Co-Ownership Dissolution and Cost Allocation Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOne co-owner sued another for the dissolution of co-ownership of two parcels of land, requesting a public auction sale, while the defendant opposed the timing and method, preferring a private sale. The first instance court ordered the dissolution via public auction with a reserve price of CHF 760,000 and assigned significant legal costs to the defendant, who appealed solely against the quantum of the recoverable costs (reimbursable expenses). The appellate court partially granted the appeal, finding the initially awarded costs of CHF 20,000 excessive given the procedural simplicity and the defendant's partial success regarding the auction terms, ultimately reducing the total reimbursable expenses for the two distinct actions (one for establishing the right to division, one for determining the method) from CHF 20,000 to CHF 10,900, splitting the appeal costs equally between the parties due to reciprocal success.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 650 cpv. 1 CC, Art. 651 cpv. 2 CC, Art. 110 CPC, Art. 650 cpv. 3 CC, Art. 13 cpv. 1 dell, Art. 106 cpv. 2 CPC; Co-Ownership Dissolution and Cost Allocation Appeal: The first instance court ordered the dissolution via public auction with a reserve price of CHF 760,000 and assigned significant legal costs to the defendant, who appealed solely against the quantum of the recoverable costs (reimbursable expenses). The appellate court partially granted the appeal, finding the initially awarded costs of CHF 20,000 excessive given the procedural simplicity and the defendant's partial success regarding the auction terms, ultimately reducing the total reimbursable expenses for the two distinct actions (one for establishing the right to division, one for determining the method) from CHF 20,000 to CHF 10,900, splitting the appeal costs equally between the parties due to reciprocal success.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision served as the legal basis for the first action (ascertainment of the right to division), which was partially accepted in the final orders.
This provision served as the legal basis for the second action (determining the method of division), which was partially accepted in the final orders.
Applied to determine the allocation of costs for the appeal based on mutual success/failure.
Testo completo
Incarto n. 11.2017.59 · Lugano 23 novembre 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere: · Fasola
sedente per statuire nella causa SE.2016.68 (scioglimento di comproprietà e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 settembre 2016 da
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ) contro
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo (“appello”) del 26 maggio 2017 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 maggio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Le particelle n. 319 RFD di __________ (669 m²), su cui sorge una casa d'abitazione, e n. 320 (82 m²), adibita a strada, appartenevano, metà ciascuno, ai fratelli CO 1 e RE 1 in comunione ereditaria. Ottenuta il 28 settembre 2016 l'autorizzazione ad agire, il
30 settembre 2016 CO 1 ha convenuto il fratello davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere lo scioglimento delle comproprietà mediante vendita delle particelle ai pubblici incanti e suddivisione a metà del ricavo netto. Nelle sue “osservazioni” del 27 ottobre 2016 RE 1 ha postulato il rigetto della petizione, pur senza opporsi alla vendita dei fondi a un “prezzo equo e corretto”, preferibilmente mediante licitazione privata. L'attrice ha replicato il 2 novembre 2016, mantenendo le sue richieste. Con duplica del 2 dicembre 2016 il convenuto ha concluso una volta ancora per la reiezione delle domande, proponendo di posticipare “l'avversata richiesta di scioglimento” qualora un incarico di vendita a una terza persona non andasse “a buon fine” entro sei mesi.
B. Alle prime arringhe del 18 gennaio 2017, non dovendosi assumere prove oltre ai documenti prodotti, le parti sono state citate senza indugio al “dibattimento finale” del 29 marzo 2017 (ordinanza sulle prove del 26 gennaio 2017). A quest'ultimo esse hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 29 marzo 2017 l'attrice ha ribadito le proprie richieste. In un allegato del 27 marzo 2017 il convenuto ha mantenuto il suo punto di vista, non senza rilevare l'intempestività di uno scioglimento delle comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti, che gli cagionerebbe “svantaggi considerevoli”.
C. Statuendo l'11 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà come segue:
– vendita ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 760 000.–;
– in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti al migliore offerente entro due mesi dalla prima asta;
– incanti organizzati e diretti dal notaio incaricato dalle parti e, in caso di loro disaccordo, dal notaio __________ L__________ di __________, con suddivisione a metà del ricavo netto tra i comproprietari.
Per l'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC, intesa a far accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, le spese processuali di fr. 1500.– sono
state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili (comprese quelle per la
procedura di conciliazione). Per quanto riguarda l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione, il Pretore aggiunto ha posto le spese processuali di fr. 2500.– una volta ancora a carico di RE 1, tenuto a rifondere all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili (comprese quelle per la procedura di conciliazione).
