Spousal Litigation Costs Award Annulled for Procedural Due Process Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal challenged a lower court's decision that provisionally awarded the appealing party's spouse CHF 10,000 for litigation costs (*provvigione ad litem*) in a divorce action, despite the husband arguing the wife could work to cover her own fees based on her employment potential. The appellate court found that while the lower court correctly assessed the wife's immediate financial need based on her low current earnings, the decision was procedurally flawed because it was issued under summary procedure without convening the parties for a hearing despite contested factual allegations, thereby violating the husband's right to be heard; consequently, the appellate court annulled the decision and remanded the matter for a new ruling after an adversarial hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 271 CPC, Art. 163 cpv. 1 CC, Art. 291 cpv. 3 CPC, Art. 273 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Spousal Litigation Costs Award Annulled for Procedural Due Process Violation: The appellate court found that while the lower court correctly assessed the wife's immediate financial need based on her low current earnings, the decision was procedurally flawed because it was issued under summary procedure without convening the parties for a hearing despite contested factual allegations, thereby violating the husband's right to be heard; consequently, the appellate court annulled the decision and remanded the matter for a new ruling after an adversarial hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the summary procedure applied to the *ad litem* fee request, which informed the procedural error leading to the decision's annulment.
The basis used to allocate the costs of the appeal proceedings according to the rule of defeat.
Cited in the reasoning when assessing the admissibility of a potential federal appeal against the current decision.
Cited in the reasoning when assessing the admissibility of a potential federal appeal based on the monetary threshold.
Cited in the reasoning as the basis for a subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recesses.
Cited in the reasoning regarding the types of decisions appealable to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the grounds for appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the availability of a subsidiary constitutional appeal.
The basis used to allocate the costs of the appeal proceedings according to the rule of defeat.
The basis used to allocate the costs of the appeal proceedings according to the rule of defeat.
Testo completo
Incarto n. 11.2019.67 · Lugano, 8 maggio 2020/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera: · Fiscalini
sedente per statuire nella causa DM.2018.18 (divorzio su azione di un coniuge: provvigione *ad litem*) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 26 novembre 2018 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. . PA 1 ),
giudicando sull'appello del 27 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 21 maggio 2019;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1969) e AO 1 (1975), cittadina ucraina, si sono sposati a __________ il 26 marzo 2004. Dal matrimonio sono nati G__________ e M__________, il 4 febbraio 2011. I coniugi vivono nel regime della separazione dei beni. Il marito è titolare di un'impresa di costruzioni, la moglie era casalinga. Con
sentenza del 15 aprile 2013 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato la separazione dei coniugi, obbligando AP 1 a versare alla moglie, tra l'altro, un contributo alimentare di fr. 3470.– mensili, oltre ad assumere il premio dell'assicu-razione e l'imposta di circolazione dell'automobile in uso alla medesima (inc. DM.2013.17).
B. Con petizione del9 aprile 2018 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo una regolamentazione degli effetti accessori. All'udienza di conciliazione del 28 giugno 2018 il Pretore aggiunto ha accertato che AO 1 aderiva al principio del divorzio, ma solo in parte agli effetti accessori. Ha fissato perciò un termine al marito per motivare la petizione, termine che questi ha rispettato il 16 agosto 2018. Il 26 novembre 2018 la convenuta ha introdotto un memoriale di risposta in cui ha formulato le proprie domande, postulando anche una provvigione *ad litem* di “almeno fr.
10 000.–” o, eventualmente, il beneficio del gratuito patrocinio.
C. In una replica dell'11 febbraio 2019 l'attore ha ribadito la disciplina degli effetti accessori prospettata nella petizione, chiedendo di respingere la provvigione *ad litem* sollecitata dalla moglie perché la convenuta “ha perfettamente la possibilità di pagarsi l'avvocato, dato che il suo *curriculum vitae* le permette di lavorare”. Subordinatamente AP 1 ha proposto che l'importo della provvigione fosse “sostanzialmente ridimensionato” e che il versamento fosse considerato alla stregua di un anticipo, “per cui da restituire nell'ambito della pronuncia del divorzio”. Con la replica egli ha notificato anche numerosi mezzi di prova. AO 1 ha duplicato il 30 aprile 2019, mantenendo le richieste di giudizio formulate con la risposta e confermando l'istanza di provvigione *ad litem*, subordinatamente di gratuito patrocinio.
