Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2016.68 • TRAC TI 11.2016.68 Generato dall'IA

Rectification of Appellate Decision on Child Support Withholding to Include Family Allowances

Numero d'incarto 11.2016.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party to a divorce proceeding requested the rectification of a prior appellate decision concerning child support withholdings, asserting that the order to withhold salary to cover the support payments failed to explicitly include the family allowances, which the decision's reasoning and a separate provision clearly established as being due to the recipient spouse in addition to the maintenance contribution. The court granted the request, reasoning that the omission of the family allowances from the specific withholding order constituted a manifest and clearly discernible formal error in the judgment's disposition, requiring correction under the relevant procedural article to align the text with the clear intent expressed in the substantive reasoning and other parts of the decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF, art. 334 cpv. 1 prima frase CPC, art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC; Rectification of Appellate Decision on Child Support Withholding to Include Family Allowances: The court granted the request, reasoning that the omission of the family allowances from the specific withholding order constituted a manifest and clearly discernible formal error in the judgment's disposition, requiring correction under the relevant procedural article to align the text with the clear intent expressed in the substantive reasoning and other parts of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento del figlio assegni familiari rettificazione della decisione motivazione nel merito contributi di mantenimento rimborso dell'imposta preventiva Rettifica di sentenza: omissione involontaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 334 cpv. 1 prima frase CPC

Cited as the legal basis for the judge to interpret or rectify the operative part of a decision that is unclear, ambiguous, or incomplete.

art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC

Cited to justify the judge's ability to waive consulting the parties when the rectification concerns simple clerical or calculation errors.

art. 116 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal).

art. 90 a 93 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal).

art. 95 a 98 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal).

art. 74 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal) regarding admissibility based on the value in dispute.

art. 113 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies (recourse to the Federal Tribunal) regarding the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Mentioned in the section detailing available legal remedies regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2016.68 · Lugano, 29 luglio 2016/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2011.15 (divorzio su azione di un coniuge, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 20 aprile 2011 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) contro

IS 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

esaminata l'istanza di rettifica presentata da IS 1 riguardante il dispositivo n. I/1.5 (diffida ai debitori) della sentenza emessa da questa Camera il 6 luglio 2016 (inc. 11.2013.106);

Ritenuto

in fatto: A. In parziale accoglimento di un appello presentato da CO 1 e di un appello incidentale presentato da IS 1 contro una sentenza di divorzio emessa il 31 ottobre 2013 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, con decisione del 6 luglio 2016 questa Camera ha così statuito (dispositivo n. I):

1.5 All'__________, __________ __________, via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti importi mensili dallo stipendio di AP 1 e di versarli a titolo di contributi alimentari in favore di AO 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso la Banca __________ __________, succursale di __________:

fr. 2630.– fino al 18 dicembre 2018ofino al termine della formazione scolastica o professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più tardi;

fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di AP 1.

*Il versamento diretto al dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.*

Il presente ordine annulla e sostituisce quello del

15 marzo 2011.

B. Il 20 luglio 2016 IS 1 ha comunicato a questa Camera di avere ravvisato un'omissione intercorsa nella diffida ai debitori, la trattenuta di stipendio dovendo comprendere anche gli assegni familiari percepiti da CO 1 per il figlio Le__________, i quali vanno corrisposti in aggiunta al contributo alimentare (dispositivo I/1.4 della decisione medesima). L'istanza di rettifica non è stata notificata a CO 1.

Considerando

in diritto: 1. Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice lo interpreta o lo rettifica (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Se la rettifica concerne semplici errori di scrittura o di calcolo, il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC). La rettifica mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ovvero inavvertenze formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.

2. Nella fattispecie il dispositivo n. I/1.5 della sentenza emanata il 6 luglio 2016 da questa Camera è manifestamente incompleto, essendosi dimenticata involontariamente la menzione, nell'ordine di trattenuta, degli assegni familiari, che come questa Camera ha indicato chiaramente nei motivi (consid. 18) e nel dispositivo n. I/1.4 della sentenza spettano al figlio in aggiunta al contributo di mantenimento. Tanto più che CO 1 non risulta avere mai contestato di percepire simili prestazioni. La sentenza di appello va quindi emendata di conseguenza.

3. Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. Quanto a eventuali ripetibili, l'istanza di rettifica avrebbe potuto limitarsi a uno scritto di poche frasi che non avrebbe richiesto né un dispendio di tempo rilevante né costi apprezzabili.

Per questi motivi,

decide: 1. Il dispositivo n. I della sentenza emessa da questa Camera il 6 luglio 2016 è rettificato come segue:

1.5 All'__________, __________ __________ __________ è ordinato di trattenere con effetto immediato i seguenti importi mensili dallo stipendio di CO 1 e di versarli a titolo di contributi alimentari in favore di IS 1 sul conto __________ intestato a quest'ultima presso la Banca __________ succursale di __________

fr. 2630.– più gli assegni familiari fino al 18 dicembre 2018ofino al termine della formazione scolastica o professionale del figlio Le__________, ove questa dovesse concludersi più tardi;

fr. 1025.– dal 19 dicembre 2018 fino al pensionamento di CO 1.

*Il versamento diretto al dipendente dei citati importi non avrà effetto liberatorio per il datore di lavoro.*

Il presente ordine annulla e sostituisce quello del

15 marzo 2011.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

–; –; –.

Comunicazione:

–;

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).