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11.2015.77 • TRAC TI 11.2015.77 Generato dall'IA

Sewage Pipe Easement and Cost Allocation Dispute

Numero d'incarto 11.2015.77
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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This appeal concerns a dispute over an existing, unrecorded sewage pipe crossing the appellant's property (particella n. 376) from the adjacent property (particella n. 380) to connect to the municipal sewer system. The lower court initially ordered the removal of the pipe but, on a prior appeal, this Court rejected the removal claim and ordered the constitution of a necessary right of way (servitù di condotta necessaria) in favor of the pipe's owners, remitting the case to determine compensation. The appellant, who had initially demanded substantial compensation but then only confirmed the original petition (leaving the indemnity amount blank) after a second expert valued it at a minimal amount based on expropriation law, appealed the subsequent decision that held him responsible for the costs and fees based on the principle that the party requesting a legal easement typically bears the costs unless the opponent's demands were excessive or obstructive. The Court reasoned that while the appellant was successful on the counterclaim for the easement, he was unsuccessful in his primary claim for the pipe's removal, and since he did not persist in his earlier, potentially excessive indemnity demand, there was no basis to deviate from the rule of cost allocation in easement cases; therefore, costs from the first instance were split equally because the parties succeeded and failed on different parts of the consolidated action (removal vs. easement constitution), and similarly, the appeal costs were split equally.

Regesto Legislator

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Art. 404 cpv. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Sewage Pipe Easement and Cost Allocation Dispute: 376) from the adjacent property (particella n. 380) to connect to the municipal sewer system. The lower court initially ordered the removal of the pipe but, on a prior appeal, this Court rejected the removal claim and ordered the constitution of a necessary right of way (servitù di condotta necessaria) in favor of the pipe's owners, remitting the case to determine compensation. The appellant, who had initially demanded substantial compensation but then only confirmed the original petition (leaving the indemnity amount blank) after a second expert valued it at a minimal amount based on expropriation law, appealed the subsequent decision that held him responsible for the costs and fees based on the principle that the party requesting a legal easement typically bears the costs unless the opponent's demands were excessive or obstructive. The Court reasoned that while the appellant was successful on the counterclaim for the easement, he was unsuccessful in his primary claim for the pipe's removal, and since he did not persist in his earlier, potentially excessive indemnity demand, there was no basis to deviate from the rule of cost allocation in easement cases; therefore, costs from the first instance were split equally because the parties succeeded and failed on different parts of the consolidated action (removal vs. easement constitution), and similarly, the appeal costs were split equally.

Parole chiave

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servitù legale diritto di passo ripartizione delle spese tasse di allacciamento fognario diritto di togliere le addizioni costi di espropriazione Servitù di condotta necessaria; reclamo in materia di spese giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 110 CPC

Procedural rule applied to declare the appeal admissible based on the applicable law for appealing cost decisions.

art. 405 cpv. 1 CPC

Procedural rule applied to determine that the law in force at the time of the decision applies to the appeal.

art. 112 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the section detailing remedies available against the current decision regarding federal appeal admissibility.

art. 95 a 98 LTF

Cited in the section detailing grounds for a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited in the section detailing the threshold for admissibility of a civil appeal based on the value in dispute.

art. 113 LTF

Cited in the section detailing the possibility of a subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is inadmissible.

art. 116 LTF

Cited in the section detailing the grounds for a subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited in the section detailing the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 694

Cited in the reasoning section concerning the principle for cost allocation in servitude establishment cases (though only procedural/cost rules in the dispositive are strictly required).

art. 110 CPC

Referenced in the reasoning section to justify the admissibility of the appeal concerning costs.

art. 110 CPC

Referenced in the reasoning section to justify the admissibility of the appeal concerning costs.

art. 110 CPC

Referenced in the reasoning section to justify the admissibility of the appeal concerning costs.

art. 74 LTF

Cited in the reasoning section when confirming the value in dispute does not meet the threshold for federal appeal.

art. 110 CPC

Referenced in the reasoning section to justify the admissibility of the appeal concerning costs.

art. 110 CPC

Referenced in the reasoning section to justify the admissibility of the appeal concerning costs.

art. 110 CPC

Referenced in the reasoning section to justify the admissibility of the appeal concerning costs.

art. 404 cpv. 1 CPC

Procedural rule establishing that pre-2011 proceedings continue to be governed by old cantonal law.

art. 405 cpv. 1 CPC

Procedural rule establishing that appeals are governed by the law in force at the time of the decision's notification.

art. 110 CPC

Procedural rule stating that a decision on judicial costs is independently appealable only by complaint (reclamo).