D. Il Pretore aggiunto ha citato le parti il 3 maggio 2019 all'udienza del 13 giugno successivo per le prime arringhe. Statuendo senza indugio il 21 maggio 2019 sulla richiesta di provvigione *ad litem* formulata da AO 1, egli l'ha accolta e ha condannato l'attore a versare alla convenuta la somma di fr. 10 000.– entro 15 giorni. Le spese processuali di fr. 350.– sono state poste a carico del marito. A AO 1 non sono state attribuite ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 maggio 2019 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – il giudizio impugnato sia annullato, subordinatamente sia riformato nel senso di respingere l'istanza di provvigione *ad litem* o, in via ancor più subordinata, che l'ammontare della provvigione sia ridotto a fr.
2800.– “da restituire al marito all'emanazione della sentenza di divorzio”. La richiesta di effetto sospensivo è stata
respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 31 maggio 2019. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di provvigione *ad litem* non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF), bensì – secondo la giurisprudenza più recente – una decisione su una pretesa di carattere sostanziale derivante dal diritto di famiglia (sentenza del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 ribadito in DTF 143 III 624 consid. 7). Si tratta perciò di un giudizio indipendente, emanato con la procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che la provvigione richiesta fosse di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, AO 1 avendo confermato ancora nella
duplica la sua pretesa di “almeno fr. 10 000.–”. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 22 maggio 2019 (tracciamento degli invii n. __________). Depositato il 27 maggio 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Unconiuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere
– per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC). Lo stanziamento di una provvigione *ad litem* presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione *ad litem*, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione *ad litem* può essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.1 del 14 marzo 2019, consid. 4).
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ritenuto anzitutto che la richiesta di provvigione *ad litem* formulata da AO 1 fosse – contrariamente a quanto sosteneva l'attore – motivata a sufficienza. Posto ciò, egli ha appurato che AP 1 non contestava l'impossibilità per la moglie di affrontare i costi del processo, salvo pretendere ch'essa potesse trovare lavoro “per pagarsi l'avvocato”. Se non che, ha continuato il Pretore aggiunto, la convenuta guadagna soltanto fr. 690.– lordi mensili per un'attività al 20% e la fondatezza di un'istanza di provvigione *ad litem* va giudicata in base al reddito effettivamente conseguito dalla richiedente, non a redditi ipotetici. Quanto all'attore, il primo giudice ha rilevato che AP 1 non aveva documentato in alcun modo la propria situazione finanziaria, ma nemmeno contestava di avere risorse bastanti per versare alla moglie la provvigione litigiosa, né asseriva che le sue condizioni fossero peggiori rispetto ai tempi della separazione, quando per tre anni di fila aveva conseguito introiti di fr. 240 000.–. Riguardo alla parvenza di buon diritto insita nell'azione di divorzio, il primo giudice ha reputato la causa scevra di temerarietà, mentre per quel che attiene alla somma richiesta di fr. 10 000.– egli l'ha stimata retribuire circa 30 ore di lavoro, dispendio di tempo “senz'altro adeguato e forse addirittura prudenziale” per difendere la convenuta nel procedimento. Onde l'obbligo per l'attore di corrispondere la cifra in questione. Il Pretore aggiunto ha rinviato invece al giudizio finale il problema di sapere se la convenuta andasse tenuta a rimborsare l'importo oppure andasse esonerata dall'obbligo.
