Appeal Withdrawal Due to Divorce Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed challenging a lower court's protective order for the marital union, which granted the wife custody of the minor child, assigned her the use of one marital property, and established tiered spousal support obligations for the husband. The appellate court noted that the appellant subsequently filed a notice withdrawing the appeal because the parties had reached a divorce settlement agreement that included provisions for the marital property use and resolved the spousal support issues. Consequently, the court acknowledged the withdrawal as a desistment, removed the case from the docket, held the appellant responsible for the reduced appeal costs, and confirmed that no reimbursements would be awarded because the underlying divorce agreement stipulated mutual waiver thereof.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Withdrawal Due to Divorce Settlement: The appellate court noted that the appellant subsequently filed a notice withdrawing the appeal because the parties had reached a divorce settlement agreement that included provisions for the marital property use and resolved the spousal support issues. Consequently, the court acknowledged the withdrawal as a desistment, removed the case from the docket, held the appellant responsible for the reduced appeal costs, and confirmed that no reimbursements would be awarded because the underlying divorce agreement stipulated mutual waiver thereof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court acknowledged the withdrawal of the appeal as a voluntary renunciation of claims, which constitutes withdrawal (desistenza) under this article.
The court took note of the withdrawal declaration and ordered the case to be struck from the roll.
This article forms the basis for imposing court costs on the appellant following the withdrawal (soccombenza).
This article was applied to adequately reduce the amount of the appeal costs because the process terminated without a full judgment.
Testo completo
Incarto n. 11.2017.48 · Lugano 26 settembre 2017/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente
vicecancelliera: · Chietti Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2016.6170 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 20 dicembre 2016 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2) contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),
giudicando sull'appello del 28 aprile 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 19 aprile, rettificata il 24 aprile 2017;
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 19 aprile 2017, rettificata il 24 aprile 2017 successivo, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1969) e AO 1 (1972) a vivere separati, ha affidato il figlio T__________ (nato il 10 febbraio 2010) alla madre, cui ha attribuito in uso l'abitazione posta sulla particella n. 681 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, non ha fissato contributi alimentari per i coniugi, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1410.– mensili dal 20 dicembre 2015 a febbraio 2017, di fr. 1535.– mensili da marzo 2017 a febbraio 2022 e di fr. 1685.– mensili in seguito fino alla maggiore età o al termine della formazione adeguata (assegni familiari non compresi);
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 aprile 2017 in cui chiede di assegnare in uso alla moglie la proprietà per piani n. 15 254 RFD di __________ (pari a 114/1000 della particella n. 654), appartenente anch'essa in comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno, e di ridurre il contributo alimentare per il figlio a fr. 965.– mensili dal 20 dicembre 2016 al 17 febbraio 2017, oltre agli assegni;
che nelle sue osservazioni del 6 giugno 2017 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, mentre in una replica spontanea del 14 giugno 2017 AP 1 ha riaffermato le sue domande;
che l'11 settembre 2017 AP 1 ha trasmesso a questa Camera copia della sentenza del
30 agosto 2017 con cui il Giudice unico nei procedimenti ordinari del Tribunale distrettuale di __________ ha pronunciato il divorzio e ha omologando una convenzione sugli effetti dello stesso, dichiarando di ritirare l'appello contro la decisione in materia di misure a protezione dell'unione coniugale;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che
desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio –
il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);
che nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili;
che in concreto, nella convenzione sugli effetti del divorzio, AO 1 ha dichiarato di rinunciare alla corresponsione di ripetibili nella procedura di appello contro le misure protettrici sicché non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede;
che, ad ogni modo, l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti
l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).