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to confirm the value in dispute for federal appeal purposes.

art. 116 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited as the basis for the subsidiary constitutional appeal if the civil appeal is inadmissible.

art. 46 cpv. 2 LTF

Cited regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

art. 90 a 93 LTF

Cited regarding the types of decisions against which a civil appeal to the Federal Tribunal is admissible.

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Testo completo

Incarto n. 11.2015.77 · Lugano 20 marzo 2017/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa OA.2002.74 (azione negatoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 24 maggio 2002 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2) contro

AP 1e già in al quale sono subentrati in qualità di eredi AP 2 AP 3, e lo stesso AP 4 (patrocinati dall'avv. PA 1),

giudicando sul reclamo del 25 settembre 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 agosto 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 380 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di due unità: l'una (n. 2185, pari a 500/1000) apparteneva a M__________, l'altra (n. 2186, pari a 500/1000) appartiene a AP 1. Il fondo confina a sud con la particella n. 376, proprietà di AO 1, su cui sorge una casa d'abitazione. Dalla particella n. 380 fuoriesce, interrata, una condotta fognaria in cemento che penetra nella particella n. 376 e si raccorda alla canalizzazione esistente in quel fondo, la quale corre rettilinea sotto la casa di AO 1 fino a collegarsi con la rete fognaria comunale. Sulla particella n. 376 non è iscritta alcuna servitù di condotta.

B. Con petizione del 24 maggio 2002 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché ordinasse a M__________ e AP 1 di eliminare la condotta fognaria che penetra nel suo fondo o, subordinatamente, perché nel caso in cui gli fosse stato imposto di tollerare l'opera i convenuti fossero obbligati a versargli un'indennità da stabilire mediante perizia. Nella loro risposta del 26 agosto 2002 M__________ e AP 4 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la costituzione di una servitù di condotta necessaria in favore del loro fondo. L'attore ha replicato il 27 settembre 2002, ribadendo le proprie domande e chiedendo di respingere quella dei convenuti. Con duplica del 31 ottobre 2002 costoro hanno riaffermato la loro posizione.

C. L'udienza preliminare si è tenuta il 12 dicembre 2002. M__________ è deceduto il 13 settembre 2006 e nella lite gli sono subentrati lo stesso AP 4 insieme con AP 2 e AP 3 nata __________. L'istruttoria, nel corso della quale l'ing. __________ B__________ è stato chiamato ad allestire una perizia sulle possibilità e sui costi di un allacciamento della particella n. 380 alla fognatura comunale, è terminata il

14 ottobre 2009. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 novembre 2009 l'attore ha riconfermato le proprie posizioni, quantificando in fr. 30 500.– l'ammontare dell'indennità pretesa in via subordinata. Nel

loro allegato del 16 novembre 2009 i convenuti hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione e di accogliere la loro domanda di condotta necessaria.

D. Statuendo il 21 ottobre 2011, il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato ai convenuti di eliminare l'allacciamento alla canalizzazione fognaria esistente sulla particella n. 376, respingendo la postulata servitù di condotta necessaria per non avere i convenuti offerto alcun indennizzo in contropartita del diritto reale limitato. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sem­pre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

E. Adita con appello dei convenuti, con sentenza del 29 gennaio 2014 questa Camera ha riformato la

sentenza del Pretore nel modo seguente:

1. La petizione è respinta.

2. La riconvenzione è parzialmente accolta, nel senso che sulla particella n. 376 RFD di __________, proprietà di AO 1, è costituita una servitù di

condotta necessaria in favore della particella n. 380 RFD di __________, proprietà di AP 4, AP 2 e AP 3 avente per oggetto la

tubazione proveniente da quest'ultimo fondo che, collegata alla canalizzazione di AO 1, si allaccia alla rete fognaria comunale.

AO

1 è condannato a far iscrivere la servitù nel registro fondiario non appena avrà ricevuto da AP 1, AP 2 e AP 3 l'eventuale indennità convenzionalmente pattuita o fissata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza passata in giudicato.

Gli atti sono stati rinviati al Pretore per definire l'indennità spettante a RE 1 in esito alla costituzione della servitù di condotta necessaria e per nuovo giudizio sulle spese di prima sede. I costi dell'appello, di fr. 1500.–, sono stati posti solidalmente a carico degli appellanti, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili (inc. 11.2011.181).

F. Il Pretore ha acquisito agli atti una perizia dell'ing. __________ L__________, il quale in un suo referto del 23 aprile 2015 ha calcolato in fr. 51.– l'indennità spettante all'attore secondo i parametri del diritto espropriativo. Al dibattimento finale del 24 agosto 2015 RE 1 ha chiesto di fissare l'indennità secondo i criteri applicabili a contrattazioni fra privati, mentre i convenuti hanno approvato la valutazione del perito sulla scorta di un memoriale conclusivo del 20 luglio 2015.

