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11.2019.69 • TRAC TI 11.2019.69 Generato dall'IA

Spousal Mortgage Transfer Authorization Appeal Mooted by Bank Withdrawal

Numero d'incarto 11.2019.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court decision that authorized one spouse to sign a mortgage transfer agreement for the marital home with a specific bank, binding both spouses, after the original mortgage was called in. The appellate court dismissed the request by the appealing spouse's former partner for an extension of time to respond, because the specific bank previously authorized to take over the mortgage was no longer willing to do so, rendering the lower court's authorization for that specific transaction obsolete and without practical or current legal interest, thus leading the court to declare the appeal moot and remove the case from the docket, while allocating reduced court costs to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 172 cpv. 1 CC, Art. 242 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. c CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Spousal Mortgage Transfer Authorization Appeal Mooted by Bank Withdrawal: The appellate court dismissed the request by the appealing spouse's former partner for an extension of time to respond, because the specific bank previously authorized to take over the mortgage was no longer willing to do so, rendering the lower court's authorization for that specific transaction obsolete and without practical or current legal interest, thus leading the court to declare the appeal moot and remove the case from the docket, while allocating reduced court costs to the appellant.

Parole chiave

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trasferimento privo d'oggetto banca di credito ipotecario coniuge ritiro dell'azione di divorzio purgazione delle ipoteche diritto bancario Appello divenuto senza interesse pratico e attuale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

The court removed the proceeding from the roll because the case became without object or interest.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Used to specify that the court limits itself to ruling on court costs and reimbursement of costs when the proceeding is removed from the roll.

art. 107 cpv. 1 lett. c CPC

Cited as the basis for deciding on costs based on equity in family law matters.

art. 106 CPC

Cited in relation to the appellant not being considered 'loser' for the purpose of awarding costs.

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as the procedural rule for allocating costs when the case becomes moot.

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Testo completo

Incarto n. 11.2019.69 · Lugano, 19 maggio 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2018.548 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza del 25 maggio 2018 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 3 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata il

22 maggio 2019 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. Con

sentenza del 22 maggio 2019 a protezione dell'unione coniugale il Pretore aggiunto del Distret­to di Bellinzona ha autorizzato AO 1 a eseguire una serie di operazioni, tutte destinate a trasferire un mutuo ipotecario di comples­sivi fr. 870 000.– gravante l'abitazione coniugale a lei attribuita in uso (particella n. 1689 RFD di __________, intestata alla stessa AO 1 e al marito AP 1 in ragione di metà ciascu­no), mutuo disdetto dalla __________ per il 31 maggio 2018, alla Banca __________ per la durata di cinque anni, vincolando con la sua firma anche il marito. Le spese processuali di fr. 400.– sono state

poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 2000.– per ripetibili.

B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 giugno 2019 per ottenere che la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere l'autorizzazione chiesta dalla moglie. Un'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 6 giugno 2019. L'appello non è ancora stato notificato a AO 1 per osservazioni.

C. All'inizio di maggio del 2020 questa Camera è venuta a sapere che la Ban­ca __________ non era più disposta ad assumere il citato mutuo ipotecario, il quale non le era ancora stato trasferito. Il presidente della Camera ha fissato così alle parti il

5 maggio 2020 un termine di dieci giorni per esprimersi sull'interesse pratico e attuale alla decisione sull'appello. AP 1 ha reagito l'8 maggio 2020, dichiarando che “effettivamente non vi è più alcun interesse pratico a che venga emanata la sentenza di pertinenza di codesta lodevole Corte”. AO 1 ha postulato una protrazione del termine fino al 29 maggio 2020, sostenendo di essere “riuscita a reperire un nuovo istituto di credito disposto alla ripresa del prestito ipotecario”.

Considerando

in diritto: 1. La decisione del Pretore aggiunto riguarda un'autorizzazione specifica, che abilita AO 1 a firmare per sé e in rappresentanza del marito un determinato contratto di mutuo ipotecario con la Banca __________ a ben precise condizioni (art. 172 cpv. 1 CC: “misure giudiziarie”). L'interessata non può valersi di tale autorizzazione per sottoscrivere un contratto di mutuo con un altro istituto di credito, quand'anche a condizioni più vantaggiose. A tal fine le occorrereb­be, in caso di resistenza da parte del marito, una nuova autorizzazione del giudice. Prorogarle in concreto il termine per esprimersi sull'interesse pratico e attuale alla decisione di appello nell'attesa di sapere se essa sia “riuscita a reperire un nuovo istituto di credito disposto alla ripresa del prestito ipotecario” non sarebbe pertanto di alcuna utilità. Nelle condizioni descritte la postulata dilazione del termine fino al 29 maggio 2020 non può trovare accoglimento.

2. Nella sua richiesta del 14 maggio 2020 intesa alla dilazione del termine AO 1 non contesta che la Banca __________ non sia più disposta ad assumere il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale (particella n. 1689 RFD di __________), tant'è ch'es­sa medesima si dichiara alla ricerca di un altro istituto di credito. L'autorizzazione formante oggetto della decisione pretorile è dunque superata dagli eventi e sapere se tale “misura giudiziaria” sia stata emanata a ragione o a torto è ormai una questione senza portata pratica né attuale. In simili circostanze l'appello è divenuto, come riconosce lo stesso appellante, privo di interes­se giuridico.

3. Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non preveden­do altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ora, vista la particolarità del caso si giustifica di prelevare unicamente una tassa di giustizia ridotta correlata al giudizio sul­la richiesta di effetto sospensivo, emanato senza contraddittorio. Per il resto si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili protestate dall'appellante, AO 1 non era ancora stata interpellata al momento in cui l'appello è divenuto senza interesse e non ha proposto di respingere l'appello. Non può dunque considerarsi “soccombente” nel senso del­l'art. 106 CPC e non può essere tenuta alla rifusione di ripetibili.

Per questi motivi,

decreta: 1. La richiesta di AO 1 intesa a ottenere una proroga del termine per esprimersi fino al 29 maggio 2020 è respinta.

2. L'appello di AP 1 è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

3. Le spese processuali, ridotte a fr. 200.–, sono poste a carico del­l'appellante. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

– avv. ; – avv. dott. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).