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11.2016.58 • TRAC TI 11.2016.58 Generato dall'IA

Wife's Pension Division in Divorce Agreement Upheld in Part

Numero d'incarto 11.2016.58
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The parties sought divorce based on a joint request and a complete agreement which included a waiver of spousal support and a clause foregoing the division of pension assets, as the husband had previously withdrawn his vested benefit to start an independent business. The appellate court partially upheld the appeal against the lower court's approval of the agreement, reasoning that while the parties initially confirmed their agreement after mature reflection, the clause waiving the division of the wife's pension fund capital was not approved because the record lacked sufficient evidence to ensure the husband would have an equivalent provision for old age and invalidity, necessitating the case be returned to the lower court for further investigation and a new ruling on the pension matter.

Regesto Legislator

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Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 308 cpv. 2 CPC, Art. 124 CC, Art. 279 cpv. 1 CPC, Art. 123 cpv. 1 CC, Art. 5 cpv. 2 LFLP; Wife's Pension Division in Divorce Agreement Upheld in Part: The appellate court partially upheld the appeal against the lower court's approval of the agreement, reasoning that while the parties initially confirmed their agreement after mature reflection, the clause waiving the division of the wife's pension fund capital was not approved because the record lacked sufficient evidence to ensure the husband would have an equivalent provision for old age and invalidity, necessitating the case be returned to the lower court for further investigation and a new ruling on the pension matter.

Parole chiave

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divorzio su richiesta comune convenzione di libero passaggio disposizioni sulla pensione prestazione di vecchiaia splitting dei redditi coniugali fondo pensionistico

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 129 V 254
1 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016 (DTF 129 V 254 consid.
DTF 133 III 404
Nel secondo caso, si tratterebbe di fissare *ex novo* un indennizzo, senza però che sia conosciuti tutti gli elementi che caratterizzano la situazione economica delle due parti, a cominciare dalle rispettive esigenze previdenziali (DTF 133 III 404 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC

Basis for annulling the decision and returning the case to the lower court for a new judgment.

art. 106 cpv. 1 CPC

The principle of subsidiarity regarding the allocation of current legal costs.

art. 108 CPC

Used to justify the partial allocation of procedural costs due to useless actions taken by the appellants.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in relation to the threshold for appeal to the Federal Tribunal based on the litigation value.

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Testo completo

Incarto n. 11.2016.58 · Lugano 29 dicembre 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Balerna

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2016.18 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 7 aprile 2016 da

AP 2 e AP 1 (patrocinati dall'avv. RA 1), giudicando sull'appello del 1° luglio 2016 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 2 giugno 2016;

Ritenuto

in fatto: A. AP 2 (1960), cittadino italiano, e AP 1 (1961), cittadina croata, si sono sposati a __________ il 15 dicembre 1983. Dal matrimonio è nata S__________, il 7 ottobre 1985. Il 29 luglio 1987 i coniugi hanno adottato il regime della separazione dei beni. La moglie lavora per la __________ in un supermercato a __________. Il marito svolge dal 2012 l'attività di artigiano indipendente. Il 1° luglio 2015 AP 1 ha lasciato l'abitazione familiare di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Il 7 aprile 2016 AP 2 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo completo, allegando una convenzione in cui si prevedeva – tra l'altro – la rinuncia dei coniugi a qualsiasi contributo alimentare e l'avvenuta liquidazione dei loro rapporti patrimoniali, oltre alla seguente clausola:

8. *Previdenza professionale*

Il marito ha provveduto a prelevare l'avere LPP maturato nel corso del 2012 per potersi costituire una ditta propria. I coniugi chiedono pertanto che si prescinda dalla divisione dell'avere LPP maturato in costanza di matrimonio.

C. Con ordinanza dell'8 aprile 2016 il Pretore aggiunto ha fissato alle parti un termine di 15 giorni per produrre, tra l'altro, il certificato di assicurazione relativo alla previdenza professionale della moglie e la documentazione completa inerente al prelevamento anticipato della LPP da parte del marito. Ricevuti gli atti e accertata la loro completezza, il 9 maggio 2016 il Pretore aggiunto ha citato i coniugi a comparire personalmente all'udienza del 2 giugno successivo. In tale occasione entrambi hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e hanno confermato il contenuto della convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta.

