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11.2016.107 • TRAC TI 11.2016.107 Generato dall'IA

Canton v. Parents: Appeal Regarding Reimbursement for Social Assistance Placement Costs

Numero d'incarto 11.2016.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal filed by parents challenging a lower court's decision which held them liable to reimburse the Canton for social assistance funds advanced for their child's extra-familial placement, totaling over 32,000 francs. The court found that the appeal was largely inadmissible due to the appellants' failure to provide specific counter-arguments to the initial judgment's findings, particularly regarding the application of cantonal regulations for calculating placement costs and their financial capacity, as their arguments concerning income discrepancies and relevance of evidence were raised belatedly or insufficiently reasoned; therefore, the appeal was rejected in the measure it was deemed receivable, confirming the reimbursement order and denying the request for free legal aid because the appeal lacked prospects of success from the outset.

Regesto Legislator

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Art. 289 cpv. 2 CC, Art. 295 CPC, Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 294 cpv. 1 CC, Art. 285 CC, Art. 317 cpv. 1 CPC; Canton v. Parents: Appeal Regarding Reimbursement for Social Assistance Placement Costs: The court found that the appeal was largely inadmissible due to the appellants' failure to provide specific counter-arguments to the initial judgment's findings, particularly regarding the application of cantonal regulations for calculating placement costs and their financial capacity, as their arguments concerning income discrepancies and relevance of evidence were raised belatedly or insufficiently reasoned; therefore, the appeal was rejected in the measure it was deemed receivable, confirming the reimbursement order and denying the request for free legal aid because the appeal lacked prospects of success from the outset.

Parole chiave

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rimborso dell'aiuto sociale spese di gratuito patrocinio collocamento del minore sentenza civile godimento dei diritti civili mancanza di prova

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 137 III 618
Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid.
DTF 136 V 135
DTF 141 III 404
317), l'ammontare delle spese di collocamento va determinato in conformità alle ordinanze amministrative applicabili nel rispettivo Cantone (DTF 141 III 404 consid.
DTF 141 III 405
È vero che simili ordinanze amministrative non vincolano il giudice, ma è altrettanto vero che ove intenda scostarsene il giudice deve motivare adeguatamente la propria decisione (DTF 141 III 405 consid.
DTF 137 III 617
Maintenance Calculation Appeal Insufficiently Specified
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 294 cpv. 1 CC

Cited in the reasoning regarding the right of foster parents to adequate compensation, which underpins the decision regarding maintenance contributions.

art. 289 cpv. 2 CC

Cited in the reasoning regarding the transmission of the claim for maintenance contributions to the public entity that advances them.

art. 295 CPC

Cited in the reasoning indicating that the action for payment of these contributions is governed by the simplified procedure.

art. 311 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the deadline for appealing decisions rendered by the Justice of the Peace under the simplified procedure.

art. 308 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning establishing the minimum litigation value for appealability in pecuniary matters.

art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain when a purely annulment request might be admissible on appeal (failure to rule on an essential part of the claim).

art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC

Cited in the reasoning to explain when a purely annulment request might be admissible on appeal (facts needing completion on essential points).

art. 316 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the power of the appellate court to take evidence itself.

art. 317 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the admissibility of arguments raised for the first time on appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied in the dispositive to order that court costs follow the outcome of the case (loser pays).

art. 117 lett. b CPC

Applied in the dispositive to reject the request for free legal aid because the appeal was deemed hopeless from the start.

Art. 67 RL 6.4.2.1.1

Cited in the reasoning regarding the state's right of recourse against parents based on parameters applicable to social assistance, specifically concerning the compensation rate.

