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11.2019.46 • TRAC TI 11.2019.46 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Insufficient Specification of Cost Reduction Sought

Numero d'incarto 11.2019.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision to dismiss a neighborhood dispute over the demolition of a wall and the subsequent award of CHF 3100 in legal costs to the opposing parties, seeking a "sensible" reduction of the costs. The appellate court found the appeal inadmissible because the challenge to the cost amount failed to specify the correct amount being sought, and the challenge to the underlying case value was irrelevant since costs were calculated based on time spent after the withdrawal, not the case value itself, with the appellant improperly introducing new arguments and evidence that were not quantified in the appeal submission.

Regesto Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Specification of Cost Reduction Sought: The appellate court found the appeal inadmissible because the challenge to the cost amount failed to specify the correct amount being sought, and the challenge to the underlying case value was irrelevant since costs were calculated based on time spent after the withdrawal, not the case value itself, with the appellant improperly introducing new arguments and evidence that were not quantified in the appeal submission.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie valore litigioso nuove allegazioni di diritto prove irrilevanti eccezioni processuali decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for following the outcome regarding costs, although execution was waived.

Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in assessing the threshold for a federal appeal regarding the value of the disputed costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2019.46 · Lugano 17 aprile 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2018.40 (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 ottobre 2018 da

AP 1 contro

AO 1 AO 2 (patrocinate dall'avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 4 aprile 2019 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 7 marzo 2019;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di stralcio del 7 marzo 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha tolto dal ruolo, per desistenza, la causa di vicinato promossa il

12 ottobre 2018 da AP 1, proprietario delle particelle n. 1131 e 1227 RFD di __________, nei confronti di AO 1 e AO 2 per ottenere la demolizione di un muro eretto sul fondo confinante n. 1130, di cui esse sono comproprietarie in ragione di metà ciascuna. La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alle convenute fr. 3100.– per ripetibili.

B. Contro il decreto di stralcio appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 aprile 2019 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre “sensibilmente” le ripetibili. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 e AO

2 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie

– con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è stato notificato all'attore l'8 marzo 2019 (tracciamento

degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 4 aprile 2019, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

2. Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che il 13 febbraio 2019 l'attore ha ritirato l'azione e che il 18 febbraio seguente le convenute hanno chiesto l'assegnazione di ripetibili commisurate al valore di causa indicato dallo stesso attore e all'impegno profuso dal loro patrocinatore. Ciò premesso, egli ha calcolato un onorario di fr. 3000.– in base a un valore di causa di fr. 30 000.– (secondo l'aliquota minima del 10%: art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310]) e un onorario di fr. 2800.– in base al dispendio di tempo stimato in 10 ore (a fr. 280.– orari: art. 12 del medesimo regolamento). Preso atto che la causa terminava dopo la presentazione delle osservazioni delle convenute ma prima dell'istruttoria e che pertanto si giustificava di riconoscere almeno l'onorario equivalente al dispendio di tempo stimato, che non superava il minimo secondo il valore di causa, il primo giudice ha fissato le ripetibili in fr. 3100.– (onorario di fr. 2800.– più le spese e l'IVA).

3. Il reclamante contesta anzitutto il valore di causa che il primo giudice ha accertato in fr. 30 000.– e che egli chiede di rettificare in fr. 10 000.–. A sostegno della sua richiesta rileva che – in una precedente procedura di conciliazione (CM.2017.57) – il 10 aprile 2017 egli aveva indicato in fr. 8000.–/10 000.– il costo necessario per la demolizione del muro in rassegna, valore che il Segretario assessore e il Pretore aggiunto avevano ripreso il

18 aprile e il 31 maggio 2017. Decorso infruttuoso il termine di tre mesi per agire, egli aveva dovuto poi avviare (il 30 aprile 2018) una nuova procedura di conciliazione, che a sua volta è fallita. Ed è in questo ambito che il Segretario assessore avrebbe indicato in fr. 30 000.– il valore litigioso, ch'egli – per inavvertenza – ha ripreso nella sua petizione del 12 ottobre 2018. Quanto al dispendio orario, il reclamante, ripercorrendo il merito dell'annosa vicenda, obietta che la risposta alla petizione non implicava l'esame approfondito delle varie sentenze passate e che l'istoriato nella petizione era stato da lui indicato solo “a futura memoria”. Ciò posto, egli postula che le spese per ripetibili siano sensibilmente ridotte poiché in gran parte manifestamente insostenibili.

4. Ora, per quel che è del primo argomento relativo al valore di causa, la censura è fuori argomento. Il Pretore, accertato che la causa terminava senza una sentenza di merito, ha calcolato infatti le ripetibili in funzione del dispendio di tempo necessario per rispondere alla petizione e non del valore di causa. A parte ciò, il reclamante si vale di fatti e mezzi di prova nuovi irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC) ch'egli non ha addotto in prima sede, allorché aveva espressamente indicato – nella petizione – in fr. 30 000.– il valore litigioso e aveva omesso in seguito di rettificare l'allegazione quantunque le convenute rivendicassero ripetibili commisurate al “valore della causa indicato dall'attore” (lettera 18 febbraio 2019 dell'avv. PA 1). Al proposito il reclamo sfugge d'acchito a ogni disamina.

5. Il reclamo si rivela altresì manifestamente irricevibile per quel che riguarda la contestazione del dispendio orario che il primo giudice ha stimato per calcolare le ripetibili in favore delle convenute. Per quanto riguarda l'importo di fr. 3100.– (pari a un onorario di fr. 2800.– per 10 ore di lavoro, più le spese e l'IVA) determinato dal Pretore, spettava al reclamante indicare quale sarebbe la cifra corretta. Dandosi questioni pecuniarie, infatti, una contestazione dev'essere quantificata (DTF 137 III 617), anche in materia di ripetibili (DTF

143 III 111). Ora, nel reclamo AP 1 si limita a criticare la somma fissata dal primo giudice e a chiedere una sua sensibile riduzione, ma non indica nemmeno per ordine di grandezza di quanto andrebbe decurtata a suo avviso l'indennità in rassegna.

6. Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante è privo tuttavia di formazione giuridica e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Si giustifica così – eccezionalmente – di rinunciare alla riscossione di oneri processuali. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a AO 1 e AO 2 per osservazioni.

7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle ripetibili controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.

1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).