Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal against a lower court's provisional divorce decree that ordered the husband to pay CHF 1500 monthly spousal support and CHF 2407 monthly child support, the appellant subsequently withdrew the appeal after reaching a full agreement on the divorce consequences with the respondent, which was approved by the lower court. The appellate court took note of the withdrawal, treating it as a desistance, which typically results in the withdrawing party bearing the costs; consequently, the court dismissed the case, imposed reduced court fees on the appellant, and ordered the appellant to reimburse the respondent for a limited amount for legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Divorce Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The appellate court took note of the withdrawal, treating it as a desistance, which typically results in the withdrawing party bearing the costs; consequently, the court dismissed the case, imposed reduced court fees on the appellant, and ordered the appellant to reimburse the respondent for a limited amount for legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court acknowledged the withdrawal of the appeal, which constitutes desistance under this article.
The court struck the case from the roll based on the declaration of withdrawal, as per this provision.
This article establishes the general rule that the party withdrawing the appeal must bear the judicial costs.
The court significantly reduced the court fee because the procedure ended without a decision on the merits.
This article is implicitly used for the imposition of judicial costs (though not explicitly cited in the operative part, the cost allocation in the operative part refers to procedural rules which often lead to cost allocation, but based strictly on the rule 'Include a provision only if it is explicitly cited in the dispositive', and seeing that the operative part cites no specific cost provision directly but refers to the consequences of CPC articles, I must re-evaluate. However, the operative part explicitly states that costs are borne by the appellant and refunds are due. Since the instruction is strict about explicit citation, and I see no citation of Art. 66 in the dispositive, I will exclude it unless a clearer procedural rule covers costs. I note that Art. 106 CPC was cited in the reasoning but not in the dispositive. I must strictly adhere to the dispositive. No explicit cost article from LTF/CPC is cited in orders 1 or 2. Thus, only procedural rules governing the outcome are included.)
Testo completo
Incarto n. 11.2019.122 · Lugano 16 luglio 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nelle cause CA.2019.247 e CA.2019.251 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanza del 18 giugno 2019 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello dell'11 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare dal Pretore il 9 ottobre 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare emesso il 9 ottobre 2019 “nelle more istruttorie” in una causa di divorzio che oppone AP 1 (1963) a AO 1 (1968) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato il marito a versare con effetto immediato alla moglie un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, più un contributo alimentare di fr. 2407.– mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio A__________, nato il 24 agosto 2004. L'addebito delle spese giudiziarie è stato rinviato “al merito”.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto il 24 ottobre 2019 a questa Camera per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – il giudizio in questione sia annullato e gli atti siano rinviati al Pretore per nuova decisione “dopo aver dato alle parti la possibilità di esprimersi sulle prove raccolte”. In subordine egli postula la riforma del decreto impugnato nel senso di respingere l'istanza cautelare di AO 1 e di attribuirgli un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili. Con decreto del 31 ottobre 2019 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello. Nelle sue osservazioni del 25 novembre 2019 AO 1 ha proposto di respingere l'appello.
C. Il 23 giugno 2020 AP
1 ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto con la controparte un accordo completo sulle conseguenze del divorzio, omologato dal Pretore con sentenza di divorzio del 19 giugno 2020, e di ritirare l'appello contro il decreto cautelare “nelle more istruttorie”.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 CPC). Non vi sono ragioni per scostarsi da tale principio, fermo restando che la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG). AO 1, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale (due pagine).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali, ridotte a fr. 200.–, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).