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11.2019.50 • TRAC TI 11.2019.50 Generato dall'IA

Appeal Concerning Holiday Travel Dismissed as Moot

Numero d'incarto 11.2019.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's interim decision that granted the other parent permission to take their young child on a holiday abroad during the Easter break, contrary to the appellant's objection. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the period covered by the interim ruling (April 17 to April 22, 2019) had already passed, rendering the appeal moot due to a lack of current legal interest, and the situation did not present issues of fundamental importance justifying a review *a posteriori*. Furthermore, the appellant's concurrent appeal regarding the allocation of procedural costs was also deemed inadmissible because the costs were correctly assigned to the party who was entirely unsuccessful in the lower court proceedings concerning the main interim relief.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Concerning Holiday Travel Dismissed as Moot: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the period covered by the interim ruling (April 17 to April 22, 2019) had already passed, rendering the appeal moot due to a lack of current legal interest, and the situation did not present issues of fundamental importance justifying a review *a posteriori*. Furthermore, the appellant's concurrent appeal regarding the allocation of procedural costs was also deemed inadmissible because the costs were correctly assigned to the party who was entirely unsuccessful in the lower court proceedings concerning the main interim relief.

Parole chiave

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censure procedurali procedimento sommario spese di procedura termine di controllo impugnabilità della decisione di rinvio trasferimento privo d'oggetto Filiazione: disciplina del diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 142 I 143
Ne discende che, privo di interesse giuridicamente protetto, l'appello si rivela d'acchito irricevibile (DTF 142 I 143 consid.
DTF 112 II 291
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina delle relazioni personali tra genitori e figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (v. DTF 112 II 291 consid. 1).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

The court applied the principle of losing party bears the costs for the current proceedings (dispositive point 2).

art. 110 CPC

Cited to explain the procedural requirement for challenging the decision on costs separately via appeal (though ultimately merged with the appeal).

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning to indicate the federal appeal route applicable to decisions concerning personal relationships between parents and children.

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Testo completo

Incarto n. 11.2019.50 · Lugano 18 luglio 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2019.142 (filiazione: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2019 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (già patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello e sul reclamo del 25 aprile 2019 presentati da AP 1contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 12 aprile 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Il 17 ottobre 2018 AP 1 (1984) ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, contro AO 1 (1992) per ottenere l'affidamento immediato del figlio G__________ (nato il 19 dicembre 2017), riservato il diritto di visita paterno, e un contributo alimentare in favore del medesimo di fr. 1500.– mensili, oltre a un contributo di accudimento pari ad almeno il 50% del proprio minimo esistenziale (inc. SE.2018.394). Nell'ambito di tale procedura AO 1 ha chiesto con istanza cautelare del

3 aprile 2019 di potersi recare a __________ (provincia di Avellino) insieme con il figlio G__________ per le vacanze pasquali dal 17 (pomeriggio) al 27 aprile 2019. Nelle sue osservazioni del

12 aprile 2019 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza.

B. Statuendo con decreto cautelare di quello stesso 12 aprile 2019, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha autorizzato AO 1 a trascorrere con il figlio G__________ le vacanze pasquali a __________ dal 17 aprile 2019 (nel pomeriggio, “ad avvenuto diritto di visita tra G__________ e AP 1”) fino al 22 aprile 2019 (“giorno di rientro in Ticino”). Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 aprile 2019 nel quale postula la riforma della decisione impugnata nel senso di annullare la medesima e di respingere l'istanza cautelare di AO 1. Con reclamo di quello stesso giorno essa ha impugnato altresì il dispositivo sulle spese processuali, instando affinché – conferito al reclamo effetto sospensivo – gli oneri processuali siano posti a carico di AO 1. Non sono state chieste osservazioni ai due rimedi giuridici.

Considerando

in

diritto: I. Sull'appello

1. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha autorizzato AO 1 – come detto – a trascorrere dai parenti le vacanze pasquali (dal 17 al 22 aprile 2019) a __________, insieme con il figlio, respingendo l'opposizione di AP 1 anche perché in quel periodo il Centro __________ di __________, in cui la madre esercita sotto sorveglianza le relazioni personali con G__________, è chiuso. Nell'appello AP

1 chiede che la decisione impugnata sia annullata e che la sua “strenua opposizione” sia accolta. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 17 e il 22 aprile 2019 è decorso ancor prima che l'interessata adisse questa Camera. Ne discende che, privo di interesse giuridicamente protetto, l'appello si rivela d'acchito irricevibile (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con rinvii).

2. Ne sussistono in concreto i presupposti per un giudizio “a posteriori” sulla legittimità del decreto cautelare. Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – come a livello federa­le – se la questione litigiosa potesse ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso fosse di fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi fosse talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I

143 con­sid. 1.3.1, 137 I 24 consid. 1.3.1; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c). Simili condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia estremi del genere, ove appena si consideri che AP 1 nemmeno adduce motivi suscettibili di averle impedito di attivarsi senza indugio e di chiedere per tempo il conferimento del­l'effetto sospensivo all'appello. A parte ciò, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che l'esercizio delle relazioni personali dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso. Infine non si ravvisavano nella fattispecie que­stio­ni giuridiche di principio la cui soluzione si giustifichi alla luce del pubblico interesse (analogamente: I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.45 del 10 maggio 2017, consid. 1 con richiami). Ne segue che un eventuale giudizio “a posteriori” sulla fondatezza dell'appello non entra in linea di conto.

II. Sul reclamo

3. Nel reclamo AP 1 censura il dispositivo n. 3 della decisione impugnata sulle spese processuali (fr. 400.–) che il Pretore aggiunto ha suddiviso a metà fra le parti, compensando le ripetibili. Essa postula l'addebito di tali oneri a AO 1, mentre rinuncia a impugnare il giudizio sulle ripetibili. Ciò posto, una decisione in materia di spese processuali è impugnabile con recla­mo soltanto *a titolo indipendente* (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri

– come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, il dispositivo sulle spese si impugna direttamente con l'appello (I CCA, sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013, consid. 4 con richiami di dottrina). Nella fattispecie il reclamo va trattato quindi come parte integrante dell'appello (I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2015.36 del 31 agosto 2015).

4. L'interessata sostiene che il Pretore ha “erroneamente disatteso il dissenso” di lei alla richiesta cautelare del 3 aprile 2019 che l'istante aveva formulato “al solo scopo di soddisfare un proprio benessere”. Afferma di non comprendere le ragioni del giudizio sulle spese, che fa “totale astrazione del potere decisionale” a lei spettante in qualità di (co)detentrice del­l'autorità parentale e dà per “assodato” che tale potere le sia stato sottratto. In realtà v'è da domandarsi se la domanda non sia subordinata all'accoglimento dell'appello, nel qual caso essa risulterebbe senza oggetto, l'appello essendo destinato all'insuccesso. Ad ogni buon conto, davanti al Pretore la convenuta è uscita del tutto soccombente e non è dato a divedere

– né essa spiega – perché le spese processuali andrebbero poste a carico della parte vittoriosa in deroga all'art. 106

cpv. 1 CPC (cfr. I CCA, decreto di stralcio inc. 11.2017.45 del 10 maggio 2017, consid. 2). Ne segue che, privo di adeguata motivazione, il ricorso va dichiarato una volta ancora inammissibile.

5. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.

6. L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla disciplina delle relazioni personali tra genitori e figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (v. DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).