Appeal Inadmissible: Interlocutory Child Support Modification Lacking Adversarial Hearing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed an appeal against a lower court's interlocutory order, which reduced the monthly child support obligations of one spouse (the husband) following the other spouse's (the wife's) petition for increased support after the husband asserted increased childcare responsibilities and reduced income. The court found the appeal inadmissible because the challenged lower court order, which modified previously set maintenance payments based on the husband's new claims without a full adversarial hearing or written submissions from the wife, constituted an unappealable superprovisional decree issued without the opposing party being heard, meaning the grounds for appeal did not exist. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the request for free legal aid for the appeal was also denied as the appeal was obviously destined to fail from the start.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 248 lett. d CPC, Art. 265 cpv. 1 CPC, Art. 265 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 98 LTF, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible: Interlocutory Child Support Modification Lacking Adversarial Hearing: The court found the appeal inadmissible because the challenged lower court order, which modified previously set maintenance payments based on the husband's new claims without a full adversarial hearing or written submissions from the wife, constituted an unappealable superprovisional decree issued without the opposing party being heard, meaning the grounds for appeal did not exist. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and the request for free legal aid for the appeal was also denied as the appeal was obviously destined to fail from the start.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe request for free legal aid was rejected because the appeal had no chance of success from the start.
The court mentioned this provision when deciding not to impose costs based on the specific circumstances of the case, despite the general rule of application based on defeat.
Cited in the section detailing potential federal remedies against the decision, concerning the scope of review for an appeal in a civil matter concerning an interlocutory decision.
Cited in the section detailing potential federal remedies regarding the threshold for the value in dispute for an appeal in a civil matter.
Cited in the section detailing potential federal remedies regarding the appealability of the incidental decision on free legal aid.
Testo completo
Incarti n. 11.2019.118 11.2019.126 · Lugano 8 maggio 2020/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2018.6 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 1° febbraio 2018 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ) contro
AP 1 (già patrocinata dall'avv. ),
statuendo sull'appello presentato il 17 ottobre 2019 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 3 ottobre 2019 (inc. 11.2019.118) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.126);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1986) ed AP 1 (1981) si sono sposati a __________ il 29 marzo 2007. A quel momento la sposa era già madre di A__________ (“L__________”, nato il 23
marzo 2004), avuto da una precedente relazione. Dal matrimonio sono nati Am__________, il 21 luglio 2008, e Ar__________, il 25 febbraio 2010. Il marito, cuoco, lavora nella casa per anziani __________, __________. La moglie, casalinga, ha iniziato nel settembre del 2013 un corso di laurea in cure infermieristiche alla __________ di __________. I coniugi vivono separati dal giugno 2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento nello stesso Comune.
B. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dalla moglie il 4 giugno 2014, il Pretore del Distretto di Vallemaggia
ha omologato l'11 luglio 2014 un accordo dei coniugi in virtù del quale i figli sono stati affidati alla madre (riservato il
diritto di visita paterno), mentre AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 538.– mensili per la moglie e uno di fr. 1265.– mensili ciascuno per Am__________ e Ar__________, senza cenno ad assegni familiari (inc. SO.2014.96).
C. Il
18 gennaio 2018 il Pretore è venuto a sapere, su segnalazione dell'Ospedale __________ di __________, che AP 1 era stata ricoverata alla __________ di __________. Ha deciso così di collocare L__________, Am__________ e Ar__________ in una famiglia affidataria a __________ (“affidamento familiare SOS”; inc. CA.2018.1). Il 1° febbraio 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere – già in via cautelare e previo conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento dei figli o, quanto meno, un diritto di visita più esteso. Nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2018 AP
1 ha proposto di respingere l'istanza. All'udienza del 25 febbraio 2018, indetta per la discussione, le parti hanno chiesto al Pretore di ridefinire i contributi alimentari per tenere conto della nuova situazione. Le relazioni personali tra genitori e figli sono poi state regolate da svariati decreti cautelari, mentre sui contributi di mantenimento il Pretore ha comunicato all'udienza del 10 settembre 2019 che avrebbe giudicato “a breve”.
