Divorce Appeal Costs and Legal Aid Eligibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal following a divorce judgment that divided marital assets and awarded costs, the appellant sought a state-funded legal aid (gratuito patrocinio) because she lacked sufficient funds to cover the required Fr. 15,000 advance for appeal costs. The court rejected the request because legal aid in divorce matters is subsidiary to support from the spouse; since the appellant did not assert that the other spouse was equally destitute, and the court found no immediate indication of the other spouse's inability to provide an *ad litem* allowance (which would be imputed against her eventual share of the assets), the preconditions for state assistance were not met, rendering the request premature, especially as she had not yet formally sought an allowance from the other party or a payment plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 98 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 13 LTG; Divorce Appeal Costs and Legal Aid Eligibility: 15,000 advance for appeal costs. The court rejected the request because legal aid in divorce matters is subsidiary to support from the spouse; since the appellant did not assert that the other spouse was equally destitute, and the court found no immediate indication of the other spouse's inability to provide an *ad litem* allowance (which would be imputed against her eventual share of the assets), the preconditions for state assistance were not met, rendering the request premature, especially as she had not yet formally sought an allowance from the other party or a payment plan.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in consideration 2 as the basis for the required advance payment of procedural costs against which free legal aid was requested.
Cited in consideration 2 as the basis for the required advance payment of procedural costs against which free legal aid was requested.
This article is typically the basis for granting free legal aid, and although not explicitly cited in order 1, the entire decision revolves around rejecting the request made under this legal framework.
Testo completo
Incarto n. 11.2018.106 11.2018.113 · Lugano, 5 ottobre 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere: · Fasola
sedente per statuire nella causa DM.2014.116 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2014 da
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) contro
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 1° ottobre 2018 da AP 1 (inc. 11.2018.113) correlata al suo appello del 19 settembre 2018 nei confronti della sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 16 agosto 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 16 agosto 2018 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1962) e AP 1 (1960), ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni), ha liquidato il regime dei beni attribuendo in proprietà esclusiva a AO 1 la proprietà per piani n. 12 385 pari 250/1000 della particella n.
43 RFD di __________ e condannando il medesimo a versare fr. 222 312.68 alla moglie, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati, ha respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata dalla convenuta e ha posto le spese processuali di fr. 22 000.– complessivi per un terzo a carico del marito e per la rimanenza a carico della moglie, tenuta a rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19
settembre 2018 in cui chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 376 600.– per ottenere la proprietà esclusiva della
particella n. 12 385 RFD di __________ o, subordinatamente, sia obbligato a vendere tale proprietà per piani a trattative private per almeno fr. 1 360 000.– corrispondendole il 43.5% del ricavo, che egli sia condannato inoltre a corrisponderle fr. 68 935.– in liquidazione del regime dei beni e a trasferire € 57 355.95 sul suo conto previdenziale, come pure a elargirle un contributo alimentare di fr. 1332.50 mensili fino al pensionamento. Invitata il 28 settembre 2018 a depositare un anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 1° ottobre 2018 una richiesta di gratuito patrocinio. Su quest'ultima giova statuire senza indugio.
Considerando
in diritto: 1. Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente:
sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione *ad litem*). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati.
2. Nella fattispecie AP 1 fa valere di non avere redditi né sostanza sufficiente per depositare l'anticipo di
fr.
15 000.– richiesto dal Tribunale d'appello (art. 98 CPC e 13 LTG). Non pretende tuttavia che AO 1 sia sfornito di disponibilità sotto questo profilo, né risulta ciò sia il caso già a un sommario esame. Non può dirsi dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione *ad litem* appaia destinata sin d'ora all'insuccesso, nel senso che l'attore non abbia modo di anticiparle la somma in questione, la quale sarà imputata – di regola – sulla spettanza di lei in liquidazione del regime matrimoniale (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19b). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.
3. In subordine la richiedente postula una “dilazione del pagamento dell'anticipo spese giudiziarie attraverso la previsione di rate mensili il cui pagamento sia [per lei] sostenibile”. A prescindere dal fatto però che sarebbe stato compito dell'interessata indicare a quanto ammonterebbero le “rate mensili il cui pagamento sia sostenibile”, la richiesta avrebbe portata pratica soltanto qualora essa si vedesse respingere un'istanza di provvigione *ad litem*. Non avendo essa sollecitato finora nulla del genere, una rateazione dell'anticipo in garanzia delle spese processuali si rivela prematura. Dovesse presentare un'istanza a tal fine, AP 1 potrà rivolgersi a questa Camera perché rinvii o sospenda il termine per il pagamento dell'anticipo fino al momento in cui il Pretore avrà statuito sulla richiesta di provvigione *ad litem* (DTF
143 III 624 consid. 7).
Per questi motivi,
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).