permette loro di presentare l'istanza entro un mese al Pretore competente, nel qual caso la richiesta si considererà pendente sin dal giorno in cui l'atto è stato inoltrato la prima volta (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.75 del 2 luglio 2020 consid. 5). All'istanza va allegata la documentazione che rende verosimile il motivo dell'inosservanza del termine.
3. Si aggiunga che le parti non sono naturalmente obbligate a seguire la via della restituzione in intero. Per semplicità esse possono anche reintrodurre la loro richiesta originaria di omologazione al Pretore, completandola dei documenti mancanti. In tal caso il Pretore tratterà l'istanza come una nuova pratica.
4. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le particolarità della fattispecie, dovute alla circostanza che gli appellanti non hanno formazione giuridica né esperienze giudiziarie, inducono a rinunciare a ogni prelievo.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
(corrispondente alla soppressione del contributo alimentare di fr. 2370.– mensili) raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).