Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2020.12 • TRAC TI 11.2020.12 Generato dall'IA

Ex Officio Defense Fee Jurisdiction in Legal Aid Divorce Appeal

Numero d'incarto 11.2020.12
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appeal concerned the proper court jurisdiction for reviewing a lower court's decision that reduced the fee claimed by an ex officio defense attorney in a finalized divorce proceeding where both parties had been granted legal aid. The court reasoned that while a decision on fees is generally governed by the relevant procedural article concerning general court costs, the specific statutory provision granting jurisdiction to this Chamber only refers to that article and not the separate statutory provisions governing the remuneration of ex officio counsel under legal aid; consequently, the matter falls under the jurisdiction of a different civil Chamber, despite prior sporadic exceptions where this Chamber addressed such fee decisions when they were intrinsically linked to the final merits or for reasons of procedural economy.

Regesto Legislator

Ufficiale

Reclamo contro una decisione con cui il giudice fissa l'indennità spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria: competenza per materia

Parole chiave

Generato dall'IA
spese legali gratuito patrocinio spese di difesa questioni di giurisdizione esame nel merito controllo della procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 48 lett. c n. 1 LOG

The court determined that jurisdiction belonged to the Third Civil Chamber based on this article.

art. 110 CPC

The court discussed whether the appeal fell under the scope of this article regarding decisions on costs, concluding it did not for jurisdictional reasons.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2020.12 · Lugano 6 marzo 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2019.69 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 14 novembre 2019 da

M__________ B__________, nata G__________, (patrocinata dall'avv. ) e

B__________ B__________, (patrocinato dall'avv. RE 1 ),

giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2020 presentato dall'avv. contro la decisione del

12 febbraio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 2985.45 la retribuzio­ne a lui spettante come patrocinatore d'ufficio del marito;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27 gennaio 2020 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra B__________ B__________l (1986) e M__________ nata G__________ (1982), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale il figlio L__________ (26 marzo 2015) è stato affidato alla madre, con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il

diritto di visita paterno, mentre B__________ B__________ si è impegnato a versare un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 600.– mensili, oltre l'assegno familiare. Non sono state prelevate spese né sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Il

31 gennaio 2010 l'avv. RE 1, patrocinatore d'ufficio del marito, ha trasmesso al Pretore aggiunto la sua nota professionale di complessivi fr. 3441.55 (onorario fr. 2905.–, spese fr. 290.50, IVA fr. 246.05). Con decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha riconosciuto al patrocinatore una retribuzio­ne di complessivi fr. 2985.45 (onorario fr. 2520.–, spese fr. 252.–, IVA fr. 213.45).

C. Contro la

retribuzione fissata dal Pretore aggiunto l'avv. RE 1 è insorto alla terza Camera civile del Tribunale d'appello con un

reclamo del 18 febbraio 2020 per ottenere l'integrale approvazione della sua nota professionale di complessivi fr. 3441.55 (onorario fr. 2905.–, spese fr. 290.50, IVA fr. 246.05) e la conseguente riforma della decisione impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Il reclamo dell'avv. RE 1 è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, competente per trattare reclami “contro le decisioni in materia di spese (art.

110 CPC)” nelle discipline che le sono attribuite (art. 48 lett. a n. 8*a* LOG). Ora, il Codice di diritto processuale svizzero è silente sulla via di ricorso esperibile contro decisioni in cui un giudice fissa l'indennità spettante a un patrocinatore d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria. Per taluni autori una decisione del genere costituisce un pronunciato in tema di spese nel senso dell'art. 110 CPC (Bühler in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 42 ad art. 121; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 27 ad art. 122; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 21 ad art. 122).

2. Il Tribunale federale ha avuto occasione di precisare nondimeno che l'art. 110 CPC concernente decisioni “in materia di spe­se” non si rapporta in modo incontestabile all'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Il Codice di procedura civile, in effetti, riserva un capitolo speciale all'assistenza giudiziaria e alla remunerazione del patrocinatore d'ufficio (capitolo 4: art. 117 segg. CPC), per il che simili aspetti non possono ritenersi inclusi nella nozione di “spese” a norma dell'art. 104 cpv. 1 CPC (sentenza 5A_689/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 5.4; analogamente: sentenza 5A_120/2016 del 26 maggio 2016 consid. 2.2, in: RSPC 2016 pag. 497).

3. Premesso ciò, sarà anche vero che gli art. 110 e 111 CPC sono simmetrici rispetto agli art. 121 e

122 CPC, gli uni riguardando la liquidazione delle spese giudiziarie in generale e gli altri la liquidazione delle spese in tema di gratuito patrocinio. Sta di fatto che l'art. 48 lett. a n. 8*a* LOG si riferisce chiaramente al solo art. 110 CPC e che nemme­no i materiali legislativi accennano all'art. 121 o all'art. 122 CPC (messaggio del Consiglio di Stato n. 6823 del 25 giugno 2013, pag. 9 in alto). Ne segue che la controversia in esame esula dalla competenza di questa Camera e rientra in quella della terza Camera civile, adita dal reclamante (art. 48 lett. c n. 1 LOG; I CCA, sentenza inc. 11.2019.139 del 4 dicembre 2019 consid. 3).

4. Non si disconosce che nel passato questa Camera ha trattato in circostanze particolari sporadici reclami contro decisioni sull'ammontare dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio. Ma ciò si è verificato nel caso in cui la decisione fosse intervenuta nel contesto della sentenza finale, di modo che per attrazione essa andava esaminata insieme con il merito (I CCA, sentenza inc. 11.2017.44 del 2 giugno 2017, consid. 2). In un altro caso il reclamo era stato presentato dalla parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, la quale però difettava manifestamente della legittimazione a ricorrere, onde l'inutilità di trasmettere il reclamo alla Camera competente (I CCA, sentenza inc. 11.2019.82 del 6 novembre 2019). In un terzo caso la trattazione del recla­mo è avvenuta per evidenti ragioni di economia processuale, dovute al lungo tempo trascorso che non giustificava ulteriori remore senza offendere il principio di celerità (I CCA, sentenza inc. 11.2016.4 del 1° febbraio 2017 consid. 1). Nessuna delle ipotesi testé evocate sono date in concre­to. Ne segue che il reclamo in oggetto va trasmesso per competenza alla terza Camera civile, cui il reclamante l'ha indirizzato.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è trasmesso per competenza alla terza Camera civile del Tribunale d'appello.

2. Notificazione all'avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).