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11.2018.118 • TRAC TI 11.2018.118 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Post Security

Numero d'incarto 11.2018.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from a motion to recuse a judge in an ex parte divorce action, the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security for procedural costs despite being granted an initial and a final extension. The court reasoned that the failure to comply with the formal requirement for payment rendered the appeal unexaminable under procedural rules, though given the appellant's lack of legal counsel and apparent legal inexperience, the court exercised its discretion to waive the assessment of procedural costs and attorney's fees.

Regesto Legislator

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Art. 101 cpv. 3 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Post Security: The court reasoned that the failure to comply with the formal requirement for payment rendered the appeal unexaminable under procedural rules, though given the appellant's lack of legal counsel and apparent legal inexperience, the court exercised its discretion to waive the assessment of procedural costs and attorney's fees.

Parole chiave

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azione di divorzio spese legali prestazione di garanzia ritiro dell'istanza giudiziaria impugnabilità della decisione di rinvio presupposto processuale Irricevibilità di un reclamo per mancato versamento dell'anticipo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 101 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning to justify why the appeal was declared inadmissible due to failure to pay the required advance payment.

art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC

Cited as the general rule for allocating procedural costs, although costs were waived in this specific case.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited as the exceptional basis for waiving procedural costs due to the appellant's lack of legal knowledge and representation.

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Testo completo

Incarto n. 11.2018.118 · Lugano 12 dicembre 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente,

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2018.4295 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 settembre 2018 da

RE 1 contro il

Pretore

nell'ambito della causa DM.2018.146 (azione di divorzio su richiesta unilaterale) da lei promossa con petizione del 1° giugno 2018 nei confronti di

CO 1 (Irlanda del Nord) (patrocinato dall'avv. PA 1 ), giudicando sul reclamo del 15 ottobre 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 ottobre 2018;

premesso che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 1° giugno 2018 da AP 1(1964) nei confronti del marito CO 1 (1958), con istanza del

4 settembre 2018 l'attrice ha ricusato il Pretore del Distretto di __________, __________;

ricordato che con decisione del 2 ottobre 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto l'istanza di ricusa, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico dell'istante;

preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 ottobre 2018 in cui chiede in sintesi di accogliere l'istanza di ricusa;

osservato che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

rilevato che il 22 ottobre 2018 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 7 novembre successivo la somma di fr. 800.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 13 novembre 2018 è stato impartito al reclamante un ultimo termine fino al 29 novembre 2018 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decreta: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – avv. dott. .

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

– avv. .

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma,

il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).