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11.2018.20 • TRAC TI 11.2018.20 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal from Estate Acceptance Revocation Denial

Numero d'incarto 11.2018.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's rejection of their request to revoke the acceptance of an estate with inventory benefit, which had been based on alleged erroneous information provided to the appellant during the initial inheritance acceptance proceedings, but the appellate court dismissed the matter because the appellant subsequently withdrew the appeal, resulting in a finding of voluntary withdrawal (desistence), which mandated the appellant bear the associated appeal costs.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Withdrawal of Appeal from Estate Acceptance Revocation Denial: Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

Parole chiave

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inventario successorio revoca del trasferimento patrimoniale ritiro della domanda desistenza proposta con riserva di revoca legittimazione a ricorrere Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for treating the withdrawal of the appeal as a desistment.

Art. 241 cpv. 3 CPC

Cited to justify striking the case from the roll following the desistment.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule obliging the party withdrawing the appeal to bear the court costs.

Art. 21 LTG

Cited to justify the adequate reduction of appeal costs due to the case ending without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2018.20 · Lugano 16 luglio 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente,

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2017.5880 (eredità: beneficio d'inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 9 settembre 2017 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

per ottenere la revoca dell'accettazione con beneficio d'inventario nella successione fu __________ B__________ (1943-2016), già in ,

in cui è erede anche

AO 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 3 )

ed esecutore testamentario è l'

avv. __________ G__________, ,

giudicando sull'appello del 13 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 31 gennaio 2018;

Ritenuto

in fatto: A. __________ B__________ (1943), divorziato, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 27 novembre 2016. Con testamento olografo pubblicato il 20 dicembre 2016 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, egli ha – in sintesi – ridotto il figlio AP 1 (1970) alla porzione legittima (tre quarti della successione), assegnando il resto a AO 1 (1974) istituita altresì erede, e ha designato l'avv. __________ G__________ di __________ suo esecutore testamentario.

B. Su richiesta di AP 1, il Pretore ha accordato il 18 gennaio 2017, il beneficio d'inventario,

delegando alla compilazione dell'atto il notaio __________ P__________. Il 15 luglio e il 23 agosto 2017 AO 1 e AP 1 hanno accettato la

successione con beneficio d'inventario. Il

9 settembre 2017 quest'ultimo si è però rivolto al Pretore comunicandogli di avere accettato l'eredità sulla base di errate informazioni, postulando la revoca dell'accettazione e il ripristino del termine per rifiutare la successione. Con decisione del 31 gennaio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spe­se processuali di fr. 450.– a carico di AP 1.

C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2018 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Il 16 marzo 2018 AO 1 ha dichiarato di non ritenersi parte alla procedura e ha rinunciato a esprimersi nel merito. Il 22 giugno 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1 CPC). In concreto, non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo

restando che l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto del fatto che il

processo termina senza sentenza. Non si pone inoltre di problema di ripetibili, AO 1, ritenendosi estranea al procedimento, nemmeno ha rivendicato l'attribuzione di un'indennità.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione a:

– avv. G ;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).