D. Statuendo con sentenza del

2 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato la convenzione firmata dai coniugi. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 28 giugno 2016 AP

2 e AP 1 si sono rivolti al Pretore, chiedendogli di riconsiderare la sentenza in merito alla divisione degli averi previdenziali. Quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti di non intravedere motivo per rivedere la decisione.

E. Contro la sentenza di divorzio appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 1° luglio 2016 per ottenere che la clausola n. 8 della convenzione sia modificata del senso di suddividere a metà gli averi previdenziali o, subordinatamente, che gli atti siano rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato da una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, fa stato il valore dell'oggetto contestato (I CCA, sentenza inc. 11.2014.85 del 10 giugno 2016, consid. 1 con rinvio a: Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289 e Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 16 lett. c ad

art. 289). Nella fattispecie litigiosa è la rinuncia del marito alla metà della prestazione d'uscita maturata dalla moglie durante il matrimonio. Tale prestazione supera senz'altro il valore di fr. 10 000.–, ove appena si consideri l'ammontare della prestazione d'uscita di lei (fr. 141 259.15). Circa la tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata alle parti e alla loro patrocinatrice il 2 giugno 2016. Introdotto il 1° luglio 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Accertato in sede di audizione che i coniugi avevano sottoscritto la convenzione sugli effetti del divorzio dopo matura riflessione e per libera scelta e dopo avere constatato la regolarità della documentazione prodotta, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e omologato l'accordo. Per gli appellanti la regolamentazione da loro adottata in materia di averi previdenziali, seppure omologata dal giudice, è inadeguata, poiché per finire il marito si trova senza alcuna cassa pensione, avendo egli estinto la propria per avviare un'attività indipendente. A loro avviso su questo punto la convenzione non è conforme alla legge, giacché una rinuncia alla suddivisione a metà degli averi previdenziali è possibile solo se chi rinuncia si vede garantire la previdenza in altro modo, ciò che nel caso specifico il Pretore aggiunto non ha verificato. A parere degli appellanti il primo giudice avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 124 CC e prevedere un'adeguata indennità sostitutiva. Chiedono perciò, in definitiva, di modificare la clau­sola n. 8 della convenzione sugli effetti del divorzio nel senso di prevedere il riparto a metà degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio.

3. Conformemente all'art. 279 cpv. 1 CPC il giudice, prima di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio, si assicura che i coniugi abbiano firmato l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando inoltre che l'intesa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata”. Quanto all'adeguatezza, egli accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, di inesperienza o di condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Comunque sia, egli rifiuta l'omologazione solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni della legge (sentenza del Tribunale federale 5A_683/2014 del 18 marzo 2015 consid.

5.1 con riferimenti). Non incombe al giudice indagare su eventuali vizi occulti del consenso o su questioni di mera adeguatezza (anziché di *manifesta* inadeguatezza), tranne ove si applichi il principio inquisitorio “illimitato” (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2014.17 del 15 luglio 2016, consid. 3 con rinvii). Trattandosi della rinuncia

– totale o parziale – di un coniuge alla metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale, il giudice verifica d'ufficio, ad ogni buon conto, che al rinunciante sia assicurata in altro modo una corrispondente previdenza per la vecchiaia e l'invalidità (art. 123 cpv. 1 CC e 280 cpv. 3 CPC nelle versioni in vigore fino al 31 dicembre 2016).