D. Statuendo con decreto cautelare del 20 settembre 2019, il Pretore ha rifiutato alla moglie un contributo alimentare, mentre ha obbligato AO 1 a versare dal 20
febbraio 2019 fr. 698.35 mensili ciascuno per Am__________ e Ar__________, assegni familiari non compresi. Le spese giudiziarie
sono state rinviate alla decisione di merito.
E. Il
24 settembre 2019 AO 1 ha comunicato al Pretore che, dovendosi egli occupare maggiormente dei figli, gli necessitava l'aiuto di una baby-sitter, ciò che comporta ulteriori spese per fr. 600.– mensili. Egli ha fatto valere inoltre che il suo reddito è inferiore rispetto a quello accertato nel precedente decreto cautelare.
F. Con decreto cautelare del 3 ottobre 2019 il Pretore ha ridotto dal 20 settembre 2019 i contributi alimentari a carico di AO 1, fissandoli in fr. 515.50 mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi, e ha rinviato il giudizio sulle spese giudiziarie alla decisione di merito.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2019 nel quale chiede – previo conferimento del gratuito patrocinio – di aumentare i contributi
alimentari a fr. 885.– mensili per Am__________ e a fr. 815.– mensili per Ar__________ dal 25 febbraio 2019, a fr. 1057.–
mensili per Am__________ e a fr. 815.– mensili per Ar__________ dal 1° agosto 2020, come pure a fr. 1057.50 mensili per Am__________ e a fr.
987.50 mensili per Ar__________ in seguito. AO
1 non è stato chiamato a presentare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d CPC). Se sono adottati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove il decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
2. I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC) non sono invece suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è analoga qualora il giudice *respinga* una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte.
3. Nella
fattispecie il Pretore ha fissato i contributi alimentari per i figli con decreto cautelare del 20 settembre 2019. Tale
decisione “intermedia”, adottata dopo varie udienze, ma prima della discussione finale, non è stata oggetto di impugnazione. Il 24 settembre 2019 AO 1 ha comunicato al Pretore che gli necessitava l'aiuto di una baby-sitter, dovendosi egli occupare maggiormente dei figli, ciò che gli provocava ulteriori spese per fr. 600.– mensili, mentre il suo reddito non eccede fr. 6200.– mensili. E il Pretore ha statuito con il decreto cautelare del 3 ottobre 2020, ora impugnato in appello.
4. Nelle circostanze descritte il decreto cautelare in questione è stato manifestamente emesso senza contraddittorio. L'istanza del marito non è infatti stata discussa oralmente o per scritto, tanto che l'appellante si duole di non essersi potuta esprimere al riguardo. Né il decreto cautelare può ritenersi “coperto” da contraddittori precedenti, il Pretore avendo modificato sulla scorta di nuove risultanze i contributi di mantenimento fissati allora. Certo, non risulta che il Pretore abbia convocato le parti a un'udienza o che abbia assegnato alla convenuta un termine per presentare osservazioni scritte (come
prevede l'art. 265 cpv. 2 CPC), ma ciò nulla toglie alla natura del decreto, non suscettivo di alcuna impugnazione. Che in calce al decreto figuri l'appello
come rimedio giuridico esperibile poco giova, tale indicazione non potendo creare una via di ricorso inesistente.
5. Se ne conclude che, diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC) non impugnabile, l'appello di AP 1 va dichiarato irricevibile. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.
6. Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio, tale beneficio non può entrare in linea di conto. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello, presentato contro un decreto cautelare chiaramente emesso inaudita parte, non aveva sin dall'inizio alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. CPC), né la circostanza poteva sfuggire all'appellante, rappresentata da una patrocinatrice.
7. Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso rag-giunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, in un ricorso in materia civile l'interessata può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
– ; – avv. ; – avv. (in estratto, consid. 6 e dispositivo n. 3).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).