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11.2018.13 • TRAC TI 11.2018.13 Generato dall'IA

Appeal Regarding Shifting of Court Costs in Spousal Support Termination Dispute

Numero d'incarto 11.2018.13
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal addressed the rejection of a claim to shift the burden of court costs, initially imposed on an adult child who had successfully opposed his father's petition to terminate spousal support payments that had previously been agreed upon until the end of his studies or age 25. The court reasoned that the lower court correctly assigned costs to the losing party, as the child's grounds for an equitable redistribution—alleged lack of personal relationship with the father and personal financial hardship—did not constitute sufficient exceptional circumstances to deviate from the standard rule, nor did financial difficulty alone justify shifting the entire cost burden, though no costs were assessed for the appeal itself due to the circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 106 cpv. 1 prima, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 117 lett. a CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; Appeal Regarding Shifting of Court Costs in Spousal Support Termination Dispute: The court reasoned that the lower court correctly assigned costs to the losing party, as the child's grounds for an equitable redistribution—alleged lack of personal relationship with the father and personal financial hardship—did not constitute sufficient exceptional circumstances to deviate from the standard rule, nor did financial difficulty alone justify shifting the entire cost burden, though no costs were assessed for the appeal itself due to the circumstances.

Parole chiave

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mantenimento del figlio sostegno finanziario motivi di rigore anticipo delle spese scioglimento del matrimonio circostanze personali Contestazione sulla ripartizione delle spese processuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule that costs are imposed on the losing party, which justified upholding the lower court's decision on costs.

art. 110 CPC

Cited to establish that a decision on judicial costs is independently appealable only via a complaint (reclamo).

art. 48 lett. a n. 8a LOG

Cited to establish the Court of Appeal's jurisdiction to review decisions concerning judicial costs and indemnities.

art. 117 lett. a CPC

Cited as the procedural mechanism available to the appellant had he been unable to afford the costs (free legal aid/fee waiver).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to explain why an appeal to the Federal Supreme Court is inadmissible based on the monetary threshold of the dispute.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited when discussing the possibility of appeal to the Federal Supreme Court against the current decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.2018.13 · Lugano 9 febbraio 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · Giannini

sedente per statuire nella causa SE.2017.324 (modifica sentenza di divorzio: contributi alimentari per un figlio maggiorenne) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 settembre 2017 da

CO 1 contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

20 dicembre 2017;

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 18 novembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha completato una sentenza di divorzio ema­nata il 29 ottobre 2002 dal *Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial __________* (Paraguay) tra AO 1 (1960) e __________ R__________, cittadina mes­sicana, fissando – tra l'altro – un contributo alimentare a carico di AO 1 in favore del figlio AP 1, nato il 28 maggio 1995, di fr. 1720.– mensili indicizzati, assegni familiari non compresi, dal 19 maggio 2009 fino alla maggiore età, “riservato l'art. 277 CC” (inc. OA.2009.302);

che nell'ambito di un'azione di modifica di sentenza di divorzio promossa il 1° dicembre 2015 da CO 1 nei confronti del figlio AP 1 davanti al medesimo Pretore, le parti hanno sottoscritto un accordo in virtù del quale il padre si impegnava a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° luglio 2015 fino al termine degli studi, ma al più tardi fino al 25° anno d'età;

che, accertata l'intesa, con decreto del 21 aprile 2016 il Pretore ha stralciato il processo dal ruolo “siccome privo d'oggetto e d'interesse” (inc. SE.2015.426);

che, adita da RE 1, con sentenza del 27 settembre 2017 questa Camera ha riformato la decisione del Pretore, omologando l'intervenuto accordo fra le parti e stralciando la lite dal ruolo per transazione (inc. 11.2016.39);

che nel frattempo, il 6 settembre 2017, CO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore del figlio RE 1 dal 1° luglio 2017;

che la richiesta, avversata dal convenuto, è stata accolta dal Pretore con sentenza del 20 dicembre 2017;

che le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto;

che contro il dispositivo sulle spese appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 gennaio 2018 nel quale chiede di porre gli oneri processuali a carico del padre;

che il memoriale non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC);

che di conseguenza lo scritto del convenuto, indirizzato al presidente del Tribunale di appello, può unicamente essere trattato come reclamo a questa Camera, competente per trattare ricorsi concernenti spese processuali e ripetibili nelle materie a essa attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8*a* LOG).

che, ciò premesso, il reclamante contesta il dispositivo sulle spese della sentenza pretorile chiedendo di addebitarne l'ammontare all'istante, non potendo egli “permettersi di pagare una fattura di fr. 400.– dell'istanza inoltrata da mio padre”;

che giusta l'art. 106 cpv.

1 prima frase CPC le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente;

che in concreto l'azione di modifica promessa da CO 1 è stata accolta nonostante la resistenza del convenuto, sicché sotto questo profilo la decisione del Pretore è ineccepibile;

che le allegazioni addotte dal reclamante per giustificare la mancanza di relazioni personali con il padre, già esaminate dal primo giudice, non integrano gli estremi per una diversa

ripartizione degli oneri processuali “in equità” (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), non scusando essi “il pervicace rifiuto [del

figlio] a ogni forma di comunicazione con il genitore”;

che, relativamente alla possibilità di far fronte al pagamento delle spese, le sole ristrettezze economiche di una parte non giustificano di porre tali costi a carico della controparte né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito;

che nella misura in cui reputava di non poter far fronte ai costi del processo il convenuto avrebbe potuto instare dinanzi al Pretore per il beneficio del gratuito patrocinio (art.

117 lett. a CPC);

che in ogni modo, dovesse lo Stato procedere all'incasso forzoso degli oneri processuali, l'interessato si vedrà assicurare il minimo esistenziale del diritto esecutivo, garanzia intangibile per qualsiasi debitore oggetto di pignoramento (I CCA, sentenza inc. 11.2015.56 del 22 luglio 2015);

che, tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa il reclamante, non si prelevano spese in esito alla presente decisione, né si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni;

che per quanto riguarda i rimedi giuridici dati sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).