Spousal Support Prerequisite for State Legal Aid in Divorce Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal following a divorce decree that addressed child custody, spousal support, and division of costs, one spouse requested the benefit of free legal aid for the appellate proceedings, asserting insufficient personal means. The appellate court rejected this request because state-funded legal aid is subsidiary to support from the other spouse; since the appealing party did not claim, nor did the initial review suggest, that the other spouse was incapable of providing an adequate advance (*provisio ad litem*) based on marital duties, the conditions for state assistance were not met, further noting that such a request, being substantive rather than procedural, should have initially been directed to the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 276 CPC, Art. 104 LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Spousal Support Prerequisite for State Legal Aid in Divorce Appeal: The appellate court rejected this request because state-funded legal aid is subsidiary to support from the other spouse; since the appealing party did not claim, nor did the initial review suggest, that the other spouse was incapable of providing an adequate advance (*provisio ad litem*) based on marital duties, the conditions for state assistance were not met, further noting that such a request, being substantive rather than procedural, should have initially been directed to the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is impliedly the basis for the court's decision regarding the request for legal aid (gratuito patrocinio), which was explicitly rejected in order 1.
Testo completo
Incarto n. 11.2019.49 · Lugano, 23 aprile 2019/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere: · Fasola
sedente
per statuire nella causa DM.2016.49 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 9 novembre 2016 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. . PA 2 ) contro
IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sulla
richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello dell'11 aprile 2019 presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 12 marzo 2019 (inc. 11.2019.48);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 12 marzo 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio contratto il 29 settembre 2006 da CO 1 (1974) ed IS 1 (1973), cittadina italiana. In esito al divorzio egli ha affidato la figlia C__________ (nata l'11 settembre 2005) alla madre, lasciando l'autorità parentale congiunta, ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1317.30 mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) e ha escluso tanto contributi di accudimento quanto contributi alimentari per la moglie, alla quale ha riconosciuto nondimeno gli accrediti per compiti formativi previsti dall'art. 52*f* OAVS. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. IS 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avvPA 1.
B. Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 aprile 2019 nel quale chie-de che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di condannare CO
1 a versarle un contributo di accudimento di fr. 1134.60 mensili fino al
31 ottobre 2019 e di fr. 850.– mensili fino al 30 settembre 2021 (mese in cui la figlia compirà 16 anni), come pure un contributo alimentare per lei di fr. 800.– mensili fino al 30 settembre 2021. Preliminarmente essa insta per il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_497/2018 del 26 settembre 2018, consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione *ad litem*). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati.
2. Nella fattispecie IS 1 fa valere di non avere redditi né sostanza sufficiente per far fronte alle spese processuali e di patrocinio. Non pretende tuttavia che il marito sia sfornito di disponibilità sotto questo profilo, né risulta che ciò sia il caso già a un sommario esame. Non può dirsi dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione *ad litem* appaia destinata sin d'ora all'insuccesso, ossia che l'attore non abbia modo di anticiparle una somma adeguata, la quale andrà poi – di regola – restituita, vista l'impossibilità di computarla in concreto su una spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, salvo che al rimborso si oppongano motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19b con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.
3. Si ricordi inoltre che una richiesta di provvigione *ad litem* ha indole cautelare (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6), ma non nel senso dell'art. 276 CPC o dell'art. 104 LTF, bensì di una pretesa fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 con rinvii). Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, tale pretesa non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 in fine) e va fatta valere perciò davanti al giudice di merito (DTF 143 III 624 consid. 7). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che un'istanza di provvigione *ad litem* va inoltrata al Pretore quand'anche la prestazione richiesta sia volta a coprire spese processuali e di patrocinio in appello (sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 14a).
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. Notificazione:
– ; – . .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).