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “appello” del 26 maggio 2017 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato riducendo l'indennità per ripetibili a suo carico a fr. 1250.– per ciascuna delle due azioni. Con osservazioni del 3 luglio 2017 CO 1 propone di respingere il ricorso. Il 25 agosto 2017 l'attrice è diventata unica proprietaria delle due particelle n. 319 e 320, avendo acquistato la quota in comproprietà del fratello. Questi ha confermato nondimeno, il 18 ottobre 2018, di mantenere il ricorso contro il giudizio sulle ripetibili di primo grado.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). L'atto di RE 1 va trattato pertanto a tale stregua (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.107/108 del 21 marzo 2016, consid. 9). Quanto alla sua tempestività, il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione del Pretore aggiunto, adottata con la procedura semplificata (nonostante un valore litigioso indicato in oltre fr. 30 000.–), è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 15 maggio 2017 (tracciamento dell'invio n. ____________________, agli atti). Presentato il 26 maggio 2017 (timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto si è domandato anzitutto se gli “inconvenienti eccessivi” o i “disagi importanti” addotti dall'interessato ostassero allo scioglimento della comproprietà e non rendessero intempestiva (art. 650 cpv. 3 CC) la richiesta dell'attrice, quantunque il convenuto non si opponesse per principio alla vendita. Risolta negativamente la questione, egli ha regolato il modo della divisione. In tale ambito egli ha accertato il disaccordo delle parti e, scartata l'ipotesi di una divisione in natura (reputata non attuabile), come pure di una licitazione privata (definita irrealizzabile), ha ordinato la
vendita ai pubblici incanti, fissando una base d'asta di fr. 760 000.– (contro i fr. 500 000.– proposti dall'attrice) oppure, in caso di
insuccesso, l'aggiudicazione dei fondi al miglior offerente. Quanto alle spese processuali, il primo giudice le ha poste a carico del convenuto in ragione della sua soccombenza, fissando le ripetibili (incluse quelle per la procedura di conciliazione) in fr. 20 000.– complessivi, vista l'ampiezza “degli atti eseguiti dalle parti, al di là del valore di causa”. Valore ch'egli ha accertato in fr. 760 000.– secondo una stima delle due particelle, divisa a metà, nel calcolo delle ripetibili potendo entrare in linea di conto solo la quota spettante alla parte vittoriosa.
3. Il reclamante sostiene che, visti gli atti eseguiti dalle parti in una procedura semplice e
senza istruttoria, determinare le ripetibili in fr. 20 000.– appare esorbitante, poiché una simile indennità corrisponde
al compenso per oltre 60 ore di lavoro. Egli fa valere inoltre che all'atto pratico la procedura è risultata una sola, seppure fondata su due norme di legge diverse (art. 650 e 651 CC), ciò che non giustifica un raddoppio delle ripetibili (fr. 10 000.– per ogni azione), tanto meno ove si consideri che il Pretore aggiunto ha accolto la sua proposta circa l'ammontare della base d'asta. Di conseguenza, compendiandosi l'attività di patrocinio della controparte in due memoriali per nulla complessi
e in un'unica udienza del 18 gennaio 2017, a parere del reclamante non va riconosciuta all'attrice un'indennità per ripetibili
superiore a fr. 2500.– complessivi, pari alla retribuzione di otto ore di lavoro.
4. Con pertinenza, intanto, il Pretore aggiunto ha distinto nella fattispecie, pur nel quadro di un giudizio unico, due azioni separate: l'una fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC per far accertare il diritto alla divisione e l'altra ancorata all'art. 651 cpv. 2 CC per far definire il modo della divisione. La prima non si identifica con la seconda e la seconda non è sussidiaria alla prima (I CCA, sentenza inc. 11.2015.30 del 27 dicembre 2016, consid. 3a con riferimenti). A torto il convenuto pretende perciò che la procedura sia stata una sola. Per tacere del fatto che – tecnicamente – le azioni sarebbero finanche quattro (due per ogni particella; I CCA, sentenza inc. 11.2013.107/108 del 21 marzo 2016, consid. 14*l* a 14g). Su questo punto non soccorre quindi diffondersi.
5. Posto ciò, è appena il caso di ricordare che un'indennità per ripetibili va fissata in consonanza al regolamento del Consiglio di Stato per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (RL 178.310), anche se esso non vincola il giudice. Ora, l'art. 11 cpv. 1 di tale regolamento prevede che per
“pratiche con valore determinato o determinabile” l'indennità per ripetibili è commisurata al valore litigioso. Tra l'aliquota minima e la massima l'indennità va poi determinata in base alle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). In conformità all'art.
13 cpv. 1 del citato regolamento, infine, “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”.
a) Come ha rilevato il Pretore aggiunto, tanto l'indennità per ripetibili dovuta in esito a un'azione di accertamento (art. 650 cpv. 1 CC) quanto l'indennità per ripetibili dovuta in seguito un'azione sul modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC) va determinata in base al valore della quota di comproprietà che spetta alla parte attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2016.116/117 del
19 gennaio 2018, consid. 10a con riferimenti). Tale valore ammonta in concreto a fr. 380 000.– (la metà di fr. 760 000.–) e non è più in discussione. Per una
causa ordinaria dal valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e fr. 500 000.– l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento prevede ripetibili varianti dal 6 al 9% del valore medesimo. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha ridotto l'indennità per ripetibili in favore dell'attrice relativamente a ciascuna delle due azioni da fr. 22 800.– (calcolati applicando l'aliquota minima) a fr. 10 000.– in considerazione
“degli atti eseguiti dalle parti”. Se non che, pur ridotta a fr. 10 000.– per ogni azione, una simile indennità rimane
nel caso specifico manifestamente esagerata, ove si pensi che corrisponde a una rimunerazione per 71 ore di lavoro (alla tariffa di fr. 280.– orari: art. 12 del citato regolamento). E un simile dispendio orario si rivela esagerato rispetto al tempo che un avvocato solerte e diligente avrebbe profuso nella trattazione delle due azioni, come si vedrà in appresso.
