Divorce Case Delayed Justice Complaint Mooted by Subsequent Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party in a divorce proceeding, which was initiated in 2015 and involved the regulation of consequences after the final arguments were heard in July 2018, filed a complaint for delayed and denied justice in January 2019 due to the lower court's failure to issue a decision. The appellate court found that the complaint became moot because the lower court issued the divorce decision with consequences just nine days after the complaint was filed, leading the appealing party to withdraw the complaint, and consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the rolls without imposing court fees or compensation due to the specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 95 cpv. 3 lett. c CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 90 a 93 LTF; Divorce Case Delayed Justice Complaint Mooted by Subsequent Decision: The appellate court found that the complaint became moot because the lower court issued the divorce decision with consequences just nine days after the complaint was filed, leading the appealing party to withdraw the complaint, and consequently, the court declared the appeal moot and struck the case from the rolls without imposing court fees or compensation due to the specific circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning explaining why no indemnity for inconvenience is granted, though this reasoning is not explicitly repeated in the dispositive orders, the provision governing costs/indemnities is generally relevant to cost decisions.
Cited in the legal remedies section to describe the types of decisions against which an appeal to the Federal Tribunal is possible, although not directly used in the dispositive orders of this specific decision.
Cited in the legal remedies section to establish the admissibility threshold for appeals in pecuniary matters to the Federal Tribunal, although not directly used in the dispositive orders of this specific decision.
Cited in the legal remedies section concerning the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the legal remedies section concerning the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the legal remedies section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 11.2019.13 · Lugano 31 gennaio 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente,
vicecancelliera: · Giannini
sedente
per statuire nella causa DM.2015.157 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 12 giugno 2015 da
RE 1 contro
CO 1 (D) (patrocinato dall'avv. PA 1 )
*giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 10 gennaio 2019* presentato da RE 1 nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
premesso che con petizione del 12 giugno 2015, motivata il 16 novembre successivo, RE
1 (1964) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, lo scioglimento del matrimonio contratto ad __________ (Varese) il 18 luglio 1992 con CO 1 (1962) e dal quale sono nati i figli (V__________ (1994), P__________
(1996) e C__________ (2001), postulando la regolamentazione degli effetti del divorzio;
ricordato che nella sua risposta del 27 gennaio 2016 CO 1 non si è opposto al divorzio ma ha proposto una diversa disciplina delle sue conseguenze;
rammentato che terminato lo scambio degli scritti, indette le prime arringhe ed esperita l'istruttoria, le arringhe finali si sono tenute l'11 luglio 2018;
preso atto che, dopo vari solleciti, il 10 gennaio 2019 RE 1si è rivolta al Pretore dolendosi della la mancata emanazione della decisione sul divorzio e “denunciando una ritardata e denegata giustizia”;
rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;
accertato che il 18 gennaio 2019 il Pretore ha emanato la decisione sul divorzio regolandone le conseguenze;
osservato che il 29 gennaio 2019 RE 1 ha comunicato a questa Camera di avere ricevuto la decisione del Pretore e di “revocare la mia denuncia di ritardata e denegata giustizia”;
considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;
stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro non richieste, la reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né avendo dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; – avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).