Mother Withdraws Custody Appeal, Case Struck, Costs Waived
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning a divorce action where the initial cautionary decree awarded custody of the minor children to the father and imposed specific visitation restrictions on the mother pending an educational assessment, the appellant mother withdrew her appeal, which sought custody for herself and increased child support payments from the father. The court took note of the withdrawal, which constituted desistance, resulting in the case being struck from the roll; the court found that while desistance generally implies the obligation to bear procedural costs, it exceptionally waived cost collection due to the appellant's likely receipt of public assistance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Mother Withdraws Custody Appeal, Case Struck, Costs Waived: The court took note of the withdrawal, which constituted desistance, resulting in the case being struck from the roll; the court found that while desistance generally implies the obligation to bear procedural costs, it exceptionally waived cost collection due to the appellant's likely receipt of public assistance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for deeming the withdrawal of the appeal as a desistment.
Cited as the legal basis for the court to acknowledge the declaration of withdrawal and strike the case from the roll.
Cited as the principle that requires the withdrawing party to bear the judicial costs.
Although not explicitly cited in the operative part, the reasoning discusses the financial situation leading to the decision not to collect costs, which often relates to the concept covered by Art. 64 LTF (legal aid/cost exemption), but since the order explicitly states 'Non si riscuotono spese' (No costs collected), this is governed by the procedural rules cited, or implicitly by the principle mentioned in the reasoning linked to Art. 106 CPC regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2018.38 · Lugano, 14 maggio 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera: · Chietti Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 12 febbraio 2016 da
CO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2) contro
IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 5 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 27 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del
27 marzo 2018, emesso nell'ambito
di una causa di divorzio che oppone CO 1 (1975) a IS 1 (1981), il Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona ha affidato i figli M__________ (15 maggio 2009) e Ma__________ (27 settembre 2010) al padre, ha posto a carico del medesimo la retta di fr. 480.– mensili fatturata dal F__________ __________ a __________ che ospita la figlia B__________ (19 novembre 1999), ora maggiorenne, e ha riservato alla madre l'abituale
diritto di visita che la giurisprudenza garantisce a figli in età scolastica, “da esercitarsi per il momento a __________”. Il Pretore aggiunto ha esplicitamente precisato nel dispositivo che le visite “potranno avvenire presso il domicilio della madre unicamente quando la curatrice educativa avrà potuto accertare e confermare” che gli incontri “potranno essere svolti in modo adeguato e consono all'interesse e al bene dei due minori”.
B. Contro il decreto cautelare appena citato IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 aprile 2018 per ottenere che i due figli minorenni siano affidati a lei e che CO 1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 1358.– mensili, oltre a un contributo di fr. 1089.10 mensili per M__________ e a uno di fr. 1039.– mensili per Ma__________. Nel memoriale essa ha postulato inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Statuendo il 25 aprile 2018 su quest'ultima richiesta, la Camera l'ha respinta, l'appello apparendo senza probabilità di esito favorevole, e ha invitato l'appellante a depositare un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali presumibili. AP 1 ha comunicato il 9 maggio 2018 di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 CPC). In concreto l'appellante andrebbe tenuta così a farsi carico degli oneri processuali correlati alla procedura di appello. Dagli atti risulta verosimile tuttavia che essa percepisce prestazioni della pubblica assistenza. Conviene pertanto rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, viste le difficili condizioni economicamente in cui lei versa. Non si pone inoltre di problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica a AO 1 per osservazioni.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all'avv..
Comunicazione:
– avv.; – Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).