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11.2016.122 • TRAC TI 11.2016.122 Generato dall'IA

Appealability of Super-Provisional Custody Order Enforcement

Numero d'incarto 11.2016.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a marital dispute concerning the regulation of child custody and visitation rights, one party appealed a lower court's decision that imposed specific conditions on the father's supervised visitation, including requiring the mother to enforce the father's compliance with the court order under penalty of criminal sanction. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision, issued by the lower court without prior contradictory hearing as an explicitly "super-provisional" measure to enforce a prior order, was deemed non-appealable under established procedural law, rendering the claim for annulment and the ancillary request for free legal aid equally moot.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 339 cpv. 2 CPC, Art. 309 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 343 CPC, Art. 265 cpv. 1 CPC; Appealability of Super-Provisional Custody Order Enforcement: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision, issued by the lower court without prior contradictory hearing as an explicitly "super-provisional" measure to enforce a prior order, was deemed non-appealable under established procedural law, rendering the claim for annulment and the ancillary request for free legal aid equally moot.

Parole chiave

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affidamento provvisorio dei figli diritto di visita sorvegliato autorizzazione all’esecuzione questioni processuali audizione del figlio diritto acquisito Esecuzione di decisioni: decreto "supercautelare" non impugnabile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 137 III 417
Superprovisional Measures Not Appealable to Federal Supreme Court Without Exhausting Cantonal Instances
DTF 139 III 88
DTF 139 III 519
che tale principio vale anche trattandosi di decisioni prese dalle autorità di protezione dei minori (DTF 139 III 519 consid.
DTF 140 III 290
o dalle autorità di protezione degli adulti (DTF 140 III 290 con­sid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited as the basis for ordering the appellant to pay the costs following the inadmissibility of the appeal.

art. 117 lett. b CPC

This article was cited to reject the request for free legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.

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Testo completo

Incarti n. 11.2016.122 11.2016.123 · Lugano 2 dicembre 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa CA.2016.26 (esecuzione di decisioni) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 7 novembre 2016 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) contro

AP 1 (con recapito postale presso),

giudicando sul reclamo del 21 novembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto emesso dal Pretore il

9 novembre 2016 (inc. 11.2016.122) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.123);

Ritenuto

in fatto: che con decreto cautelare emesso il 14 ottobre 2016 in una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta da AP 1 (1974) contro il marito AO 1 (1962) il Pre­tore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha disciplinato, “nelle more istruttorie”, lo statuto dei figli M__________ (nata il 10 dicembre 2005), L__________ (nato il 6 apri­le 2007) ed E__________ (nato il 21 novembre 2008), attribuendo­ne la custodia alla madre, lasciando l'autorità parentale in comune ai genitori e regolando il diritto di visita paterno come segue:

3. Al padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma sorvegliata presso il __________ di __________ (c/o Istituto __________), con le seguenti modalità:

un sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e l'istituto, la prima volta il 22/23 ottobre 2016.

3.1 La madre è tenuta ad accompagnare i figli presso il __________ un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.

Il padre dovrà presentarsi agli incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non appena si saranno conclusi gli in­contri.

3.2 Durante l'esercizio del diritto/dovere di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.

3.3 Gli operatori del __________ dovranno trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento dei primi 4 diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero riscontrare dei disagi nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne immediato avviso alla Pretu­ra, affinché possano essere adottate le opportune misure;

che contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2016 per ottenere “nelle more istruttorie” l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale e la sospensione delle relazioni personali del padre con i figli sino all'emanazione del giudizio finale (inc. 11.2016.110);

che la domanda di effetto sospensivo contestuale all'appello è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 14 novembre 2016;

che nel frattempo, il 7 novembre 2016, AO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo di comminare alla moglie l'applicazione dell'art. 292 CP nel caso in cui disattenda le ingiunzioni contenute nel decreto cautelare del 14 ottobre 2014;

che con decreto supercautelare del 9 novembre 2016 il Pretore ha munito della comminatoria dell'art. 292 CP “i dispositivi n. 3 e 3.1 della decisione 14 ottobre 2016 (...) e segnatamente l'ordine imposto a AP 1 di accompagnare i figli presso il Punto d'Incontro ai fini del­l'esercizio sorvegliato delle relazioni personali fra il padre e i figli”, convocando le parti al contraddittorio del 21 novembre 2016;

che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 novembre 2016 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio e dell'effetto sospensivo

– l'annullamento del giudizio impugnato;

che il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni;

e considerando

in diritto: che le decisioni emanate dai Pretori in materia di esecuzione delle sentenze, adottate con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC), sono impugnabili mediante reclamo (art. 309 lett. a CPC) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che qualora la decisione imponga un obbligo di fare, il giudice dell'esecuzione può ordinare una comminatoria penale secondo l'art. 292 CP (art. 343 CPC);

che, come in tutte le procedure sommarie, anche nella procedura di esecuzione il giudice può statuire senza contraddittorio (Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, edizione 2012, vol. II, n. 2 ad art. 265);

che un provvedimento emesso senza contraddittorio è una decisione “superprovvisionale” (art. 265 cpv. 1 CPC) e non può essere oggetto di appello né di reclamo (DTF 137 III 417, confermata in DTF

139 III 88 consid. 1.1.1);

che tale principio vale anche trattandosi di decisioni prese dalle autorità di protezione dei minori (DTF 139 III 519 consid. 1.2.2)

o dalle autorità di protezione degli adulti (DTF 140 III 290 con­sid. 1.1);

che in circostanze del genere il decreto emesso dal Pretore il 9 novembre 2016, del resto espressamente indicato come “supercautelare”, non è impugnabile;

che, improponibile, il reclamo della convenuta sfugge così a ogni disamina;

che l'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

che le spese della sentenza odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

che la richiesta di gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto, il reclamo apparendo manifestamente destituito fin dal­l'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC);

che delle possibili ristrettezze economiche in cui versa la reclamante si tiene conto, in ogni modo, contenendo sensibilmente l'ammontare delle spese;

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

–; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).