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11.2018.24 • TRAC TI 11.2018.24 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Following Settlement of Protective Order

Numero d'incarto 11.2018.24
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal concerning a lower court's interim protective order, which had prohibited the appellant from approaching the other party's residence within 50 meters, honking at the other party's spouse, and contacting the other party via phone or SMS, was withdrawn by the appellant due to a settlement reached between the parties. The court acknowledged the withdrawal, equating it to desistance, which generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs; however, the appellate court mitigated these costs to account for the amicable resolution of the dispute, thereby striking the case from the record.

Regesto Legislator

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Art. 291 CP, Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Withdrawal Following Settlement of Protective Order: The court acknowledged the withdrawal, equating it to desistance, which generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs; however, the appellate court mitigated these costs to account for the amicable resolution of the dispute, thereby striking the case from the record.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione decisioni incidentali misura di allontanamento nel diritto degli stranieri revoca dell'opposizione separazione dei coniugi abbandono definitivo del procedimento Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the legal basis for understanding the withdrawal of the appeal as a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the court to take note of the withdrawal and remove the case from the roll.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for imposing court costs on the party withdrawing the appeal (desistment).

art. 21 LTG

Cited in the reasoning to justify the reduction of the appeal costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2018.24 · Lugano 20 marzo 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente,

vicecancelliera: · Giannini

sedente per statuire nella causa CA.2018.5 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 1° febbraio 2018 da

AO 1 contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 23 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 febbraio 2018;

Ritenuto

in fatto: che con decreto cautelare intermedio del 13 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha vietato ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 291 CP – di transitare su via __________ a __________ in un raggio inferiore a 50 m dal posteggio antistante l'abitazione di AO 1, di salutare il marito __________ I__________ con l'ausilio del clacson, così come di comunicare con AO 1 tramite telefonate o SMS;

che contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 febbraio 2018 per ottenere la reiezione dell'istanza di AO 1;

che il 14 marzo 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo trovato un accomodamento;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che desistenza

equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle

spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto (art.

21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che il processo termina senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalla parte nel comporre la lite in via amichevole;

che non si pone problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione a:

– avv.; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).