Father Granted Sole Parental Authority; Appeal Dismissed for Failure to Post Security
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal concerning a prior judgment that granted the father sole parental authority over a minor child, authorized the spouses to live separately, and ordered the mother to return the child to Switzerland. The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for anticipated procedural costs after the initial request for legal aid was denied and subsequent deadlines were missed, leading the court to rule on inadmissibility without substantive review, although no costs were imposed on the appellant due to equitable considerations regarding potential difficulties in recovering expenses from an international party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Father Granted Sole Parental Authority; Appeal Dismissed for Failure to Post Security: The appeal was declared inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for anticipated procedural costs after the initial request for legal aid was denied and subsequent deadlines were missed, leading the court to rule on inadmissibility without substantive review, although no costs were imposed on the appellant due to equitable considerations regarding potential difficulties in recovering expenses from an international party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal due to failure to pay the advance for costs.
Cited as the general rule for imposing procedural costs, although an exception was made in the final order.
Cited as the exceptional legal basis for waiving the collection of procedural costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2018.42 · Lugano 11 giugno 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente,
vicecancelliera: · Giannini
sedente
per statuire nella causa SO.2017.1084 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 3 marzo 2017 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) contro
AP 1(LV) (patrocinata dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 1° aprile 2018, completato il 9 aprile successivo, presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 26 marzo 2018;
premesso che con sentenza emanata il 26 marzo 2018 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1992), cittadino italiano, e IS 1 (1989), cittadina lituana, a vivere separati, ha affidato il figlio N__________ (nato l'11 ottobre 2013) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha privato la madre di tale autorità ordinandole di riportare immediatamente il figlio in Svizzera, ha disciplinato il diritto di visita materno, ha rinunciato a fissare contributi alimentari per la moglie e il figlio, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 2000.– a carico di IS 1, tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili;
preso atto che contro tale decisione IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2018, completato il 9 aprile successivo, in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di annullare la decisione impugnata o di mantenere almeno l'autorità parentale congiunta, di nominarla “unico tutore del figlio”, di rilasciare un permesso “per N__________ di lasciare la Svizzera”, di “rinnovare la conversazione via Skype tre volte la settimana”, di “rinnovare il pagamento degli alimenti a N__________ da parte del padre” e di condannare il marito al “rimborso di tutte le spese giudiziarie”;
ricordato che con decisione del 26 aprile 2018 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio in appello (inc. 11.2018.46, e ha invitato l'appellante, l'indomani, a depositare la somma di fr. 1000.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, il 17 maggio 2018, non risultando alcun versamento, all'appellante è stato impartito un ultimo termine improrogabile fino al 4 giugno successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;
stabilito che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), una riscossione di spese all'estero si tradurrebbe in un costo aggiuntivo per l'erario cantonale;
posto che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).