b) In concreto il legale dell'attrice ha presentato l'8 agosto 2016 un'istanza di conciliazione di quattro pagine (compresi il frontespizio, le richieste di giudizio e l'elenco dei mezzi di prova), cui è seguita un'udienza di conciliazione il 16 settembre 2016 in seguito alla quale il Segretario assessore ha formulato una proposta di accordo che non è stata accettata da RE 1 (inc. CM.2016.107). L'interessata ha introdotto così il
30 settembre 2016 una petizione di sei pagine, analoga all'istanza di conciliazione. Alle osservazioni della controparte essa ha replicato il 2 novembre 2016 con un memoriale di poco più di sei pagine. È seguita un'udienza del 18 gennaio 2017 nel corso della quale le parti hanno notificato prove. Il Pretore aggiunto avendo ammesso unicamente i documenti prodotti, non vi è stata alcuna istruttoria. Infine, il
29 marzo 2017, l'avvocata dell'attrice ha introdotto un allegato conclusivo di dieci pagine.
Nel merito l'azione di accertamento si è rivelata relativamente semplice, il convenuto non essendosi opposto per principio alla vendita degli immobili, ma avendo invocato solo inconvenienti legati allo scioglimento delle comproprietà. Quanto all'azione sul modo della divisione, essa non denotava complessità particolari, né in fatto né in diritto, la messa agli incanti dei fondi non risultando particolarmente controversa quantunque il Pretore aggiunto abbia dovuto definire le condizioni della gara, in doppio turno, con e senza base d'asta. Si può quindi ragionevolmente presumere che un legale solerte e speditivo non avrebbe dedicato a una pratica analoga una ventina d'ore di lavoro, compreso il tempo necessario per i colloqui con la cliente e la corrispondenza indispensabile.
c) Ove un onorario di patrocinio definito *ad valorem* risultasse insostenibile, il vecchio Consiglio di moderazione ricorreva, applicando l'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati, a una combinazione del criterio *ad valorem* con quello *ad horam* attraverso la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
in cui O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). Analogo criterio può valere per la combinazione del parametro *ad valorem* con il parametro *ad horam* in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 dell'odierno regolamento (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.57 del 20 giugno 2018, consid. 4d con riferimenti). Quanto alla retribuzione a tempo, essa è, come detto, di fr. 280.– l'ora (art. 12 del regolamento).
d) Nel caso specifico il dispendio temporale di 20 ore complessive (sopra, consid. b) può essere suddiviso a metà per le due azioni fondate sugli art. 650 cpv. 1 e
651 cpv. 2 CC, come postula il convenuto medesimo, il quale prospetta un'indennità massima di fr. 2500.– complessivi (per otto ore di lavoro) da ripartire a metà per le due azioni. All'onorario del legale vanno poi aggiunte le spese (10% fino a un onorario di fr. 5000.–: art. 6 cpv. 1 del ripetuto regolamento) e l'IVA. Ne discende, per ciascuna delle due azioni, il seguente onorario:
O = 2 x 22
800 x 2800 = fr. 4987.–.
22 800 + 2800
A ciò si aggiungono le spese di fr. 498.– e l'IVA, per un totale di fr. 5900.– (arrotondati). Per l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC si impone tuttavia di moderare ulteriormente l'indennità a fr. 5000*.–*, dovendosi tenere conto del fatto che il tempo necessario per pronunciarsi sull'opportunità e l'ammontare di una base d'asta non è imputabile al convenuto, alla cui richiesta (subordinata) il primo giudice ha aderito, bensì all'attrice, la quale si era opposta ingiustificatamente alla
fissazione di una soglia minima o, tutt'al più, chiedeva di limitarla a fr. 500 000.–. Entro questi limiti il reclamo merita dunque
accoglimento.
6. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene la riduzione delle ripetibili da complessivi fr. 20 000.– a fr. 10 900.–, ma non nella misura richiesta (fr. 2500.–). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti la metà degli oneri processuali, mentre l'altra metà va a carico dell'attrice, la quale ha postulato il rigetto del reclamo. Non soccorrono invece i presupposti per l'attribuzione di ripetibili in questa sede, il grado di soccombenza del reclamante equivalendo sostanzialmente a quello di vittoria.
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese ripetibili controverse davanti alla Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
2. Le spese dell'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC, di fr. 1500.– complessivi, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico di RE 1, che rifonderà all'attrice fr. 5900.– per ripetibili (comprese quelle della procedura di conciliazione).
3. Le spese dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, di fr. 2500.– complessivi, da anticipare dall'attrice, sono poste a carico di RE 1, che rifonderà all'attrice fr. 5000.– per ripetibili (comprese quelle della procedura di conciliazione).
II. Le spese del reclamo, di fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).