Art. 70 RL 6.4.2.1.1

Cited in the reasoning regarding the state's right of recourse against parents based on parameters applicable to social assistance, irrespective of judicial or administrative placement decision.

art. 68 cpv. 2 RL 6.4.2.1.1

Cited in the reasoning establishing that the parents' objection to the child's placement does not justify exemption from cost participation.

art. 67 cpv. 1 RL 6.4.2.1.1.5

Cited in the reasoning to justify the lower court's reliance on the recommendations of the Department of Health and Social Affairs for determining placement costs.

art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin

Cited in the reasoning as part of the legal framework for determining the amount of placement expenses based on administrative ordinances.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning section regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court (LTF).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the reasoning section regarding the threshold for appeal to the Federal Supreme Court in pecuniary matters.

art. 113 LTF

Cited in the reasoning section regarding the possibility of subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is inadmissible.

art. 116 LTF

Cited in the reasoning section regarding the grounds for subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the reasoning section regarding the suspension of appeal deadlines during judicial holidays.

art. 90 LTF

Cited in the reasoning section regarding the types of decisions subject to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 93 LTF

Cited in the reasoning section regarding the types of decisions subject to appeal to the Federal Supreme Court.

art. 95 LTF

Cited in the reasoning section regarding the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 98 LTF

Cited in the reasoning section regarding the grounds for appeal to the Federal Supreme Court.

art. 285 CC

Cited in the reasoning regarding the requirement to base maintenance claims on the child's needs and the family's economic capacity.

Art. 64 LTF

Was not cited in the final orders.

Art. 93 LTF

Was not cited in the final orders.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Was not cited in the final orders.

Art. 66 al. 1 LTF

Was not cited in the final orders.

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Testo completo

Incarti n. 11.2016.107 11.2016.108 · Lugano 3 aprile 2018/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa SE.2015.114 (mantenimento del figlio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 23 dicembre 2015 dallo

Stato del Cantone Ticino, Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità

contro

AP 1, e AP 2 (patrocinati dall'avv. PA 1), giudicando sull'appello del 20 ottobre 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 settembre 2016 (inc. 11.2016.107) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.108);

Ritenuto

in fatto: A. A__________, nato il 7 dicembre 2012, figlio di AP 2 (1981), cittadino portoghese, e di AP 1 (1977), è stato collocato per decisione dell'Autorità regionale di protezione

15 in una famiglia affidataria dall'8 giugno 2013 al 31 luglio 2014 (“affidamento familiare SOS”) e in affidamento extrafamiliare dopo di allora.

B. Il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha anticipato il pagamento delle rette per il collocamento, versando ai terzi affidatari un compenso di fr. 2250.– mensili dall'8 giugno 2013 al 31 luglio 2014, di fr. 1800.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2014 e di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015, per complessivi fr. 42 975.–. A carico dei genitori esso ha posto una partecipazione di fr. 2290.– mensili dall'8 giugno al 31 luglio 2013, di fr. 1960.– mensili dal 1° agosto 2013 al 31 marzo 2014, di fr. 2046.– mensili dal 1° aprile al 31 luglio 2014, di fr. 1800.– mensili dal 1° agosto al 31 ottobre 2014 e di fr. 728.– mensili dopo di allora. I genitori hanno rifiutato il pagamento.

C. Decaduto infruttuoso il 14 dicembre 2015 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2015.80), con petizione non motivata del 23 dicembre successivo l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha chiesto al Pretore Distretto di Bellinzona di

accertare che AP 2 e AP 1 devono allo Stato una partecipazione di fr. 36 107.– per i costi dovuti al collocamento di A__________

dal­l'8 giugno 2013 al 28 febbraio 2015 e di condannarli a rifondere al Cantone complessivi fr. 32 527.– (fr. 36 107.– meno le rendite completive dell'Assicurazione per l'invalidità erogate direttamente all'Ufficio, di fr. 3580.–).

D. Su richiesta dei convenuti, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha introdotto il

22 aprile 2016 una petizione motivata in cui ha ribadito le proprie richieste. Nelle loro risposta del 20 giugno 2016 AP 2 e AP 1 hanno proposto di respingere la petizione e hanno postulato il gratuito patrocinio. Quest'ultima richiesta è stata respinta dal Pretore aggiunto il 1° luglio 2016. All'udienza del 14 settembre 2016, indetta per il dibattimento, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e hanno notificato prove che il Pretore aggiunto non ha ammesso. Esse hanno tenuto così seduta stante la discussione finale, confermando il loro punto di vista. Statuendo il 19 settembre 2016, il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e ha

obbligato i convenuti a rifondere allo Stato la somma di fr. 32 527.– senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un appello del 20 ottobre 2016 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto perché completi l'istruttoria e decida di nuovo. L'appello non è stato notificato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

