Divorce Action Procedural Disposition Appealability
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a unilateral divorce action where the appellant requested an immediate ruling on the divorce in principle, reserving the liquidation of the matrimonial property regime for a separate judgment, the lower court refused this request to limit the proceedings to a single issue. The appellate court determined that the lower court's decision to deny the limitation of the procedure constituted a mere procedural organizational disposition, which, under the applicable code, is only appealable via a *reclamo* (complaint) within ten days, not an *appello* (appeal). Because the appellant filed an *appello* after the ten-day period following notification, the appeal was deemed inadmissible both as an appeal and, if treated as a *reclamo*, as untimely, resulting in the imposition of court costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125 lett. a CPC, Art. 319 lett. b CPC, Art. 283 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 125 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Divorce Action Procedural Disposition Appealability: The appellate court determined that the lower court's decision to deny the limitation of the procedure constituted a mere procedural organizational disposition, which, under the applicable code, is only appealable via a *reclamo* (complaint) within ten days, not an *appello* (appeal). Because the appellant filed an *appello* after the ten-day period following notification, the appeal was deemed inadmissible both as an appeal and, if treated as a *reclamo*, as untimely, resulting in the imposition of court costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to establish that procedural orders are only challengeable by complaint (reclamo), not appeal, leading to inadmissibility of the appeal.
Cited to determine that the complaint filing deadline (which was applicable but not met) is ten days for procedural orders.
Cited in the reasoning (Considerando 1) to contextualize the request for simplification of proceedings which led to the procedural order being challenged.
Cited in the reasoning (Considerando 1) to support the classification of the decision as a procedural order.
Rule applied in the dispositive for allocating court costs based on defeat.
Mentioned regarding the competence to judge the appeal if it were a complaint, but the procedural inadmissibility (based on CPC articles) was the final ground for rejection.
Cited in the final part of the decision to inform about the remedies available against the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning (Considerando 3) regarding the admissibility of the appeal in civil matters regardless of value in divorce cases.
Cited in the section detailing available legal remedies (Federal remedies).
Cited in the section detailing available legal remedies (Federal remedies).
Cited in the section detailing available legal remedies (Federal remedies).
Cited in the section detailing available legal remedies (Federal remedies).
Cited in the section detailing available legal remedies (Federal remedies) concerning suspension of appeal deadlines.
Although the cost order in point 3 cites Art. 106 CPC, the general framework for costs in appeals might implicitly relate to this, but since Art. 106 CPC is explicitly used in the dispositive for costs, Art. 66 LTF should be excluded as it is not explicitly cited in the orders 1-4.
Testo completo
Incarto n. 11.2015.80 · Lugano 29 ottobre 2015/rn · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice: · Giani, vicepresidente,
vicecancelliere: · Fasola
sedente
per statuire nella causa DM. 2015.37 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 13 marzo 2015 da
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1) contro
AO 1 nata (patrocinata dall'avv. PA 2)
giudicando sull'appello del 19 agosto 2013 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 10 settembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1940) e CO 1 (1941) si sono sposati ad __________ il 25 maggio 1967. Dal matrimonio è nato N__________, il 17 agosto 1967. I coniugi vivono separati dal febbraio del 2003 quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________. Con
sentenza del 4 agosto 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione dei coniugi.
