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11.2016.121 • TRAC TI 11.2016.121 Generato dall'IA

Appeal Costs Remission Denial

Numero d'incarto 11.2016.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought the remission of court costs of 250 francs previously imposed by the appellate court following the inadmissibility of their appeal due to lack of grounds, an action that was later upheld by the Federal Tribunal which also imposed costs. The court rejected the request for remission, reasoning that under procedural rules, remission requires demonstrating that payment would lead to enduring severe financial hardship and that no economic improvement is foreseeable, which the appellant failed to establish with mere evidence of monthly payments and travel expenses, especially since the court had already moderated the original costs in light of potential difficulties.

Regesto Legislator

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Art. 112 cpv. 1 CPC, Art. 112 CPC, Art. 123 cpv. 2 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 LTF; Appeal Costs Remission Denial: The court rejected the request for remission, reasoning that under procedural rules, remission requires demonstrating that payment would lead to enduring severe financial hardship and that no economic improvement is foreseeable, which the appellant failed to establish with mere evidence of monthly payments and travel expenses, especially since the court had already moderated the original costs in light of potential difficulties.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ristrettezza finanziaria anticipo delle spese azione creditoria impugnabilità della decisione di rinvio termini di ricorso Condono di spese processuali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 112 cpv. 1 CPC

This article establishes the judge's authority to grant a deferment or remission (condono) of procedural costs in case of permanent indigence, which is the legal basis for the decision on the request for cost remission.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

This article is cited when assessing the possibility of an appeal to the Federal Tribunal against the current decision regarding the value in dispute.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

This article is cited when assessing the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

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Testo completo

Incarto n. 11.2016.121 · Lugano, 29 novembre 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire sulla richiesta del 9 novembre 2016 presentata da

IS 1

per ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa il 5 luglio 2016 da questa Camera (inc. 11.2016.54) nella causa SO.2016.326 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona che ha opposto il richie­dente all'

avv. (patrocinata dall'avv.),

Ritenuto

in fatto: che il 5 luglio 2016 questa Camera ha dichiarato irricevibile per carenza di motivazione un appello presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 13 giugno 2016 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona (inc. 11.2016.54);

che questa Camera ha posto le spese processuali di fr. 250.– a carico del­l'appellante, respingendo una richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello;

che contro la decisione appena citata IS 1 è insorto al Tribunale federale, vedendosi dichiarare inammissibile il ricorso in materia civile con sentenza 5A_574/2016 dell'11 agosto 2016;

che il Tribunale federale ha posto anch'esso le spese giudiziarie di fr. 300.– a carico di IS 1, respingendo a sua volta una richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel ricorso;

che il

9 novembre 2016 IS 1 si è rivolto all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando il condono delle spese processuali di fr. 250.– addebitategli da questa Camera;

che l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso la richiesta a questa Camera per competenza;

e considerando

in diritto: che “per il pagamento delle spese processuali il giudice può con­cedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);

che per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale da cui emana la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n.

12 ad art. 112; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 1a ad art. 112);

che tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 112 CPC);

che per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento di tali oneri rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun miglioramento della sua situazione economica sia da attendere per gli anni a venire (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112; Fischer in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 8 ad art. 112);

che tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC);

che in concreto IS 1 motiva la domanda di condono con un peggioramento del proprio ‟disagio economicoˮ, dovendo egli far fronte a pagamenti mensili di fr. 68.– all'Autorità regionale di protezione 2 e di fr. 50.– mensili allo Stato del Cantone Ticino, come pure assumere le spese di trasferta nella zona di __________ per esercitare il diritto di visita settimanale alla figlia;

che il solo fatto di dover versare fr. 118.– di rate mensili e di dover affrontare una trasferta settimanale nel Canton Zurigo ancora non sostanziano ristrettezze economiche gravi e durature, né rendono verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare nel corso degli anni;

che la prognosi negativa testé accennata appare tanto meno attendibile nel caso di un soggetto ancora relativamente giovane, nato nel 1970, il quale dovrebbe per lo meno rendere plausibile l'impossibilità di far fronte a impegni correnti seri, ma non particolarmente gravosi;

che nella sentenza del 5 luglio 2016 questa Camera aveva già moderato sensibilmente le spese processuali per tenere conto delle possibili difficoltà economiche in cui versava l'appellante (consid. 8), sicché incombeva a quest'ultimo documentare nella richiesta in che misura la sua situazione fosse peggiorata dopo di allora;

che invano si cercherebbe una qualsiasi motivazione al proposito nella richiesta, la quale si esaurisce laconicamente in quattro righe;

che nelle circostanze descritte non soccorrono lontanamente i requisiti per un condono;

che per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 250.– non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

decide: 1. La richiesta di condono è respinta.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a.

Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).