Considerando

in diritto: 1. I contributi di mantenimento in favore di un figlio spettano al figlio stesso, ma la pretesa si trasmette all'ente pubblico se li anticipa (art. 289 cpv. 2 CC). L'azione intesa al pagamento di tali contributi è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto

tale requisito è dato, ove si consideri la somma richiesta ai convenuti (fr. 32 527.–). Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata al patrocinatore dei convenuti il 20 settembre 2016. Introdotto il 20 ottobre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Gli appellanti chiedono di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto “per un nuovo giudizio previa completazione dei fatti inerenti [a]gli elementi da accertare per stabilire gli eventuali contributi di mantenimento a carico dei genitori”. Se non che, l'appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC).

a) Nel caso specifico gli appellanti postulano – come detto – il rinvio degli atti al

primo giudice perché i fatti siano completati su “punti essenziali costituiti dagli accertamenti per la commisurazione

del contributo alimentare per il figlio minorenne” e perché siano assunte le “prove notificate”. Tutto si ignora però sui mezzi istruttori che essi intenderebbero far esperire. Quanto alle prove da loro offerte e rifiutate dal Pretore aggiunto (il richiamo dell'incarto dall'Autorità regionale di protezione 15 e di quello relativo al manteni­mento di __________ D__________, figlio del primo matrimonio della convenuta), gli appellanti non si confrontano con la motivazione del Pretore aggiunto, che ha definito tali prove irrilevanti, sia perché non v'era dubbio né contestazione sul periodo di affidamento indicato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, sia perché l'incarto relativo al mantenimento di __________ D__________ non contiene elementi utili ai fini del giudizio (sentenza impugnata, pag. 3). Ciò posto, l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile già per carenza di motiva­zione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

b) Gli appellanti nemmeno chiedono a questa Camera, del resto, di assumere essa medesima le prove rifiutate dal primo giudice (art. 316 cpv. 3 CPC), né spiegano perché, ritenesse fondato l'appello, la Camera non potrebbe giudicare nel merito. Certo, essi pretendono che i fatti debbano essere completati su punti essenziali, ma non si intravede perché ciò non potrebbe avvenire da parte della Camera. Critiche sufficientemente motivate sulla situazione finanziaria dei genitori potevano essere trattate, del resto, sulla base della documentazione agli atti. Nulla impediva pertanto agli appellanti di formulare conclusioni riformatorie sulla loro partecipazione al compenso per l'affidamento di A__________. Limitandosi a sollecitare l'annullamento puro e semplice del giudizio impugnato, essi hanno introdotto un appello che potrebbe essere dichiarato improponibile anche per difetto di conclusioni nel merito (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c).

c) Un appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF

136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d con rinvii). Ora, nel caso specifico si può desumere dalla motivazione del ricorso che i convenuti perseguono

l'esonero da ogni partecipazione ai costi per l'affidamento di A__________, mirando in tal modo al rigetto della petizione. Ne discende che, seppure al limite, l'appello può essere vagliato nel merito.

3. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che i genitori affilianti (nell'accezione dell'art. 294 cpv. 1 CC) hanno

diritto a un congruo compenso per le cure prestate al figlio, compenso che va determinato in base alle raccomandazioni diramate dal Dipartimento della sanità e della socialità. Egli ha ricordato altresì che, qualora anticipi tale compenso (in particolare per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), lo Stato ha facoltà di regresso sui genitori facendo capo ai parametri applicabili in materia di assistenza sociale, che il collocamento sia stato deciso da un'autorità giudiziaria o amministrativa (art. 67 e 70 del regolamento della legge per le famiglie: RL 6.4.2.1.1). Ciò posto, il primo giudice ha verificato la conformità del compenso nel caso specifico ai requisiti di legge, appurandone la correttezza, mentre i convenuti si limitavano da parte loro a contestare genericamente il calcolo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Per il Pretore aggiunto, infine, il fatto che i genitori censurassero il collocamento del figlio non giustifica un esonero dei medesimi dalla partecipazione alle spese (art. 68 cpv. 2 del citato regolamento), né costoro possono reputarsi indigenti. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione e la condanna dei convenuti al versamento di fr. 32 527.–.

