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11.2015.16 • TRAC TI 11.2015.16 Generato dall'IA

Co-Owners' Association Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.2015.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal filed by a co-owners' association against a lower court decision that had revoked the mandate of the property administrator; however, the appellant subsequently withdrew the appeal due to an agreement reached with the opposing party concerning the division of legal costs, leading the court to acknowledge the withdrawal, remove the case from the roll due to deemed acquiescence, assign procedural costs to the appellant while compensating legal fees as per the parties' agreement, and reduce the filing fee considering the amicable resolution.

Regesto Legislator

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Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 LTF, Art. 116 LTF, Art. 113 LTF; Co-Owners' Association Appeal Withdrawal and Cost Allocation: impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Parole chiave

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spese legali ripartizione delle spese divisione della proprietà accordo di associazione associazione finzione di ritiro Stralcio dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

This article was cited as the procedural basis for striking the case from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was cited as the general rule requiring the withdrawing party to bear court costs.

art. 21 LTG

This article was applied to justify the reduction of the court fee.

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Testo completo

Incarto n. 11.2015.16 · Lugano 25 settembre 2015/jh · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice: · Grisanti, giudice presidente

vicecancelliera: · F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2014.648 (revoca dell'amministratore di una proprietà per piani) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 luglio 2014 da

e AO 1 e AO 3 AO 5 (patrocinati dall'avv. PA 2) contro

AP 1 ˮ, (rappresentata dalla RA 1 e patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 23 febbraio 2015 presentato dalla comunione dei comproprietari del ‟Condominio AP 1ˮ contro la sentenza emessa dal Pretore il 10 febbraio 2015;

Ritenuto

in fatto: che, accogliendo un'istanza presentata il 15 luglio 2014 da AO 1 ed AO 2, AO 3 e AO 4 ed AO 5, con sentenza del 10 febbraio 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha revocato il mandato di amministrazione conferito dalla Comunione dei comproprietari del ‟Condominio AP 1ˮ di __________ alla RA 1;

che contro tale decisione è insorta la comunione dei condomini con un appello del 23 febbraio 2015 in cui postula la riforma della sentenza nel senso di respingere l'istanza del 15 luglio 2014;

che nelle loro osservazioni del

25 marzo 2015 gli istanti concludono per la reiezione dell'appello;

che il 17 settembre 2015 l'appellante ha comunicato a questa Camera – con copia per conoscenza agli istanti – di ritirare l'appello in ossequio a un accordo raggiunto con la controparte in virtù del quale le eventuali spese processuali vanno a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono da compensare;

e considerando

in diritto: che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr.

sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid.

5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

che desistenza equivale a

soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

che per quanto attiene alle ripetibili giova attenersi a quanto le parti hanno liberamente pattuito, compensando le rispettive indennità;

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv.; – avv..

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d*'*appello

Il giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).