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11.2016.110 • TRAC TI 11.2016.110 Generato dall'IA

Withdrawal of Custody Appeal and Waiver of Costs

Numero d'incarto 11.2016.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a matrimonial protection action where the lower court issued a precautionary decree granting the mother custody of the children, establishing joint parental authority, and regulating supervised paternal visitation rights, the appellant mother appealed seeking exclusive parental authority and suspension of paternal visitation during the investigation phase. The appellate court noted that the appellant subsequently withdrew her appeal, which constitutes a withdrawal from the proceedings, leading to the case being struck from the roll; however, due to exceptional equitable grounds—namely, that the appellant acted without legal counsel in a family law matter and was likely in difficult financial circumstances—the court waived the collection of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF, Art. 46 cpv. 2 LTF; Withdrawal of Custody Appeal and Waiver of Costs: The appellate court noted that the appellant subsequently withdrew her appeal, which constitutes a withdrawal from the proceedings, leading to the case being struck from the roll; however, due to exceptional equitable grounds—namely, that the appellant acted without legal counsel in a family law matter and was likely in difficult financial circumstances—the court waived the collection of procedural costs.

Parole chiave

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procedura di affidamento genitoriale situazione finanziaria desistenza dall'azione diritto matrimoniale rinuncia al diritto spese di procedura Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 1 CPC

Used to qualify the withdrawal of the appeal as a desistment.

art. 241 cpv. 3 CPC

Used to rule on striking the case from the roll following the desistment.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating judicial costs following a withdrawal (though exceptionally waived).

art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC

Cited as the basis for exceptionally waiving the collection of judicial costs.

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Testo completo

Incarto n. 11.2016.110 · Lugano 16 dicembre 2016/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliere: · Fasola

sedente per giudicare nella causa SO.2016.668 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 24 agosto 2016 da

IS 1 ora in (con recapito postale presso) contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 24 ottobre 2016 presentato da IS 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 14 ottobre 2016;

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto cautelare emesso il 14 ottobre 2016 in una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta da IS 1 (1974) contro il marito CO 1 (1962) il Pre­tore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha ammesso l'assunzione di talune prove documentali e “nelle more istruttorie” ha disciplinato lo statuto dei figli M__________ (nata il 10 dicembre 2005), L__________ (nato il 6 aprile 2007) ed E__________ (nato il 21 novembre 2008), attribuendo­ne la custodia alla madre, lasciando l'autorità parentale in comune ai genitori e regolando il diritto di visita paterno come segue:

3. Al padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma sorvegliata presso il __________ di __________ (c/o Istituto __________), con le seguenti modalità:

un sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e l'istituto, la prima volta il 22/23 ottobre 2016.

3.1 La madre è tenuta ad accompagnare i figli presso il __________ un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.

Il padre dovrà presentarsi agli incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non appena si saranno conclusi gli in­contri.

3.2 Durante l'esercizio del diritto/dovere di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.

3.3 Gli operatori del __________ dovranno trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento dei primi 4 diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero riscontrare dei disagi nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne immediato avviso alla Pretu­ra, affinché possano essere adottate le opportune misure.

Non sono state prelevate spese. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

B. Contro il decreto cautelare appena citato IS 1 è insorta il 24 ottobre 2016 a questa Camera per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – che già “nelle more istruttorie” l'autorità parentale sia attribuita esclusiva­mente a lei e le relazioni personali del padre con i figli siano sospese fino all'emanazione del giudizio finale. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

C. Con decreto del 2 dicembre 2016 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio siccome l'appello appariva privo di probabilità di successo (inc. 11.2016.111).

D. Il 12 dicembre 2016 AP 1 ha comunicato di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo, la reclamante avendo agito da sé senza l'ausilio di un legale, per di più in una causa di diritto di famiglia, e versando verosimilmente in difficili condizioni finanziarie (art. 107 cpv. 1 lett. c e f CPC). Non si pone problema di ripetibili, il rimedio non essendo stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).