4. Gli appellanti rimproverano in primo luogo al Pretore aggiunto di non avere commisurato le pretese dell'Ufficio del sostegno sociale e del­l'inserimento al fabbisogno del figlio né alla capacità economica della famiglia, violando l'art. 285 CC. Sostengono che gli importi posti a loro carico eccedono, almeno per i mesi di giugno e luglio del 2013 e da aprile a luglio del 2014, il fabbisogno in denaro del figlio definito sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. A parte il fatto però che l'argomento è addotto per la prima volta in appello e risulta pertanto di dubbia ricevibilità (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 317), l'ammontare delle spese di collocamento va determinato in conformità alle ordinanze amministrative applicabili nel rispettivo Cantone (DTF 141 III 404 consid. 4.2.2 con rinvio al­l'art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin: RS 211.222.338; nel Ticino: art. 67 cpv. 1 del noto regolamento), non in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orientamento professionale del Canton Zurigo. Tali costi infatti possono variare sensibilmente da una regione all'altra, anche in funzione della domanda e dell'offerta (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ªedizione, pag. 889 n. 1362). È vero che simili ordinanze amministrative non vincolano il giudice, ma è altrettanto vero che ove intenda scostarsene il giudice deve motivare adeguatamente la propria decisione (DTF 141 III 405 consid. 4.2.3). A ragione il Pretore aggiunto si è fondato quindi, nella fattispecie, sulle “raccomandazioni del Dipartimento della sanità e della socialità relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi del­l'art. 294 CC”, del 15 dicembre 2009 e del 23 dicembre 2014 (RL 6.4.2.1.1.5). Gli appellanti non pretendono del resto che, verificando la corretta applicazione di tali raccomandazioni da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, egli sarebbe caduto in errore.

5. Sostengono altresì i convenuti che gli importi stabiliti dal primo giudice sono eccessivi e sproporzionati per rapporto alla loro situazione finanziaria, la quale non è quella che si desume dal doc. T. Essi fanno valere in particolare che nei mesi di giugno e luglio del 2013 AP 2 non ha guadagnato fr. 4482.–, ma solo fr. 3700.– mensili, mentre dall'agosto del 2013 al marzo del 2014 ha percepito unicamente indennità di disoccupazione varianti da fr. 2500.– a fr. 2800.– mensili. Dopo di allora e fino all'ottobre del 2014 egli avrebbe guadagnato poi fr. 3800.– mensili, riscuotendo nuovamente “per un dato periodo” indennità di disoccupazione varianti da fr. 2500.– a fr. 2800.– mensili. Il Pretore aggiunto gli avrebbe imputato così, almeno fino all'ottobre del 2014, redditi superiori a quelli effettivamente conseguiti “per differenze varianti dai fr. 700.– ai fr. 1600.– mensili”.

L'argomentazione è, una volta ancora, nuova senza essere fondata su fatti o prove nuove, ciò che basterebbe per dichiararla irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Si volesse da ciò prescindere, al proposito l'appello risulterebbe ugualmente irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato invero che i convenuti si limitavano a criticare genericamente i conteggi del­l'Ufficio del sostegno sociale e del­l'inserimento, senza spiegare perché fossero erronei. E con tale motivazione gli appellanti non si confrontano. Per di più, contestazioni pecuniarie devono essere cifrate (DTF

137 III 617), mentre nell'appello i convenuti si limitano ad affermare che i redditi accertati dal Pretore aggiunto non sono quelli effettivi, salvo omettere di illustrare perché, calcoli alla mano, ciò li esonererebbe da ogni partecipazione ai costi di collocamento. Quanto alla loro situazione finanziaria, essi contestano che sia quella risultante dal doc. T, ma dimenticano che quest'ultimo documento si fonda sui giustificativi del doc. U, da loro neppure discussi. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.

6. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, non essendosi chieste osservazioni all'appello. Quanto al gratuito patrocinio, il beneficio non entra in linea di conto, giacché l'appello appariva fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano gli appellanti si tiene calcolo, in ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

7. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico degli appellanti in solido.

3. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

4. Notificazione a:

– avv.; – Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità, Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).