Condominium Regulations Appeal Dismissed Due to Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed challenging a lower court's decision that rejected a request for a preliminary injunction to suspend resolutions passed by a condominium owners' association regarding amendments to the building's administrative regulations; however, the appellate court took note of the appellant's subsequent unilateral withdrawal of the appeal, which constitutes a desistment, and consequently dismissed the case, ordering the appellant to bear the reduced procedural costs and reimburse the opposing party for their legal fees as is standard upon such withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Condominium Regulations Appeal Dismissed Due to Withdrawal: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the withdrawal of the appeal as a unilateral renunciation of judgment requests, which is acknowledged in the operative part.
This provision dictates that the judge takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll, which is ordered in the operative part.
This provision establishes the general rule that the party withdrawing the appeal must bear the court costs, applied in the operative part.
This provision is cited to justify the sensible reduction of the court fee because the appeal procedure ended without a decision.
This provision is cited for calculating the adequate indemnity for legal costs owed to the counterparty.
Testo completo
Incarto n. 11.2018.67 · Lugano 19 dicembre 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente,
vicecancelliera: · Giannini
sedente per statuire nella causa CA.2018.2 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 febbraio 2018 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 ) contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 2 ), giudicando sull'appello dell'11 giugno 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 1° giugno 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 2147 RFD di __________ sorge il “Condominio __________”, composto di 3 proprietà per piani. AP 1 è titolare dell'unità n. 6339 (331/1000). Il
13 febbraio 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza cautelare prima della pendenza della causa perché fosse sospesa immediatamente “l'efficacia e l'esecutorietà” delle risoluzioni adottate all'assemblea del
16 gennaio 2018 “relativamente alle aggiunte/modifiche degli art. 4 (cpv. d *recte* 4) 10 (cpv. 4) e 22 (cpv. 1 e 7) del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani”. All'udienza del 19 aprile 2018, la Comunione dei comproprietari AO 1 ha proposto la reiezione dell'istanza. Statuendo con decreto cautelare del 1° giugno 2018, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 giugno 2018 volto a ottenere che la sua istanza si accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2018 la Comunione dei comproprietari AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
C. Il
5 dicembre 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura d'appello terminando senza decisione (art.
21 LTG). AP 1 rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili calcolata in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1100.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. dott. ; – avv. dott. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).