Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2017.58 • TRAC TI 11.2017.58 Generato dall'IA

Child Support Appeal Dismissed Upon Appellant's Desistment

Numero d'incarto 11.2017.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant challenged a prior ruling that established child support payments following a divorce, seeking a significant reduction in the awarded monthly contribution for their daughter. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, which constituted a desistment under procedural law, noting that this action was taken following a separate settlement agreement between the spouses where the appellant agreed to withdraw the appeal in exchange for the other party waiving reimbursement of legal costs. Consequently, the court dismissed the appeal, charged the process costs to the appellant due to the desistment, and compensated for legal costs based on the amicable resolution reached by the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Child Support Appeal Dismissed Upon Appellant's Desistment: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, which constituted a desistment under procedural law, noting that this action was taken following a separate settlement agreement between the spouses where the appellant agreed to withdraw the appeal in exchange for the other party waiving reimbursement of legal costs. Consequently, the court dismissed the appeal, charged the process costs to the appellant due to the desistment, and compensated for legal costs based on the amicable resolution reached by the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento del figlio ritiro dell'azione di divorzio composizione amichevole rimborso delle spese azione creditoria annullamento civile Appello stralciato dal ruolo per desistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 241 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis defining the appellant's withdrawal of the appeal as a desistment.

Art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal and striking the case from the roll.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the principle establishing that desistment generally results in the appellant bearing the court costs.

Art. 21 LTG

Cited to justify the adequate reduction of appeal costs considering the case termination without a full judgment.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2017.58 · Lugano 1° dicembre 2017/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2012.77 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con 19 settembre 2012 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2) contro

AP 1(D) (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 24 maggio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

21 aprile 2017;

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 21 aprile 2017 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1957) e AO 1 (1969), condannando il marito a versare un contributo alimentare per la figlia J__________ (nata il 13 dicembre 2001) di fr. 1580.– mensili fino al 31 dicembre 2017 e di fr. 1530.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi (dispositivo n. 7);

che contro tale obbligo AP

1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 maggio 2017 per ottenere la riforma della decisione pretorile nel senso di vedere ridotto il contributo di mantenimento in favore della figlia a fr. 200.– mensili;

che con decisione del 31 maggio 2017 il presidente di questa Camera ha dichiarato senza oggetto una richiesta di effetto sospensivo presentata dall'appellante;

che nelle sue osservazioni del 20 luglio 2017 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello;

che il 22 novembre 2017 il Pretore ha trasmesso a questa Camera il verbale di un'udienza di conciliazione tenutasi il 13 novembre 2017 nell'ambito di una parallela procedura (creditoria) fra i coniugi, da cui si evince come essi, su proposta dello stesso giudice (accettata dal marito seduta stante e dalla moglie il 21 novembre 2017), hanno concluso un accordo in esito al quale AP 1 dichiara di ritirare l'appello in rassegna e AO

1 rinuncia alle ripetibili;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili;

che in esito alla nota intesa AO 1, debitamente patrocinata, ha rinunciato alle ripetibili;

che non v'è ragione per scostarsi da tale accordo;

che, ad ogni modo, l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che il processo termina senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).