G. Con sentenza del 26 agosto 2015 il Pretore ha condannato CO 1, CO 3 e CO 4 a versare a RE 1 fr. 51.– per la costituzione della nota servitù, ordinando allo stesso RE 1 di far iscrivere l'onere nel registro fondiario, una volta ricevuta l'indennità, a spese dei convenuti in solido. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state addebitate all'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 3500.– complessivi per ripetibili.

H. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 settembre 2015 per ottenere che le spese processuali e le ripetibili siano poste a carico dei convenuti. Nelle loro osservazioni del 4 novembre 2015 CO 1, CO 3 e CO 4 propongono di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti che erano già pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio 2011, continuano a essere regolati dal vecchio diritto cantonale (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Ora, secondo il nuovo ordinamento processuale, una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione impugnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria. In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata al legale di RE 1 il 27 agosto 2015. Introdotto il 26 settembre 2015, il reclamo del­l'attore è pertanto ricevibile.

2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che, in analogia con i principi applicabili in materia espropriativa, chi postula una servitù di passo, di condotta o di fontana necessaria è tenuto a sopportare – di regola – le spese processuali e le ripetibili anche se ottiene causa vinta. Un'eccezione è data solo qualora il convenuto pretenda un'indennità esagerata o si opponga abusivamente alla concessione della servitù quantunque ne ricorrano con evidenza i presupposti. Nel caso

specifico – ha continuato il primo giudice – RE 1 esigeva un'indennità di fr. 30 500.– rispetto a quella definita in fr. 51.– dal

perito giudiziario, onde la manifesta sproporzione della pretesa. Ciò giustificava di derogare al principio applicabile in materia espropriativa e di far capo a quello della soccombenza. E siccome RE 1 risultava pressoché integralmente sconfitto, si legittimava l'addebito delle spese giudiziarie al medesimo, salvo i costi di iscrizione nel registro fondiario.

3. Il reclamante reputa arbitrario derogare in via d'eccezione ai prin­cipi del diritto espropriativo e applicare alle spese il precetto della soccombenza. Egli si duole che il

Pretore gli ha imputato a torto una richiesta d'indennizzo di fr. 30 500.– riferendosi al memoriale conclusivo del 9

novembre 2009, mentre al successivo dibattimento del 24 agosto 2015 (in esito al giudizio di questa Camera), incentrato appunto sulla questione dell'indennizzo, egli ha confermato le domande di petizione, senza più formulare la richiesta d'inden­nità evocata dal Pretore. Già per tale motivo – egli adduce – le spese giudiziarie andavano poste a carico dei convenuti. A parte ciò, anche volendo attenersi al precetto della soccombenza, secondo il reclamante le spese sarebbero state da suddividere confrontando le richieste delle parti con il dispositivo della decisione. Ora, la domanda formulata nella petizione del 24 maggio 2002 in via subordinata e confermata nel memoriale conclusivo del 24 agosto 2015 corrisponde al dispositivo della decisione impugnata, di modo che egli non può essere considerato soccombente. A parere del reclamante, infine, la decisione impugnata sarebbe iniqua e urtante perché lo obbligherebbe ad assumere le spese processuali e le ripetibili quando egli ha già sopportato i costi per la realizzazione della condotta, di cui le controparti beneficiano versandogli un'indennità di appena fr. 51.–.

4. Nella petizione del 24 maggio 2002 RE 1 chiedeva al Pretore di ordinare a M__________ e CO 1 l'eliminazione della condotta fognaria o, in via subordinata, di obbligare i convenuti a versargli un'indennità da stabilire mediante perizia nel caso in cui egli fosse stato tenuto a tollerare l'opera. Con risposta del 26 agosto 2002 M__________ e

CO 5 hanno proposto di respingere la petizione, chiedendo la costituzione di una servitù di condotta necessaria in favore del loro fondo.

Per finire, essi hanno ottenuto la servitù di condotta, ma sono stati tenuti a versare a RE 1 un'indennità di fr. 51.–. Sta di fatto che, come ha ricordato il Pretore, chi insta per una servitù legale è tenuto – in linea di principio – a sopportare le spese e le ripetibili del processo quand'anche esca vittorioso dalla lite, in analogia con i principi applicabili nel diritto espropriativo, a meno che le pretese della controparte fossero manifestamente infondate o esagerate (RtiD I-2014 pag. 763 consid. 10 con rinvio a RtiD

I-2005 pag. 799 consid. 16). È quanto ha ritenuto il Pretore nella fattispecie, rimproverando a RE 1 di avere preteso per la costituzione della servitù un indennizzo di fr. 30 500.–, eccessivo rispetto a quello di fr. 51.– accertato dal perito giudiziario.

