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11.2019.39 • TRAC TI 11.2019.39 Generato dall'IA

Heir's Appeal Regarding Estate Administrator Appointment and Inheritance Certificate Issuance

Numero d'incarto 11.2019.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An heir appealed a lower court's decision to officially appoint an estate administrator, arguing instead for the issuance of an inheritance certificate and the appointment of the decedent's named executor, who was also the ex-spouse. The appellate court found that while the initial appointment of an administrator due to the impossibility of issuing an inheritance certificate was a matter within the lower court's discretionary power, the decision lacked sufficient reasoning regarding why the certificate could not be issued and why the named executor was unsuitable, especially since divorce does not automatically disqualify one from being an executor, thus warranting the annulment of the challenged decision on formal grounds to allow the lower court to re-evaluate and properly justify its ruling.

Regesto Legislator

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Art. 248 lett. e CPC, Art. 255 lett. b CPC, Art. 314 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 120 cpv. 2 CC, Art. 554 cpv. 1 CC; Heir's Appeal Regarding Estate Administrator Appointment and Inheritance Certificate Issuance: The appellate court found that while the initial appointment of an administrator due to the impossibility of issuing an inheritance certificate was a matter within the lower court's discretionary power, the decision lacked sufficient reasoning regarding why the certificate could not be issued and why the named executor was unsuitable, especially since divorce does not automatically disqualify one from being an executor, thus warranting the annulment of the challenged decision on formal grounds to allow the lower court to re-evaluate and properly justify its ruling.

Parole chiave

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istituzione d'erede amministratore dell'eredità certificato ereditario ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione legittimazione a ricorrere autorità amministrativa Designazione di un amministratore dell'eredità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 70
Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in tal senso, sicché questa Camera possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 143 III 70 consid,
DTF 139 III 351
Ciò indurrebbe a prelevare spese processuali ridotte (DTF 139 III 351 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the context of available federal remedies against the appellate decision.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in relation to the threshold for admissibility of a federal appeal regarding monetary disputes.

art. 116 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is inadmissible.

art. 113 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal when the civil appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays, excluding provisional measures.

art. 90 a 93 LTF

Cited to define the types of appellate decisions subject to an appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

Cited to list the grounds for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 106 cpv. 2 CPC

Cited as the general rule for allocating costs in today's judgment, which the court then exceptionally waived.

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Testo completo

Incarto n. 11.2019.39 · Lugano 12 aprile 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO. 2019.933 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, riguardante la successione fu

F__________ (1948-2018), già in

la quale con testamento pubblico del 19 settembre 1979 ha nominato suo esecutore testamentario

W F__________ ,

designando suoi eredi

lo stesso W F__________

AP 1

O__________

e quale legatario V__________ ;

esaminato l'appello dell'11 marzo 2019 presentato da

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro la decisione del 1° marzo 2019 con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratore dell'eredità l'

avv. AO 1;

Ritenuto

in fatto: A. Il notaio R__________ __________ di __________ ha pubblicato il 30 novembre 2018 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento pubblico del 19 settembre 1979 lasciato da A__________ F__________ (1948), divorziata dal 10 luglio 2007, domiciliata a __________ e ivi deceduta il 30 ottobre 2018. Nella disposizione di ultima volontà costei dichiarava di destinare tutta la propria sostanza a W__________ F__________, a quel tempo suo marito, e precisava il destino della stessa in caso di premorienza di lui, in particolare lasciando la casa di __________ al cugino __________ V__________ e tutta la rimanenza in parti uguali alla cognata __________ O__________ e al cognato AP 1. Essa designava inol­tre il medesimo W__________ F__________ quale esecutore testamentario. Il

21 gen­naio 2019 il Pretore ha rilasciato d'ufficio un certificato di esecutore testamentario a nome dell'avv. R__________ __________, salvo poi annullarlo il

13 febbraio successivo, il legale avendo rinunciato al mandato.

B. Il

14 febbraio 2019 __________ O__________, AP 1 e __________ V__________ hanno chiesto al Pretore il rilascio del certificato ereditario, proponendo di trasmetterlo all'esecutore testamentario W__________ F__________ (inc. SO.2019.872). Statuendo d'ufficio il 1° marzo 2019, il Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, affidandola al­l'avv. AO

1. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico della successione (inc. SO.2019.933).

C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 marzo 2019 in cui chie­de di annullare il giudizio impugnato, di ordinare al Pretore di rilasciare il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario a nome di W__________ F__________ o, qualora l'amministrazione della successione fosse confermata, di designare lo stesso W__________ F__________ in qualità di amministratore. L'appello non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86*a* lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.

2. Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta a AP 1 il 4 marzo 2019. Introdotto l'11 marzo 2019, il ricorso in esame è pertanto tempestivo. Quanto al valore litigioso, es­so corrisponde – di regola

– al valore lordo della successione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30 del 7 marzo 2019 consid. 2 con rinvii). In concreto difettano ragguagli affidabili sull'entità del compendio successorio, ma se si considera che nel testa­mento pubblico A__________ F__________ ha lasciato una casa in Italia, si può ragionevolmente presumere già per tale ragione che l'asse della successione raggiunga fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

3. Il Pretore ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza contraddittorio, con l'argomento che “nella specie appare opportuno procedere alla nomina di un amministratore della successione, allo stadio attuale della procedura non essendo possibile rilasciare il certificato ereditario”. L'appellante rimprovera al Pretore di avere esteso la portata dell'art. 120 cpv. 2 CC, secondo cui i coniugi divorziati cessano di essere eredi l'uno dell'altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio, anche alla designazione dell'esecutore testamentario. Se non che, egli continua, a prescindere dal fatto che tale funzione non è una “pretesa”,gli eredi sono “assolutamente convinti“ che W__________ F__________ godeva della piena fiducia della *de cuius*, tanto che gli ha rilasciato una procura anni dopo il divorzio. Ciò è stato riconosciuto anche dall'avv. R__________ __________, il quale ha rinunciato alla funzione di esecutore testamentario proprio per rispettare la volontà della defunta. AP 1 lamenta inoltre che il primo giudice non ha indicato un caso d'applicazione, tra quelli enunciati dal­l'art. 554 cpv. 1 CC, che giustifichi l'am­ministrazione dell'eredità. Egli si duole pertanto di una lesione del suo diritto di essere sentito e dell'obbligo imposto al Pretore di motivare le proprie decisioni.

4. Nella misura in cui l'appellante chiede di ordinare al Pretore di emettere il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario, il rimedio si rivela fuori tema, poiché la decisione impugnata riguarda unicamente la nomina di un amministratore della successione. Premesso ciò, nel caso in esame il Pretore ha motivato il provvedimento con l'impossibilità di rilasciare il certificato ereditario. Ora, dandosene le premesse il Pretore ordina d'ufficio l'amministrazione di un'eredità e in caso di urgenza può anche rinunciare a sentire le parti interessate (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 19 ad art. 554; Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 74 ad art. 554 con rinvio alle n. 10 e 12 ad art. 551). La sua motivazione inoltre può essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in tal senso, sicché questa Camera possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 143 III 70 consid,

5.2 con riferimenti).

In concreto la verifica che precede è oggettivamente impossibile. Perché, secondo il Pretore, l'emanazione di un certificato ereditario sarebbe impossibile quantunque gli eredi siano designati nel testamento pubblico non è dato di sapere, gli atti non consentendo alcuna deduzione. Né è dato a divedere quale incidenza ciò possa avere sulla necessità di designare un amministratore della successione, l'opportunità non essendo un criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2018.66 del 22 agosto 2018 consid. 4). Per di più, nella decisione impugnata non figura nemmeno perché l'esecutore testamentario designato nel testamento non entri in linea di conto, seppure il divorzio non faccia decadere per ciò solo tale funzione in applicazione del­l'art. 120 cpv. 2 CC (Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 20 ad art. 120; Guillod in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 16 ad art. 120 CC). D'altro lato la procedura di appello non prevede – diversamente da quella di reclamo (art. 324 CPC) – la possibilità di chiedere osservazioni al Pretore. Nelle circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata. Non si può escludere che, nel risultato, il giudizio del Pretore possa rivelarsi legittimo sulla base di motivazioni non desumibili dagli atti e ignote alla Camera. Ciò permetterebbe al Pretore di statuire un'altra volta allo stesso modo, purché giustifichi a sufficienza la propria scelta. Per concludere, l'appello va accolto in tal senso.

5. L'accoglimento dell'appello avvenendo per questioni di forma, senza pregiudizio per la nuova decisione che prenderà il primo giudice, conviene prescindere da uno scambio di allegati (ana­logamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30 del 7 marzo 2019 consid. 10 con rinvio a sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del

21 luglio 2016, consid. 1.3).

6. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata, ma non l'ingiunzione al Pretore di emettere il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario, né la designazione da parte di questa Camera del­l'amministratore da lui proposto. Ciò indurrebbe a prelevare spese processuali ridotte (DTF 139 III 351 consid. 6). Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia nondimeno – eccezionalmente – al prelievo di oneri. La parziale soccombenza non giustifica in ogni modo l'attribuzione di ripetibili.

7. Quanto ai rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere inoltre la sola violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ; – ; – ; – .

Comunicazione a:

– avv. ;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­mis-si­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ri­cor­so in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).