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11.2016.115 • TRAC TI 11.2016.115 Generato dall'IA

Divorce Appeal Dismissal and Fee Waiver on Grounds of Appellant's Lack of Legal Knowledge

Numero d'incarto 11.2016.115
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding where the appellant had filed a challenge against the acting judge, which was dismissed by the lower court, the appellant subsequently filed an appeal against that dismissal, citing an inability to understand the impugned judgment and asserting a right to adequate legal representation. The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, classifying it as a voluntary renunciation equivalent to a finding of defeat, but ultimately waived the collection of court fees due to equitable grounds, specifically noting the appellant's lack of legal knowledge and representation, while also determining that no reimbursement of procedural costs to the opposing party was warranted as the appeal had not been served.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Divorce Appeal Dismissal and Fee Waiver on Grounds of Appellant's Lack of Legal Knowledge: The appellate court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, classifying it as a voluntary renunciation equivalent to a finding of defeat, but ultimately waived the collection of court fees due to equitable grounds, specifically noting the appellant's lack of legal knowledge and representation, while also determining that no reimbursement of procedural costs to the opposing party was warranted as the appeal had not been served.

Parole chiave

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causa di divorzio spese legali rinuncia al diritto rimborso delle spese motivi che possono invocarsi procedura civile Stralcio del reclamo dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

The court struck the case from the roll due to the withdrawal of the appeal, as stipulated by this procedural rule.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

The court decided not to collect court fees due to 'equitable reasons' based on this article, relating to the appellant acting without counsel.

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Testo completo

Incarto n. 11.2016.115 · Lugano 24 novembre 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Giani, vicepresidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2016.1759 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 12 aprile 2016 da

AP 1 nei confronti del

Pretore aggiunto del Distretto di

nell'ambito della causa DM.2013.150 (azione di divorzio su richiesta unilaterale) da lui promossa con petizione del 16 maggio 2013 nei confronti di

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 5 agosto 2016;

Ritenuto

in fatto: che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 16 maggio 2013 da AP 1 (1968) nei confronti della moglie AO 1 (1968), con istanza del 12 aprile 2016 l'attore ha ricusato il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________;

che con decisione del 5 agosto 2016 il Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto l'istanza di ricusa, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla moglie fr. 800.– per ripetibili;

che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2016 in cui lamentando di non essere in grado di apprendere i contenuti del giudizio impugnato e sostiene di avere il diritto di essere adeguatamente rappresentato davanti alla giustizia;

che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

che il 10 novembre 2016 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, così come di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello, o un reclamo, di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106

cpv. 1 CPC);

che nel caso specifico soccorrono equi motivi per rinunciare a ogni prelievo, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.

107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili, il rimedio non essendo stato notificato per osservazioni;

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Notificazione a:

–; – avv. dott..

Comunicazione a:

– avv.;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).