4. L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore aggiunto ha emanato il giudizio impugnato senza minimamente avvertire le parti delle sue intenzioni, precludendogli la possibilità di far assumere le prove da lui annunciate nel memoriale di replica (compresa l'edizione dalla moglie “dei documenti relativi a tutte le sue entrate di qualsiasi natura dal 1° gennaio 2018 in avanti e dei documenti relativi alla sua sostanza”), oltre che precludergli la facoltà di esprimersi due volte
sulla richiesta. Inoltre – egli continua – la pretesa di “almeno fr. 10 000.–” non è sufficientemente determinata.
Per di più – egli prosegue – l'istanza di provvigione *ad litem* non è nemmeno motivata. Circa il reddito di fr. 690.– mensili conseguito da AO 1, l'attore lamenta ch'esso è sfuggito al vaglio del contraddittorio e sostiene, da parte sua, di non avere contestato la possibilità di elargire l'importo in discussione solo perché la moglie non pretendeva il contrario. L'appellante non manca di definire eccessivo finanche l'ammontare della somma pretesa, poiché “se proprio fosse dovuto qualcosa, dieci ore di lavoro a fr. 280.– orari sarebbe il massimo ipotizzabile”, una provvigione *ad litem* essendo destinata a finanziare spese future e non a recuperare esborsi già affrontati o spese già maturate. Infine sul diritto di chiedere il rimborso della provvigione AP 1 fa valere che “la giurisprudenza propende per riconoscerlo e non si vede per quale motivo il Pretore [aggiunto] non potesse già esprimersi”.
5. Nella misura in cui asserisce che la richiesta di provvigione *ad litem* della convenuta andava dichiarata d'acchito irricevibile, l'appellante sostiene un'opinione che non può essere condivisa. Intanto l'ammontare di “almeno” fr.
10 000.– era sufficientemente definito, almeno fino a concorrenza di fr. 10 000.–. La motivazione della richiesta era inoltre carente, ma nel memoriale di replica l'attore era pur sempre stato in grado di contestare la pretesa (“In ogni caso la moglie ha perfettamente la possibilità di pagarsi l'avvocato, dato che il suo *curriculum* *vitae* le permette di lavorare, come d'altra parte ha già fatto in un bar a __________ e in un negozio di calzature ad __________, e i suoi profili su internet dimostrano che possiede svariati vestiti/pellicce ecc. che qualcuno glieli avrà pur finanziati”: pag. 9). L'istanza di AO 1 non poteva dirsi perciò improponibile. Quanto al reddito di fr. 690.– mensili da lei conseguito, il Pretore non l'ha accertato senza contraddittorio, come asserisce l'appellante, ma si è riferito a un certificato di salario agli atti (doc. 9). Le censure formali che l'appellante solleva in proposito cadono dunque nel vuoto.
6. Non destinata a miglior sorte è la doglianza che l'appellante fonda sul fatto di non essersi potuto esprimere due volte sulla richiesta di provvigione *ad litem*. Per tacere della circostanza che una richiesta di provvigione *ad litem* è trattata con la procedura sommaria dell'art. 271 CPC (sopra, consid. 1) e che in una procedura sommaria non è data – almeno di regola – la possibilità di esprimersi due volte (DTF 144 III 117), sulla provvigione *ad litem* l'attore avrebbe potuto reagire a quanto figurava nella duplica della convenuta (pag. 12, punto 7) con un memoriale spontaneo, come egli medesimo ammette nell'appello (pag. 4 in fondo). Certo, egli obietta di non avere reagito a quel momento perché credeva che il Pretore aggiunto lo avrebbe convocato in seguito per il contraddittorio. La questione, invero delicata, sarà esaminata oltre (consid. 9).
