Media Broadcast Precautionary Measure Appeal Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAParties seeking to prevent a media entity from broadcasting a television segment that associated them with illicit activities, including money laundering, initially obtained an ex parte precautionary measure, which was subsequently rejected after adversarial proceedings. Following an appeal against this rejection, during which the broadcast occurred because a request for a suspensive effect was denied, the appellants withdrew their appeal, which the appellate court treated as a desistment equating to losing the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll, held the appellants jointly liable for the reduced court fees, and noted that no costs indemnity was due to the opposing party since they were not called upon to provide observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Media Broadcast Precautionary Measure Appeal Withdrawal: Following an appeal against this rejection, during which the broadcast occurred because a request for a suspensive effect was denied, the appellants withdrew their appeal, which the appellate court treated as a desistment equating to losing the appeal. Consequently, the court struck the case from the roll, held the appellants jointly liable for the reduced court fees, and noted that no costs indemnity was due to the opposing party since they were not called upon to provide observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for striking the case from the role following the withdrawal of the appeal (desistenza).
Cited as the general principle regarding the obligation to bear court costs upon withdrawal/desistance.
Cited in relation to the adequate reduction of the judicial fee due to the case ending without a full judgment.
Testo completo
Incarto n. 11.2016.50 · Lugano 21 giugno 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Grisanti, giudice presidente,
vicecancelliere: · Fasola
sedente per statuire nella causa CA.2016.184/186 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza dell'11 maggio 2016 da
AP 1 AP 2 AP 3 (patrocinati dall'avv. dott. PA 1) contro
AO 1 (rappresentata dalla succursale AO 2 e patrocinata dall'avv. PA 2),
Ritenuto
in fatto: che l'11 maggio 2016 AP 1, AP
2 e AP 3 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché vietasse – già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292 CP – alla AO 1 e alla sua succursale AO 2 di diffondere o rendere altrimenti accessibile al pubblico – in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo – il servizio televisivo che l'ente radiotelevisivo intendeva mandare in onda all'interno del suo programma di attualità settimanale __________ e nel quale gli istanti erano accostati a un'inchiesta della procura della __________ denominata __________ e associati a "comportamenti illeciti, in particolare, ma non solo, in favore di organizzazioni criminali e/o finalizzati al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti";
che dopo avere in un primo tempo, l'11 maggio 2016, accolto la richiesta inaudita parte, il Pretore ha respinto dopo il contraddittorio l'istanza con decreto cautelare del 15 giugno 2016;
che contro il decreto appena citato AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 16 giugno 2016 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la loro istanza cautelare;
che una domanda di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata respinta, sempre il 16 giugno 2016, dal giudice delegato di questa Camera e il servizio incriminato è andato in onda quella stessa sera;
che l'appello non è stato notificato per osservazioni;
che il 17 giugno 2016 gli appellanti hanno comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso e chiesto di stralciare dai ruoli la procedura;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr.
sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid.
5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza;
che non si pone problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a formulare osservazioni;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste in solido a carico di AP 1, AP 2 e AP 3.
3. Notificazione a:
– avv. dott.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il giudice presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).