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11.2018.29 • TRAC TI 11.2018.29 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal in Heir Identification Case

Numero d'incarto 11.2018.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The matter before the appellate court involved an appeal against a lower court's order to publish a public notice to identify unknown heirs of a deceased person whose holographic will excluded all relatives. The appellant subsequently withdrew the appeal, which the court treated as a unilateral renunciation, or desistance, under the procedural code. The court noted that while desistance generally entails liability for judicial costs, it decided not to collect any costs in this instance because the appeal process had only involved requests for procedural cost guarantees and no other substantive proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Withdrawal in Heir Identification Case: The appellant subsequently withdrew the appeal, which the court treated as a unilateral renunciation, or desistance, under the procedural code. The court noted that while desistance generally entails liability for judicial costs, it decided not to collect any costs in this instance because the appeal process had only involved requests for procedural cost guarantees and no other substantive proceedings.

Parole chiave

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erede casi di esclusione decisioni incidentali annunci pubblici diritto di conoscere la propria discendenza testamento pubblico Ritiro dell'appello: stralcio per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

Used to define the withdrawal of the appeal as a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Used to order that the court takes note of the withdrawal and strikes the case from the roll.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule requiring the appellant who withdraws the appeal to bear the court costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2018.29 · Lugano, 30 aprile 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera: · Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2018.176 (ricerca di eredi ignoti) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 28 febbraio 2018 dall'

avv. per ottenere la pubblicazione di una grida destinata a individuare gli eredi sconosciuti di

(1898-1986), già in

cui notificare un testamento olografo pubblicato il 20 marzo 1986 dal notaio dott.,

visto l'appello del 12 marzo 2018 presentato da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)

contro la pubblicazione della grida decisa dal Pretore il 2 marzo 2018;

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 2 marzo 2018 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato la pubblicazione di una grida sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino intesa a identificare gli eredi ignoti di __________ L__________, un cui testamento olografo era stato pubblicato dinanzi al medesimo Pretore il 20 marzo 1986;

che contro tale decisione AP

1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 marzo 2018 nel quale ha chiesto di annullare la grida, ricordando come nel testamento olografo __________ L__________ avesse escluso l'intera sua parentela dalla successione;

che il presidente della Camera ha invitato l'appellante il 20 marzo 2018 a depositare entro il 5 aprile successivo un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali presunte, invito reiterato il 9 aprile 2018 con fissazione di un ultimo termine fino al 25 aprile 2018;

che quello stesso 25 aprile 2018 l'appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite;

che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie si può nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appello avendo comportato unicamente l'emissione delle due richieste di anticipo in garanzia delle spese presumibili, senza implicare altri atti processuali;

che non si pone di problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione all'avv..

Comunicazione:

– avv.; – Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).