4. In concreto è pacifico che AP 2 non dispone più di averi previdenziali, avendo ritirato in contanti l'8 giugno 2012 – con il presumibile consenso scritto della moglie

(art. 5 cpv. 2 LFLP: RS 831.42) – la sua prestazione d'uscita di fr. 85 759.– dal “secondo pilastro” per iniziare un'attività

lucrativa indipendente (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP; doc. P, doc. 4, dal 4° al 7° foglio). Ciò costituisce un “altro motivo” che rende impossibile la suddivisione delle prestazioni d'uscita nel senso dell'art. 122

CC e dà diritto a un'equa indennità secondo l'art. 124 cpv. 1 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016 (DTF 129 V 254 consid. 2.2, 127 III 438 consid. 2b). Ora, in una lettera del 28 giugno

2016 il Pretore aggiunto ha ricordato alla patrocinatrice delle parti di avere illustrato ai coniugi in udienza il contenuto degli art. 122 a 124 CC, di avere chiesto loro conferma circa il contenuto dell'accordo e di avere ricevuto risposta

affermativa, il marito sostenen­do che con una somma di circa fr. 30 000.– “avrebbe potuto vivere bene in __________

o in un paese tropicaleˮ. In simili circostanze il Pretore aggiunto ha precisato di avere nuovamente domandato a AP 2 se fosse sua intenzione rinunciare a un'indennità “che sarebbe stata ancora da definire” e l'interessato aveva ribadito “di non volere nulla”.

Le interpellazioni testé accennate potevano senz'altro convincere il primo

giudice sul fatto che i coniugi avevano firmato la convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione” (art.

279 cpv. 1 CPC). Su questo punto il rimprovero degli appellanti al Pretore aggiunto è non solo ingeneroso, ma finanche fuori luogo. Resta il fatto che in concreto tutto si ignora sui motivi per cui il marito ha rinunciato alla divisione dell'avere previdenziale della moglie e, soprattutto, sul modo in cui gli sarebbe garantita nonostante ciò una pensione. Una previdenza equivalente, dal profilo quantitativo e qualitativo, è data solo in presenza di averi pensionistici vin­colati (2° pilastro sufficiente o 3° pilastro A), di assicurazioni sulla vita, di proprietà immobiliari, di diritti d'abitazione a vita, di diritti di usufrutto di durata illimitata, di contributi alimentari senza limiti di tempo, eventualmente di libretti di risparmio o di cartevalori. La sostanza personale non basta (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 14 e 17 segg. ad art. 123 vCC; Baumann/Lauterburg in: FamKommentar, Schei­dung, vol. I, 2ª edizione, n. 16 segg. e 21 segg. ad art. 123 vCC; Walser in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 5 segg. ad art. 123 vCC; Ferreira in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 9 ad art. 124). Ne discende che in difetto di qualsiasi elemento concreto e in mancanza di indagini sulla possibilità per il marito di ricostituirsi una previdenza professionale idonea, il primo giudice non poteva omologare la citata convenzione, non essendo sufficiente la mera allusione dell'interessato a un ipotetico minor tenore di vita in altri Paesi, senza per altro alcuna seria prospettiva di trasferimento.

5. Gli appellanti chiedono di suddividere a metà la prestazione d'uscita maturata da AP 1 in costanza di matrimonio. Al riguardo fa stato l'art. 280 cpv.

1 CPC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, secondo cui il giudice omologa l'intesa se i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative modalità d'esecuzione (lett. a), se essi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti (lett. b) e se il giudice si convince che la convenzione corrisponde alla legge (lett. c). Applicabile essenzialmente al caso di ripartizione delle prestazioni d'uscita sulla base dell'art. 122 CC, tale norma può entrare in linea di conto anche nel caso in cui si tratti di attribuire un'indennità giusta l'art. 124 cpv. 1 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016 (Pichonnaz, op. cit., n. 4 art. 141 CC).

Nella fattispecie gli appellanti postulano – come detto – il riparto a metà la prestazione d'uscita maturata da AP 1 in costanza di matrimonio. Essi accennano altresì all'art. 124 cpv. 1 CC nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2016, ma non è chiaro se, non potendo ottenere nulla dal marito, la moglie chieda un'indennità adeguata in virtù di tale norma. Sia come sia, nel primo caso l'accordo difetta delle modalità di esecuzione (importo da trasferire, numero di conto o di polizza di libero passaggio su cui accreditare la somma: Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.

