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11.2019.132 • TRAC TI 11.2019.132 Generato dall'IA

Custody Order Challenge and Legal Aid Cost Suspension Denial

Numero d'incarto 11.2019.132
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's provisional custody order, which awarded the ex-spouse use of the marital home, granted custody of the children, set spousal support obligations, suspended paternal visitation rights, and assigned court costs and reimbursement fees to the appellant. The appellant specifically contested the assignment of costs and fees, arguing that they should be suspended pending a decision on his previously filed request for legal aid. The court rejected the appeal, reasoning that the law does not mandate a suspension of cost collection upon a mere request for legal aid; furthermore, even with granted legal aid, the losing party remains liable for reimbursement to the winning party and must repay court costs to the Canton when able, necessitating that the appellant prompt the lower court to rule on the outstanding legal aid request rather than appealing the cost allocation prematurely.

Regesto Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 123 cpv. 1 CPC, Art. 117 lett. b CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Custody Order Challenge and Legal Aid Cost Suspension Denial: The appellant specifically contested the assignment of costs and fees, arguing that they should be suspended pending a decision on his previously filed request for legal aid. The court rejected the appeal, reasoning that the law does not mandate a suspension of cost collection upon a mere request for legal aid; furthermore, even with granted legal aid, the losing party remains liable for reimbursement to the winning party and must repay court costs to the Canton when able, necessitating that the appellant prompt the lower court to rule on the outstanding legal aid request rather than appealing the cost allocation prematurely.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio sospensione del diritto di visita sospensione provvisionale rimborso delle spese mantenimento del figlio ripetibili Richiesta di gratuito patrocinio non ancora decisa dal Pretore

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 117 lett. b CPC

Used to reject the request for free legal aid because the appeal was manifestly unfounded from the start.

art. 110 CPC

Cited in the reasoning to confirm that decisions on judicial costs are challengeable independently by appeal, although this provision does not explicitly appear in the final orders.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the principle that costs are borne by the losing party, but not explicitly applied in the dispositive orders.

art. 122 cpv. 1 lett. d CPC

Cited in the reasoning regarding the obligation to pay legal costs even if free legal aid is granted.

art. 123 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the obligation to reimburse state costs if free legal aid is granted.

art. 122 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning regarding the possibility of placing court costs on the Canton if the request for free aid is decided.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning to determine the inapplicability of the ordinary appeal to the Federal Tribunal based on the monetary value of the dispute.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning regarding the remedies applicable against the decision at the federal level.

art. 95 LTF

Cited in the reasoning regarding the grounds for an ordinary appeal to the Federal Tribunal.

art. 98 LTF

Cited in the reasoning regarding the permissible grounds for an appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal when the ordinary appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

Incarti n. 11.2019.132 11.2019.133 · Lugano, 28 novembre 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa A. 2019.59 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 18 giugno 2019 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro

RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),

statuendo sul reclamo del 14 novembre 2019 in materia di spese e ripetibili presentato da RE 1 contro il decreto cautelare emesso il 5 novembre 2019 dal Pretore (inc. 11.2019.132) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.133);

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare del 5 novembre 2019, emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 18 giugno 2019 da CO 1 (1979), il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha autorizzato l'istante a vivere separata, le ha assegnato in uso l'abitazione coniugale di __________, le ha affidato le figlie S__________ (30 aprile 2011) e L__________ (24 marzo 2015), ha condannato il marito RE 1 (1980) a versare un contributo alimentare di fr. 770.– mensili per S__________ e uno di fr. 515.– mensili per L__________, assegni familiari compresi, e ha sospeso il diritto di visita paterno. Le spese processuali di fr. 419.80 sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.

B. Contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili del decreto cautelare appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 novembre 2019 nel quale chiede che – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – la riscossione di tali oneri sia sospesa “fino alla decisione riguardante la domanda di gratuito patrocinio”, subordinatamente che il dispositivo in questione sia annullato e gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se la decisione è stata emanata con la procedura sommaria, come in concreto (art. 261 segg. CPC), il termine di ricorso è di dieci giorni (art.

321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice del convenuto il 6 novembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 14 novembre successivo, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

2. Il reclamante fa valere di avere inoltrato al Pretore il 23 luglio 2019 una richiesta di gratuito patrocinio, di modo che le spese processuali e le ripetibili del decreto cautelare gli sono state addebitate a torto. Egli chie­de di conseguenza che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di sospendere l'incasso degli oneri processuali fino alla decisione sulla citata richiesta o, qualora ciò non fosse possibile, di annullare il dispositivo impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.

3. Le spese di un procedimento giudiziario sono poste a carico del­ soccomben­te (art. 106 cpv. 1 CPC). Nel caso in esame il reclamante non contesta la propria soccombenza. Si duole che, aven­do egli postulato il beneficio del gratuito patrocinio, il primo giudice non abbia formalmente sospeso la riscossione degli oneri processuali. In realtà, contrariamente a quanto egli crede, nessu­na norma prevede una sospensione del genere. Intanto, anche ove ottenga il gratuito patrocinio, una parte soccombente non è esonerata dal versare le ripetibili alla parte vittoriosa (art. 122 cpv. 1 lett. d CPC). Inoltre, anche ove ottenga il gratuito patroci-nio, la parte soccombente dovrà rifondere al Cantone le spese processuali non “appena sia in grado di farlo” (art. 123 cpv. 1 CPC).

4. È vero che nella fattispecie il Pretore non ha ancora statuito sul gratuito patrocinio chiesto da RE 1. Ciò non influisce tuttavia, come si è spiegato, sull'obbligo di rifondere all'istan­te l'indennità per ripetibili fissata nel decreto cautelare. Quan­to alle spese processuali, esse rimangono a carico del convenuto finché il Pretore non avrà deciso la richiesta di gratuito patrocinio. Spetta al convenuto sollecitare il primo giudice perché decida tale richiesta, in modo che quegli oneri siano posti a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC) fino al momento in cui egli non sarà in grado di rimborsarli allo Stato.

5. Si aggiunga che l'attuale decisione è in linea con la giurispruden­za della Camera, la quale ha già avuto occasione di rilevare più volte che nel caso in cui un Pretore indugi a statuire su una richiesta di gratuito patrocinio, anche dopo l'emanazione della sentenza di merito, tocca al richiedente sollecitare la decisione sul beneficio (sentenza inc. 11.2007.62 del 28 dicembre 2012, consid. 15; inc. 11.2003.157 del 19 dicembre 2003, consid. 7; inc. 11.2003.95 del

14 agosto 2003, consid. 5; inc. 11.2003.76 del 24 luglio 2003, consid. 6). Impugnare il dispositivo sulle spe­se e le ripetibili, come ha fatto il reclamante nel caso specifico, non è di alcuna utilità.

6. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il noto precetto della soccombenza. Data la particolarità del caso, si rinuncia nondimeno – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra per contro in considerazione la richiesta di gratuito patrocinio in appello. Manifestamente infondato, il reclamo mancava infatti di buon diritto fin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC).

7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese in discussione davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).