Rectification of Appellate Decision on Child Support Withholding to Include Family Allowances
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party to a divorce proceeding requested the rectification of a prior appellate decision concerning child support withholdings, asserting that the order to withhold salary to cover the support payments failed to explicitly include the family allowances, which the decision's reasoning and a separate provision clearly established as being due to the recipient spouse in addition to the maintenance contribution. The court granted the request, reasoning that the omission of the family allowances from the specific withholding order constituted a manifest and clearly discernible formal error in the judgment's disposition, requiring correction under the relevant procedural article to align the text with the clear intent expressed in the substantive reasoning and other parts of the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 334 cpv. 1 prima frase CPC, art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC; Rectification of Appellate Decision on Child Support Withholding to Include Family Allowances: The court granted the request, reasoning that the omission of the family allowances from the specific withholding order constituted a manifest and clearly discernible formal error in the judgment's disposition, requiring correction under the relevant procedural article to align the text with the clear intent expressed in the substantive reasoning and other parts of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the judge to interpret or rectify the operative part of a decision that is unclear, ambiguous, or incomplete.
Cited to justify the judge's ability to waive consulting the parties when the rectification concerns simple clerical or calculation errors.
Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal).
Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal).
Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal).
Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal) regarding admissibility based on the value in dispute.
Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal) regarding the subsidiary constitutional appeal.
Mentioned in the section detailing available legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 11.2016.68 · Lugano, 29 luglio 2016/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera: · F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2011.15 (divorzio su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 20 aprile 2011 da
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) contro
IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),
esaminata l'istanza di rettifica presentata da IS 1 riguardante il dispositivo n. I/1.5 (diffida ai debitori) della sentenza emessa da questa Camera il 6 luglio 2016 (inc. 11.2013.106);
Ritenuto
in fatto: A. In parziale accoglimento di un appello presentato da CO 1 e di un appello incidentale presentato da IS 1 contro una sentenza di divorzio emessa il 31 ottobre 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, con decisione del 6 luglio 2016 questa Camera ha così statuito (dispositivo n. I):
1.5 All'__________, __________ __________, via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti importi mensili dallo stipendio di AP 1 e di versarli a titolo di contributi alimentari in favore di AO 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso la Banca __________ __________, succursale di __________:
fr. 2630.– fino al 18 dicembre 2018ofino al termine della formazione scolastica o professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più tardi;
fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di AP 1.
*Il versamento diretto al dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.*
Il presente ordine annulla e sostituisce quello del
15 marzo 2011.
B. Il 20 luglio 2016 IS 1 ha comunicato a questa Camera di avere ravvisato un'omissione intercorsa nella diffida ai debitori, la trattenuta di stipendio dovendo comprendere anche gli assegni familiari percepiti da CO 1 per il figlio Le__________, i quali vanno corrisposti in aggiunta al contributo alimentare (dispositivo I/1.4 della decisione medesima). L'istanza di rettifica non è stata notificata a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice lo interpreta o lo rettifica (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo, il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.
2. Nella fattispecie il dispositivo n. I/1.5 della sentenza emanata il 6 luglio 2016 da questa Camera è manifestamente incompleto, essendosi dimenticata involontariamente la menzione, nell'ordine di trattenuta, degli assegni familiari, che come questa Camera ha indicato chiaramente nei motivi (consid. 18) e nel dispositivo n. I/1.4 della sentenza spettano al figlio in aggiunta al contributo di mantenimento. Tanto più che CO 1 non risulta avere mai contestato di percepire simili prestazioni. La sentenza di appello va quindi emendata di conseguenza.
3. Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. Quanto a eventuali ripetibili, l'istanza di rettifica avrebbe potuto limitarsi a uno scritto di poche frasi che non avrebbe richiesto né un dispendio di tempo rilevante né costi apprezzabili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. I della sentenza emessa da questa Camera il 6 luglio 2016 è rettificato come segue:
1.5 All'__________, __________ __________ __________ è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti importi mensili dallo stipendio di CO 1 e di versarli a titolo di contributi alimentari in favore di IS 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso la Banca __________ succursale di __________
fr. 2630.– più gli assegni familiari fino al 18 dicembre 2018ofino al termine della formazione scolastica o professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più tardi;
fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di CO 1.
*Il versamento diretto al dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.*
Il presente ordine annulla e sostituisce quello del
15 marzo 2011.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
–; –; –.
Comunicazione:
–;
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).