5. Il reclamante oppone, come si è visto, di avere preteso il versamento di fr. 30 500.– solo nel primo memoriale conclusivo del 9 novem­bre 2009, senza più riprenderlo al dibattimento finale del 24 agosto 2015, limitato alla questione dell'indennizzo, allorché egli ha riconfermato unicamente le richieste di petizione. Non a torto. Dagli atti emerge in effetti che l'attore ha postulato un'indennità di fr. 30 500.–, in subordine, nel solo allegato conclusivo del 9 novembre 2009 per il caso in cui le controparti avessero ottenuto la servitù di condotta necessaria. Tale somma corrispondeva al risparmio che quelle controparti avrebbero conseguito, stando al primo perito ing. __________ B__________, per non dover eseguire una condotta sul loro fondo. Nella sentenza del 29 gennaio 2014 questa Camera ha rammentato tuttavia che secondo il diritto espropriativo l'indennità spettante al proprietario di un fondo gravato non si determina in tal modo e ha rinviato gli atti al Pretore perché procedesse di conseguenza (sentenza inc. 11.2011.181, consid. 10b). Il Pretore ha commissionato così un'altra perizia al­l'ing. __________ L__________, il quale ha determinato l'indennità secondo i criteri del diritto espropriativo in fr. 51.–. RE 1 ha sì contestato quella cifra, definendola irrisoria e chiedendo che si indicasse a quanto sarebbe ammontata l'indennità “nell'ambito di contrattazioni tra privati”, ma non ha più ribadito la pretesa iniziale di fr. 30 500.–, ormai superata. Anche al dibattimento finale del 24 agosto 2015 egli si è limitato a confermare la petizione (in cui l'ammontare dell'indennità era lasciato in bianco) e a criticare

l'opinione del nuovo perito, ma non si è più riferito alla pretesa di fr. 30 500.–. Non si può affermare dunque che egli abbia persistito in una richiesta manifestamente infondata o esagerata. Se mai egli aveva ragione, almeno sul principio, di esigere un indennizzo.

6. Si aggiunga che, seppure RE

1 si fosse riconfermato nella nota pretesa di fr. 30 500.–, ciò non sarebbe bastato per scostarsi dal principio in

virtù del quale chi postula una servitù legale deve assumere le spese e le ripetibili del processo quand'anche esca vittorioso dalla lite. A tal fine non basta infatti che il resistente chieda un indennizzo esagerato in contropartita della servitù. Occorre che, così facendo, egli complichi o dilazioni inutilmente il processo (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2007.108 del 26 marzo 2010, consid. 10; Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 9 ad art. 694; Caroni Rudolf, Der Not­weg, Berna 1969, pag. 116). Nella fattispecie RE 1 ha tentato invero di far integrare e delucidare la perizia dell'ing. __________ L__________, ma il Pretore ha respinto tutti i suoi quesiti, ponendo a carico di lui fr. 200.– di spese e fr. 300.– per ripetibili (decisione del 7 luglio 2015). Dopo di che il dibattimento finale si è tenuto senza indugio il 24 agosto 2015. Fosse anche tornato RE 1 in simili circostanze a prospettare la somma di

fr. 30 500.–, la causa non sarebbe risultata per ciò solo più lunga o più complessa.

7. Ne segue che, si fosse limitato il reclamante a postulare il rigetto dell'azione promossa da M__________ e CO 1 per ottenere la costituzione di una servitù di condotta necessaria, le spese del processo sarebbero state da addebitare ai due litisconsorti. Se non che, egli ha promosso anche un'azione negatoria affinché il Pretore ordinasse a M__________ e CO 5 di eliminare la condotta fognaria che sconfina nel suo fondo. E tale azione è stata respinta da questa Camera con la sentenza del 29 gennaio 2014 proprio perché in concreto si giustificava la costituzione della servitù. Le spese di simile azione, estranee ai principi del diritto espropriativo, andavano addebitate così a RE 1, soccombente. In definitiva, RE

1 andava tenuto a sopportare i costi dell'azione negatoria, mentre le controparti andavano tenute ad assumere il costo dell'azione volta alla costituzione della servitù legale. In condizioni del genere si giustificava perciò, nel quadro di un giudizio unico, di porre le spese processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. La sentenza del Pretore va quindi riformata in tal senso.

8. Relativamente ai costi del giudizio odierno, il reclamante soccombe per la quota relativa alle spese dell'azione negatoria, mentre ottiene causa vinta sulla quota degli oneri inerenti alla riconvenzione. Data la stretta relazione tra le due azioni, si giustifica di suddividere a metà anche gli oneri del reclamo e di compensare le ripetibili.

9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

2. Le spese del reclamo di fr. 500.–, da anticipare dal reclamante, sono poste per metà a carico di RE 1 e per l'altra metà a carico di CO 5, CO 3 e CO 4 in solido. Le ripetibili sono compensate.

3. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).