10 ad art. 280; Spycher in: Berner Kommentar, Schwei­zerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 8 ad art. 280) e della conferma della Cassa pensioni __________ circa l'attuabilità della divisione. Nel secondo caso, si tratterebbe di fissare *ex novo* un indennizzo, senza però che sia conosciuti tutti gli elementi che caratterizzano la situazione economica delle due parti, a cominciare dalle rispettive esigenze previdenziali (DTF 133 III 404 consid. 3.2). Così com'è proposta, l'intesa non può dunque essere omologata. Ai fini del giudizio occorre procedere ad accertamenti essenziali.

6. Nelle condizioni descritte questa Camera potrebbe indagare di propria iniziativa, in forza del principio inquisitorio illimitato che vige in materia di previdenza professionale. Sta di fatto che in concreto non si tratta di esperire l'una o l'altra prova a completazione dell'istruttoria, ma di assumere la documentazione necessaria, modificare la convenzione, interpellare i coniugi e controllare che la nuova regolamentazione pattuita sia conforme alla legge. Come non compete alla Camera civile di appello supplire alla più totale carenza probatoria e istruire essa medesima una causa per la prima volta, sostituendosi al giudice naturale (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.132 del 28 agosto 2012, consid. 8), non spetta alla medesima rimediare a mancanze essenziali nella fase di omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio. Fosse vero il contrario, in tutte le procedure di divorzio su richiesta comune con accordo completo la convenzione potrebbe essere controllata sommariamente in primo grado, lasciando all'autorità di ricorso il compito di emendarla e di cerziorarsi che la stessa rispetti la legge. Ciò non sarebbe ragionevolmente ammissibile.

Riguardo all'indennità adeguata dell'art. 124 cpv. 1 CC, questa Camera dovrebbe esaminare anzitutto se ne siano date le premesse e, in seguito, definirne l'ammontare. Al proposito non basta ripartire a metà il capitale che avrebbe costituito la prestazione d'uscita se non fosse intervenuto l'evento previden­ziale (prima tappa del ragionamento). Si deve tenere conto anche della concreta situazione econo­mica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio (seconda tappa del ragionamento: cfr. DTF 133 III 404 consid. 3.2; I CCA, sentenza inc. 11.201.43 del 17 agosto 2016, consid. 8a con riferimenti). Questa Camera dovrebbe pertanto istruire e decidere la questione alla stregua di un giudice naturale, ciò che sottrarrebbe alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per quanto riguarda la questione della previdenza professionale la sentenza impugnata dev'essere annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché esegua i necessari accertamenti e statuisca di nuovo (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC), come chiedono del resto gli appellanti in via subordinata.

7*. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta (almeno in subordine), ma non si deve trascurare che la procedura di ricorso si riconduce al loro atteggiamento contraddittorio davanti al Pretore aggiunto. Assistiti da una legale, prima essi hanno elaborato una convenzione, l'hanno sottoposta al Pretore aggiunto, l'hanno più volte confermata, poi sono tornati sul loro stesso operato e hanno censurato l'omologazione

del­l'accordo. Comportandosi in tal modo, essi hanno provocato costi parzial­mente inutili (art. 108 CPC). Si giustifica perciò che sopportino solidalmente la metà delle spese processuali (identiche a quelle di primo grado: art. 13 LTG). Non si attribuiscono ripetibili, non essendovi una parte soccombente che possa essere condannata a rifonderne (lo Stato può essere tenuto se mai ad

assumere spese processuali, non a versare ripetibili: art. 107 cpv. 2 CPC). L'attuale giudizio non incide invece sugli oneri di primo grado,

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno con compensazione delle ripetibili, come le parti medesime hanno pattuito (convenzione, clausola n. 10).

8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 2).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato per quanto riguarda l'omologazione della clausola n. 8 della convenzione sottoscritta dai coniugi il 6 aprile 2016 e gli atti sono ritornati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Le spese processuali ridotte, di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico degli appellanti in solido.

3. Notificazione all'avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).