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11.2015.53 • TRAC TI 11.2015.53 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds

Numero d'incarto 11.2015.53
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The initial ruling dissolved a marriage based on a mutual agreement between the parties, but one spouse appealed the decision, requesting only that its execution be postponed indefinitely without providing any specific grounds for appeal or proposing any modification to the lower court's judgment. The appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of being written and reasoned, as the appellant did not specify how the ruling should be reformed or why its immediate effect should be suspended, thus precluding any substantive review of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 311 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF; Appeal Inadmissibility for Lack of Grounds: The appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of being written and reasoned, as the appellant did not specify how the ruling should be reformed or why its immediate effect should be suspended, thus precluding any substantive review of the appeal.

Parole chiave

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matrimonio sciolto presupposti legali carenza dei requisiti materiali proposta di giudizio motivo di revisione legittimazione a ricorrere Appello privo di motivazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 137 III 618
1 CPC), nel senso che dal memoriale deve risultare per quali ragioni la sentenza di primo grado sia impugnata e come essa debba essere modificata (DTF 137 III 618 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 311 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements set forth in this procedural article regarding the content and motivation of the appeal.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited in the reasoning concerning the application of costs, although the court ultimately decided not to impose costs in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 11.2015.53 · Lugano, 16 luglio 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliere: · Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2015.26 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 aprile 2015 da

AP 1 e

AO 1,

giudicando sull'appello dell'8 luglio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 giugno 2015;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 10 giugno 2015 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto il matrimonio tra AP 1 (1982) e AO 1 (1979), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai coniugi il 10 marzo 2015. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del marito, compensate le ripetibili.

B. Contro la sentenza appena

citata AP 1 ha presentato a questa Camera un appello dell'8 luglio 2015 in cui chiede che la decisione del Pretore aggiunto “possa essere posticipata a data da

convenire”. L'appello non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve risultare per quali ragioni la sentenza di primo grado sia impugnata e come essa debba essere modificata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Tranne casi particolari che non si verificano in concreto, non è sufficiente chiedere all'autorità di appello l'annullamento della sentenza impu­gnata o il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione: occorre indicare concreta­mente in che modo

la sentenza in questione debba essere riformata e illustrare per quali motivi ciò debba avvenire (RtiD I-2014 pag. 806

consid. 3a). Se non adempie tali requisiti, l'appello va dichiarato irricevibile.

2. Nella fattispecie l'appellante non propone alcuna modifica della sentenza pretorile. Si limita a chiedere “che la stessa possa essere posticipata a data da convenire”, ma ciò non è ammissibile. È vero che un appello sospende – di regola – l'esecutività della decisione impugnata. Ciò presuppone tuttavia che la decisione impugnata sia contestata, nel qual caso si attende – appunto – il giudizio di appello. Se l'appellante non contesta la decisione (come nella fattispecie), nulla giustifica di sospendere l'esecutività della sentenza emanata dal primo giudice. Per di più, in concreto l'appellante omette qualsiasi motivazione a sostegno della sua richiesta e invano si cercherebbe di sapere perché l'esecutività della sentenza impugnata andrebbe rinviata “a data da convenire”. Nemmeno dal fascicolo processuale si evincono spiegazioni al proposito. Ne segue che, comunque lo si consideri, l'appello in esame non risponde alle condizioni dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Sfugge così a ogni disamina.

3. Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone per contro problema di ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato ad AO 1 per osservazioni.

4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile parrebbe dato sen­za riguardo a questioni

di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ammesso e non concesso che l'intenzione dell'appellante fosse quella di opporsi al divorzio e non solo a conseguenze d'ordine pecuniario.

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).