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11.2017.67 • TRAC TI 11.2017.67 Generato dall'IA

Co-Owner Precautionary Measure Withdrawal and Cost Appeal on Fee Reduction

Numero d'incarto 11.2017.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Property co-owners initiated a precautionary measure seeking the removal of construction works on an adjacent property, but later withdrew their application, leading the lower court to dismiss the case due to withdrawal and order the initiators to pay procedural costs and compensation to two of the opposing parties based on an estimated dispute value of CHF 60,000. The initiators appealed the cost decision, primarily arguing that the compensation rate applied to the legal fee component should have been reduced by 70% instead of 50% as per regulation for summary proceedings, but the appellate court dismissed this part of the appeal as insufficiently motivated because the initiators failed to justify why a 70% reduction was warranted over the 50% applied by the lower court, which had already considered the lack of legal complexity in the summary procedure, and the appeal regarding the amount of minor expenses was also rejected.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 110 CPC, Art. 248 lett. d CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Co-Owner Precautionary Measure Withdrawal and Cost Appeal on Fee Reduction: The initiators appealed the cost decision, primarily arguing that the compensation rate applied to the legal fee component should have been reduced by 70% instead of 50% as per regulation for summary proceedings, but the appellate court dismissed this part of the appeal as insufficiently motivated because the initiators failed to justify why a 70% reduction was warranted over the 50% applied by the lower court, which had already considered the lack of legal complexity in the summary procedure, and the appeal regarding the amount of minor expenses was also rejected.

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie spese di trasloco costo di costruzione espropriazione preventiva valore litigioso precetto esecutivo Contestazione sull'ammontare dell'indennità per ripetibili

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 110 CPC

This provision regulated the admissibility of the appeal (reclamo) against the decision on judicial costs.

art. 321 cpv. 2 CPC

This procedural provision was cited to confirm the timeliness of the appeal in the summary procedure.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was cited as the basis for ordering that the costs of the current judgment follow the outcome (soccombenza).

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This provision defines which decisions are subject to appeal to the Federal Tribunal, as mentioned in the section on legal remedies.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This provision sets the minimum monetary threshold for admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 95 a 98 LTF

These provisions specify the grounds for filing an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

art. 113 LTF

This provision is cited regarding the admissibility of the subsidiary appeal in constitutional matters if the civil appeal is inadmissible.

art. 116 LTF

This provision is cited regarding the grounds for filing the subsidiary appeal in constitutional matters.

art. 46 cpv. 2 LTF

This provision governs the suspension of the appeal deadline during judicial recesses.

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Testo completo

Incarto n. 11.2017.67 · Lugano 28 dicembre 2017/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · Giannini

sedente per statuire nella causa CA.2016.22 (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 30 maggio 2016 da

RE 1, e RE 2 (patrocinati dall'avv. PA 1) contro

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2) CO 3 (patrocinata dall'avv. PA 3)e CO 2,

giudicando sul reclamo del 3 luglio 2017 presentato da RE 1 e RE 2 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 21 giugno 2017;

Ritenuto

in fatto: A. Il 27 maggio 2016 RE

1 e RE 2, comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno della particella n. 1273 RFD di __________, si sono rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza cautelare perché ordinasse, già inaudita parte e sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, a CO 1, proprietaria della contigua particella n. 1555, come pure alle ditte CO 2 e CO 3, che stavano svolgendo lavori edili su tale fondo, di rimuovere tutti i manufatti eseguiti sulla loro proprietà, sospendendo i lavori in corso.

B. ll Pretore ha citato le parti al contraddittorio dell'11 luglio 2016 e il 7 giugno 2016 ha ordinato, d'ufficio, una perizia sulla stabilità dei manufatti eretti sui due fondi, invitando il perito a indicare eventuali misure urgenti da adottare per evitare pericoli a persone e cose. Alla parte istante egli ha assegnato inoltre un termine di 10 giorni per versare un anticipo di fr. 4000.– sulle spese processuali, termine poi sospeso il 17 giugno 2016 su richiesta degli istanti.

C. Al contraddittorio dell'11 luglio 2016 CO 1 e la CO 3 hanno proposto di respingere l'istanza, mentre la CO 2 ha comunicato di essere indifferente alla lite. L'istante ha replicato e i convenuti hanno duplicato, mantenendo ciascuno il proprio punto di vista. Le prove offerte dalle parti – compresa una perizia – sono state respinte dal Pretore, che ha assegnato alle parti un termine (più volte prorogato) per presentare conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del 19 agosto e 19 settembre 2016 la CO 3 e CO 1 hanno ribadito la loro posizione. Su richiesta degli istanti, il 28 settembre 2016 il Pretore ha sospeso il procedimento.

D. Il 22 maggio 2017 RE

1 e RE 2 hanno comunicato al Pretore di ritirare l'istanza. Invitati a formulare osservazioni, la CO 3 e CO 1 hanno chiesto di addebitare le spese agli istanti e di obbligarli a versare “congrue ripetibili” alla prima e un'indennità di fr. 8400.– per ripetibili alla seconda.

E. Con decreto del 21 giugno 2017 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di fr. 1000.– complessivi sono state poste solidalmente a carico degli istanti, tenuti a rifondere a CO 1 e alla CO 3, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3800.– ciascuno per ripetibili.

F. Contro il decreto appena citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 nel quale chiedono di ridurre l'ammontare delle ripetibili a fr. 2538.– per ciascun convenuto. Il memoriale non è stato intimato alle controparti per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), il termine per ricorrere è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dei reclamanti il 23 giugno 2017 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 3 luglio 2017 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo è pertanto tempestivo.