B. Il 13 marzo 2015 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore chiedendo la liquidazione del regime dei beni e offrendo un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili. Egli ha altresì chiesto una decisione immediata sul principio del divorzio e il rinvio di quello sulla liquidazione del regime dei beni. All'udienza del 30 aprile 2015 il Pretore aggiunto ha accertato che i coniugi concordavano sul principio del divorzio. Il
5 maggio 2015 AP 1 ha reiterato la richiesta di pronunciare il divorzio rinviando a un giudizio separato le conseguenze dello stesso. Il 22 maggio 2015 AO 1 si è opposta alla richiesta dell'attore. Richiamato l'incarto dell'autorità regionale di protezione 15 concernente l'istituzione di una curatela generale in favore di AP 1, nei loro rispettivi memoriali conclusivi sulla questione della limitazione del giudizio, le parti hanno mantenute inalterati i loro punti di vista. Statuendo il 10 settembre 2015, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta. Non sono state prelevate spese processuali né assegnate ripetibili, rinviate al merito.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 settembre 2015 nel quale postula l'accoglimento dell'istanza con conseguente pronuncia del divorzio e il rinvio della liquidazione del regime dei beni a un giudizio separato. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie l'attore ha postulato l'emanazione di una decisione sul principio del divorzio “con una decisione parziale” rinviando a un successivo giudizio separato la decisione sulle conseguenze del divorzio. In sostanza, dal profilo processuale, egli ha chiesto al Pretore aggiunto di limitare il procedimento a una singola questione o conclusione sulla base dell'art. 125 lett. a CPC (cfr. Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 283). E il primo giudice l'ha respinta senza esprimersi sul merito della questione. In tali circostanze egli non ha emanato una decisione incidentale o parziale bensì una disposizione ordinatoria processuale (Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leueberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 13 ad art. 283; Gschwend/ Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 20 ad art. 125; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, Berna 2012, n. 28 ad art. 125; Kaufmann in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 18 ad art. 125). Premesso ciò, per l'art. 319 lett. b CPC le “disposizione ordinatoria processuale” sono impugnabili solo mediante reclamo. La medesima conclusione varrebbe anche nell'ipotesi di una disgiunzione della causa ai sensi dell'art. 283 cpv. 2 CPC (Fank-hauser, op. cit., loc. cit.; Van de Graaf in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n.
4 ad art. 283). Un eventuale appello non entra pertanto in linea di conto. L'impugnazione va dichiarata irricevibile e andrebbe trasmessa alla terza Camera civile competente per materia (art. 48 lett. c n. 1 LOG).
In concreto, tuttavia, prima di farlo seguire a tale Camera, occorre verificare nondimeno ch'esso non sia irricevibile o manifestamente infondato, poiché in caso contrario la trasmissione si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Ora, trattandosi una disposizione ordinatoria processuale l'art. 321 cpv. 2 CPC prevede che il termine di reclamo è di dieci giorni. Nella fattispecie la decisione impugnata è stato notificata al patrocinatore dell'attore il 14 settembre 2015. Depositato il 29 settembre 2015 l'appello in esame si rivela tardivo.
Non si disconosce che nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata il Pretore aggiunto si è, in particolare, limitato a riprodurre gli art. 319 e 321 CPC, senza specificare esplicitamente il termine di reclamo. La natura ordinatoria della decisione impugnata non poteva sfuggire tuttavia al patrocinatrice dell'attore, tanto meno ove si consideri la semplificazione del processo (art. 125 CPC) è regolata al capitolo 1 del Titolo nono del Codice di diritto processuale civile svizzero concernente la direzione del processo che regola le disposizioni ordinatorie come espressamente indicato dall'art. 124 cpv. 1 seconda frase CPC. La decisione con cui il giudice rifiuta di limitare il processo a singole questioni, dunque, non può che essere una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell'art. 321 cpv. 2 CPC. Al riguardo il patrocinatore dell'attore non poteva avere dubbi sul termine corretto. Si aggiunga che, ad ogni modo, nel rimedio AP 1 non allude ad alcun rischio di pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC, ciò che renderebbe una volta di più irricevibile il rimedio esperito. Ne segue che anche il reclamo è inammissibile.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il rimedio non essendo stato oggetto di notificazione alla controparte.
3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un'azione di divorzio in sé non ha carattere patrimoniale, il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (Güngerich in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 13 ad art. 51).
Per questi motivi,
decide: 1. Trattata come appello, l'impugnazione è irricevibile.
2. Trattata come reclamo, l'impugnazione è irricevibile.
3. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.
4. Notificazione a:
– avv. ; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello
Il vicepresidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).