7. Priva di consistenza è in ogni modo l'argomentazione dell'appellante secondo cui, una provvigione *ad litem* non essendo destinata a finanziare spese future né a recuperare esborsi già affrontati o spese già maturate, AO 1 non può vedersi riconoscere in concreto più di fr. 2800.–. Ora, la convenuta ha chiesto la provvigione *ad litem* con la risposta di merito, cioè con il primo atto di causa della procedura contenziosa (art. 291 cpv. 3 CPC). Alla risposta ha fatto seguito il suo memoriale di duplica. La legale della convenuta dovrà partecipare ancora alle prime arringhe, assistere la convenuta nell'istruttoria (in cui si preannunciano svariate assunzioni testimoniali, come fa notare il Pretore aggiunto) e dovrà redigere un memoriale conclusivo, partecipando alle eventuali arringhe finali. Pretendere che un simile patrocinio possa contenersi in dieci ore di lavoro, come asserisce l'appellante, non è serio. Secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose le 30 ore stimate dal Pretore aggiunto appaiono verosimili. E una trentina d'ore retribuite fr. 280.– l'una (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), cui si aggiungono spese fisse del 6% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, giustificano l'ammontare della provvigione richiesta.
8. Manifestamente infondato è anche il rimprovero diretto al Pretore aggiunto di avere rinviato al giudizio finale il quesito di sapere se la convenuta debba essere tenuta a rimborsare la provvigione *ad litem* o vada esonerata dall'obbligo. L'appellante invoca una non meglio precisata “giurisprudenza”, ma non si confronta minimamente con il principio già illustrato da questa Camera (e menzionato dal Pretore aggiunto), secondo cui una provvigione *ad litem* è per sua natura un anticipo destinato – di principio – a essere restituito, ma che sul rimborso statuisce in equità il giudice di merito al momento di liquidare le spese processuali (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii). Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello risulta finanche irricevibile.
9. Rimane da esaminare la doglianza in cui l'appellante critica il Pretore aggiunto per avere emanato il giudizio impugnato senza avvertire previamente le parti delle sue intenzioni, precludendogli la possibilità di far assumere le prove da lui annunciate nella replica di merito. Su questo punto giova ricordare che una richiesta di provvigione *ad litem* è trattata con il rito sommario dell'art. 271 CPC (consid. 1). Nell'ambito di una tale procedura il giudice, ricevuta l'istanza, “convoca le parti a un'udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti” (art. 273 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Pretore aggiunto non ha indetto alcuna udienza. La richiesta di provvigione *ad litem* non si fondava però su fatti “non controversi”. Anzi, l'attore contestava recisamente che AO 1 potesse fondarsi sui fatti addotti per pretendere una provvigione *ad litem*. Nemmeno poteva dirsi in concreto che i fatti fossero “chiari”. A parte la circostanza che, secondo lo stesso Pretore aggiunto, “nulla di aggiornato rispetto alla precedente procedura di separazione” del 2013 si evince dagli atti (decisione impugnata, pag. 3 in basso) e tutto si ignora sui redditi e il fabbisogno minimo dell'attore, in concreto si cercherebbe invano di sapere quale sia il fabbisogno minimo della convenuta e l'eventuale sua sostanza. Non sussistevano dunque le premesse perché il primo giudice potesse rinunciare all'udienza. A ragione l'appellante si duole così di essersi visto notificare inopinatamente una decisione mentre era in attesa del dibattimento.
10. Ne segue che, lesiva del diritto di esprimersi dell'attore, la decisione impugnata incorre nell'annullamento. Poco importa che in esito al contraddittorio il Pretore aggiunto possa eventualmente statuire nello stesso modo. Una disattenzione del
diritto d'essere sentito ha natura formale e non dipende dalla fondatezza della decisione impugnata (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; v. anche DTF 140 I 75 consid. 9.3 in fine con richiamo). Evidentemente nella fattispecie il dibattimento sulla provvigione *ad litem* potrà tenersi contestualmente all'udienza per le prime arringhe nella causa di divorzio, ove tale udienza non avesse ancora avuto luogo.
11. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha proposto a torto di respingere l'appello, rifonderà all'attore un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore aggiunto statuirà al momento in cui giudicherà nuovamente, dopo il contraddittorio, sulla provvigione *ad litem*.
12. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è accolto e la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, previo dibattimento.
2. Le spese processuali di fr. 800.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– . –
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).