2. Accertato un caso di desistenza, in concreto il Pretore ha posto le spese processuali di complessivi fr. 1000.– a carico degli istanti in solido, obbligando questi ultimi a rifondere a CO 1 e alla CO 3 fr. 3800.– ciascuno per ripetibili (fr. 3000.– per onorario del legale, fr. 500.– di spese e fr. 300.– di IVA). Egli ha precisato che il valore litigioso corrispondeva nella fattispecie al costo delle opere di cui era chiesta la demolizione, ma che dagli atti risultava soltanto la mercede del carpentiere (circa fr. 25 000.–). Nonostante ciò, egli ha considerato che gli istanti medesimi avevano indicato un valore superiore a fr. 50 000.–, mentre CO 1 pretendeva un valore di fr. 80 000.–, senza però documentarlo, ragione per cui “in assenza di migliori prove” egli ha stimato il costo delle opere in fr. 60 000.–”.

3. I reclamanti non criticano il valore litigioso di fr. 60 000.– fissato dal Pretore, né l'aliquota del 10% da lui applicata giusta l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1). Sostengono tuttavia

che all'onorario del legale così ottenuto il primo giudice avrebbe dovuto praticare una deduzione del 70%, e non solo del 50%, in conformità all'art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento stesso. A motivo della pretesa essi invocano “i criteri attualmente applicati dalla recente giurisprudenza”. L'indennità per ripetibili alla controparte non dovrebbe eccedere pertanto, a mente loro, l'ammontare di fr. 2100.– (rispetto ai fr. 3000.– stabiliti dal Pretore).

a) L'art.

11 cpv. 1 del citato regolamento prevede per cause di valore litigioso oltre i fr. 50 000.– sino a fr. 100 000.– indennità per ripetibili varianti dell'8 al 15% del valore medesimo, fermo restando che “nelle procedure speciali civili e di esecuzione e fallimenti” le ripetibili sono fissate tra il 20 e il 70% dell'importo calcolato secondo il cpv. 1 (art. 11 cpv. 2 lett. b). Nelle previsioni di quest'ultima norma rientra il rito sommario dei provvedimenti cautelari, la locuzione “procedure speciali” riconducendosi alla terminologia del vecchio Codice di procedura civile ticinese (I CCA, sentenza inc. 11.2013.11 del 24 luglio 2014, consid. 4c). L'apprezzamento del tasso adeguato fra il 20 e il 70% dipende poi dalle circostanze specifiche, in particolare dal grado di semplificazione che la procedura sommaria introduce per rapporto a quella ordinaria (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2000, consid. 5; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016, consid. 6b con rinvio a CdM, sentenza inc. 19.2005.4 dell'8 febbraio 2006, consid.

5 con richiami,

in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 31 del­l'aprile 2006, pag. 41).

b) In concreto il Pretore ha tenuto conto del fatto che la procedura “non comportava la soluzione di problemi giuridici particolarmente complessi”, di modo che ha fatto capo alle aliquote medie del 10% (art. 11 cpv. 1) e del 50% (art. 11 cpv. 2 lett. b). Perché tale valutazione sarebbe censurabile i reclamanti non spiegano. Tanto meno essi pretendono che il caso non fosse, nell'insieme, di media difficoltà e complessità. Neppure è dato di conoscere – né è nota a questa Camera

– un'ipotetica prassi stando alla quale, per fissare le ripetibili nei

procedimenti cautelari, i Pretori applicherebbero sistematicamente una riduzione del 70% dell'onorario calcolato secondo

l'art. 11 cpv. 1 del noto regolamento. Insufficientemente motivato, su questo punto il reclamo va quindi dichiarato irricevibile.

4. Per quel che riguarda le spese, i reclamanti sostengono che il loro ammontare va ridotto a fr. 250.–, poiché quello di fr. 500.– stabilito dal Pretore non è documentato da alcun giustificativo. Essi sottolineano altresì che la CO 3 si è limitata a “chiedere l'assegnazione di ripetibili senza specificare richiesta per le spese”.

a) Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo, giacché l'indennità per ripetibili consiste non solo in una partecipazione all'onorario del rappresentante professionale, ma anche alle spese sopportate dal legale nell'interesse del cliente (cfr. art. 10 del noto regolamento; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 30 ad art. 95). E in concreto la CO 3 ha sempre chiesto il versamento di “congrue ripetibili” (lettera del 29 maggio 2017). La doglianza dei reclamanti si dimostra così ai limiti del pretesto.

b) Non si disconosce che i patrocinatori dei convenuti hanno rinunciato a presentare una nota professionale. Ciò non toglie che in circostanze del genere il giudice procede per apprezzamento. Ora, l'art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento prevede che al patrocinatore può essere riconosciuta una percentuale fissa dell'onorario a titolo di rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto. Inoltre il patrocinatore ha diritto alla rifusione delle “altre spese” sopportate nell'interesse del cliente, segnatamente quelle di trasferta (art. 6 cpv. 2 regolamento).

Nel caso in esame, poi, CO 1 era rappresentata in giudizio dal PA 2, avvocato a __________ (Canton __________), il quale ha dovuto redigere gli atti in italiano e tradurre gli atti processuali in tedesco, maggior onere finalizzato alla conduzione della causa. Si volessero quindi ridurre le spese, si giustificherebbe di riconoscere almeno un punto di supplemento sul calcolo dell'onorario (11% secondo l'art. 11 cpv. 1 del regolamento), che passerebbe da fr. 3000.– a fr. 3300.– (anche lasciando invariata l'aliquota dell'art. 11 cpv. 2 lett. b al 50%). Nel risultato, in definitiva, nulla muterebbe. Anche su questo punto il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.

5. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 né alla CO 3 per osservazioni.

6. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dei reclamanti in solido.

3. Notificazione a:

– avv.; – avv. dott.; – avv..

Comunicazione a:

–;

– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).