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11.2016.80 • TRAC TI 11.2016.80 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Following Withdrawal of Spousal Support Challenge

Numero d'incarto 11.2016.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a divorce proceeding where the lower court had retroactively suppressed spousal support payments previously established in a separation agreement, the appellate court dismissed the case because the appealing party subsequently submitted a final divorce decree, which incorporated a settlement agreement, and declared the withdrawal of the appeal against the interim maintenance order. The court reasoned that this withdrawal constituted a formal desistment, which is treated as a loss on the merits, obligating the withdrawing appellant to cover the reduced appeal costs, while generally compensating any other related costs, unless otherwise stipulated by the parties, as was the case here.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Appeal Dismissed Following Withdrawal of Spousal Support Challenge: The court reasoned that this withdrawal constituted a formal desistment, which is treated as a loss on the merits, obligating the withdrawing appellant to cover the reduced appeal costs, while generally compensating any other related costs, unless otherwise stipulated by the parties, as was the case here.

Parole chiave

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sentenza di divorzio ritiro a seguito di transazione mantenimento del coniuge revoca dell'opposizione opposizione al divorzio abbandono definitivo del procedimento Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

The court took note of the withdrawal of the appeal, which constitutes a withdrawal (desistenza) according to this article.

art. 241 cpv. 3 CPC

The court struck the case from the roll based on the withdrawal of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article grounds the general principle that the party withdrawing the appeal must bear the court costs.

art. 21 LTG

The amount of the appeal costs was reduced to take into account that the proceeding ended without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2016.80 · Lugano 30 agosto 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente,

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2016.11 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 febbraio 2016 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 29 agosto 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 17 agosto 2016;

Ritenuto

in fatto: che

nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 15 maggio 2013 da AP 1 (1953) nei confronti del marito

AO 1 (1952) il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato, il 7 ottobre 2013, un accordo sulla vita separata in cui si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per il marito di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili dal novembre successivo (inc. SO.2011.423);

che nel corso della procedura di divorzio intentata il 10 febbraio 2016 da AO 1 (inc. DM.2016.11), con decreto cautelare del 17 agosto 2016 il Pretore aggiunto ha soppresso retroattivamente dal febbraio del 2014 il contributo alimentare in favore della moglie, ha obbligato quest'ultima a restituire al marito quanto percepito a titolo di mantenimento da quella data e ha posto le spese processuali di fr. 810.– per un sesto a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili ridotte.

che contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 29 agosto 2016 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la modifica della decisione impugnata nel senso di fissare il contributo di mantenimento in suo favore a fr. 980.– mensili dal marzo del 2016;

che nelle sue osservazioni del 19 settembre 2016 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

che con decreto del 21 settembre 2016 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari cui AP

1 è tenuta al rimborso dal febbraio 2014 all'agosto del 2016, respingendo la richiesta per il seguito;

che il 24 agosto 2018 AP 1ha trasmesso a questa Camera copia della sentenza del 19 giugno 2018, passata in giudicato, con cui il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato una convenzione sugli effetti dello stesso, dichiarando di ritirare l'appello contro il decreto cautelare;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che

desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio –

il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

che nulla impedisce alle parti tuttavia di accordarsi in proposito e di convenire un'altra chiave di suddivisione, segnatamente in materia di ripetibili;

che in concreto, le parti hanno concordato di lasciare le spese processuali a carico di che le aveva anticipate e di compensare le ripetibili sicché non v'è ragione per scostarsi da tale accordo in questa sede;

che, ad ogni modo, l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG).

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali ridotte di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).