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11.2017.37 • TRAC TI 11.2017.37 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Marital Protection Proceedings After Settlement

Numero d'incarto 11.2017.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning provisional measures issued during marital union protection proceedings, which included provisions for spousal separation, child custody, and financial support obligations for the appellant, the appellant ultimately withdrew the appeal after the parties reached a comprehensive agreement on the effects of their divorce. The court acknowledged the withdrawal, deeming it a voluntary abandonment, and struck the case from the roll, noting that such withdrawal generally implies the appellant assumes court costs, but in this instance, the parties had agreed to bear the costs they advanced and to compensate legal fees, leading the court to impose reduced costs on the appellant and award no recompense for fees.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Withdrawal of Appeal in Marital Protection Proceedings After Settlement: The court acknowledged the withdrawal, deeming it a voluntary abandonment, and struck the case from the roll, noting that such withdrawal generally implies the appellant assumes court costs, but in this instance, the parties had agreed to bear the costs they advanced and to compensate legal fees, leading the court to impose reduced costs on the appellant and award no recompense for fees.

Parole chiave

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procedura a tutela dell'unione coniugale convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio separazione dei coniugi unione coniugale affidamento provvisorio dei figli finzione di ritiro Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The court took note of the withdrawal of the appeal, which constitutes a renunciation (desistenza) according to this provision.

art. 241 cpv. 3 CPC

The court struck the case from the roll based on this provision following the desistenza.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision establishes the principle that the party withdrawing the appeal must bear the judicial costs.

art. 21 LTG

The court applied this provision to adequately reduce the amount of the justice fee.

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Testo completo

Incarto n. 11.2017.37 · Lugano 18 giugno 2019/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2017.145 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 gennaio 2017 da

AP 1 (già patrocinato dall'avv. PA 1 ) contro

AO 1 (già patrocinata dall'avv. ),

giudicando sull'appello del 17 marzo 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 marzo 2017 “nelle more istruttorie”;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 12 gennaio 2017 da AP

1 (1968) nei confronti della moglie AO 1 (1968), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con decreto cautelare del

7 marzo 2017 – emesso “nelle more istruttorie” – ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito provvisoriamente l'abitazione coniugale di __________ in uso alla moglie e ha affidato i figli E__________ (nato il 1° febbraio 2004), F__________ (nato il 28 marzo 2005) e A__________ (nata il 29 febbraio 2008) a entrambi i genitori, stabilendone il domicilio presso la madre, la scolarizzazione a __________ e una permanenza minima di due volte la settimana presso il padre (una infrasettimanale, l'altra il fine settimana, alternativamente il sabato o la domenica). Contestualmente il Pretore ha – fra l'altro – condannato AP 1 a versare con effetto immediato un contributo di fr. 3700.– mensili per la moglie, uno di fr. 1150.– mensili (ciascuno) per i figli E__________ e F__________ e uno di fr. 750.– mensili per la figlia A__________ (senza cenno ad assegni familiari). Non sono state riscosse spese, ma il Pretore ha assegnato ad ogni coniuge un termine di 30 giorni per depositare la somma di fr. 1500.– a garanzia degli oneri processuali presunti.

B. Contro il decreto cautelare appena citato, AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 marzo 2017 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2154.30 mensili, quello per E__________ a fr. 1136.45 mensili e quelli per F__________ e A__________ a fr. 741.15 mensili ciascuno. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 24 marzo 2017. Nelle sue osservazioni del 12 maggio 2017 AO 1 ha proposto di respingere l’appello.

C. Dopo vari tentativi di comporre la lite in via amichevole, il 12 giugno 2019 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo raggiunto nel frattempo (il 7 giugno 2019) un accordo completo sugli effetti del divorzio.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza

equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle

spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili. In concreto, le parti hanno concordato – nella loro convenzione del 7 giugno 2019, prodotta agli atti – di lasciare le spese processuali a carico di chi le aveva anticipate e di compensare le ripetibili. Non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede. L'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG), nondimeno, per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole. Non si pone invece problema di ripetibili, le parti avendone pattuito la compensazione.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF)